Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30285 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in corso dal 22 giugno 2021 nei confronti di NOME COGNOME, essendo emerso, tra l’altro, che costui svolgesse attività usurar domicilio nel corso della misura stessa e che, in una specifica occasione, ave concorso ad aggredire fisicamente un debitore insolvente.
Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine presupposti della revoca e in ordine alla sua decorrenza.
Il ricorrente nega il suo concorso nell’aggressione e in ogni caso rileva c fatti a lui contestati si sarebbero verificati a partire dal giugno del 2022, indebita e immotivata risulterebbe la revoca disposta con carattere retroattivo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367-01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 21078901), la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla l rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizi dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazio costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prov il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianz ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motiva logica ed esauriente.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata è effettivamente incensurabile, lì ove ess è pervenuta – sulla base dell’avvenuta sottoposizione dell’affidato a cust cautelare in carcere per le condotte di cui in narrativa, in ricorso parzialmente e genericamente contestate – alla conclusione della tota inidoneità della misura alternativa ad assicurare la rieducazione del reo.
Ineccepibile risulta la decisione anche con riguardo alla decorrenz retroattiva della disposta revoca, avendo il Tribunale di sorveglia
adeguatamente preso in esame – come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME; Sez. 1, n. 490 d 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474-01) – non solo la gravità oggettiva e soggettiva d comportamenti che hanno dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo t giudice, per l’effetto, adeguatamente valutato come l’intero contesto rivela ab initio, l’inesistente adesione di NOME al processo riabilitativo.
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 21/05/2024