Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME, l’ordinanza inipuc; nata e la memoria difensiva depositata in data 14 settembre 2024.
Le censure dedotte in entrambi i motivi, che possono esere iE sa m i nate congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni decotte, non superano il vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondatè.
1.1. la doglianza sulla composizione del Collegio giudicant€ tra! cura che l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 34 cod. proc. pen. e comunique I esistenza di una causa d’incompatibilità non può essere dedotta come mòtivo di nullità attraverso l’esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto co di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con I titu i .e motivo precedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (da ultimo, ex nnultis, Sez. 1, In. :L0075 de 25/06/2014, COGNOME, Rv. 263179 – 01).
1.2. Quanto alle ulteriori criticità denunziate va ricordato che ,ai seni;i dell’art. art. 47 comma 11 Ord. Pen. I l’affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizior dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
È la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiuti dal soggett ammesso – possono comportare la revoca della misura, essenzialmente ir rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formul4a. Ir rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazior e in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. ez. l n. 25640 del 21.5.2013, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presyppoit per la prosecuzione della prova.
Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorvel; lianza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non appare manifest neanche laddove ha ritenuto le peraltro limitate circostanze fav dall’affidato recessive rispetto alla obiettiva gravità della cond costanza di misura (consumazione di una pluralità di reati i applicazione della misura revocata per i quali è intervenuto il rinvi pertanto, si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di men:e illogica revol i allegate tta :enuta in coi;tanza di a giudizio), e egiti: mità.
Al riguardo va, peraltro ricordato che nel procedimento possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, sen di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a co giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducat i sol veglianza a la necessità dizi , me che il vo, n quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo tesso da pa del detenuto (Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, COGNOME, Rv. 28499? – 01 Se 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME Bello, Rv. 276498 – 01).
La medesima condotta inosservante del programma di affidaMent ) è stata, altrettanto plausibilmente, posta a fondamento della totale irOfid: bili condannato all’ammissione a qualunque altra misura alternativa a c:)mincia dalla detenzione domiciliare.
1.3. Ritenuto che l’ordinanza impugnata, frutto della completa e line considerazione delle evidenze disponibili, resiste, dunque, alle censure dife in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribuna sorveglianza in vista della delibazione della richiesta del condannato.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi ità ci I ri con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro , :essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziche c Ala ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore c alla C delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto del spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C: ssa d ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.