Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato l’affidamento in prova, concesso in data 15 dicembre 2022 a NOME COGNOME, a seguito dell’esecuzione nei suoi riguardi di un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nel gennaio 2023, in seguito alla pronuncia di condanna i on sentenza della Corte di appello di Firenze in data 25 ottobre 2022.
A ragione della decisione – richiamata la decisione in parola e la pena di sette e anni e due mesi di reclusione con la stessa inflitta per il reato di rapina ha posto la considerazione che la circostanza dell’intervenuta condanna in esito al giudizio di appello era indicativa di allarmante pericolosità sociale.
Avverso detta ordinanza COGNOME, tramite i difensor; di fiducia AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione e, con un unico atto di ricorso, deduce la violazione degli art. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).
Lamenta in primo luogo che revoca sarebbe frutto d’inaccettabile automatismo applicativo, posto che il Giudice specializzato si è limitato prendere atto dell’inasprimento della misura cautelare originariamente applicata (obbligo di dimora) per i fatti di rapina per cui COGNOME è stato condanNOME, senza approfondirne le ragioni, decidendo sulla mera scorta della posizione giuridica, senza l’acquisizione di copia dell’ordinanza cautelare.
La decisione giudiziale, inoltre, non si sarebbe confrontata con la possibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dal ricorrente in occasione dell’udienza per la trattazione della revoca della misura in atto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 4 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.
Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, COGNOME, Rv. 256701; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241308
e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640), l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.
Non v’è, dunque, alcun automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, specie quando i fatti posti a fondamento di quest’ultimo siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. Occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l’applicazione del beneficio.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa il Tribunale di sorveglianza si è certamente attenuto ai principi appena sunteggiati.
3.1. Con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata, ha chiaramente espresso un giudizio di pericolosità sociale, desumendolo dal grave fatto dì rapina giudicato, sebbene con sentenza non irrevocabile, dalla Corte di appello il 25 ottobre 2022 e dall’entità della pena inflitta (sette anni e due mesi di reclusione); ciò che – come peraltro confermato dal ricorrente – ha determiNOME l’inasprimento dell’originaria misura dell’obbligo di dimora con applicazione della custodia cautelare in carcere.
Si tratta di motivazione logica ed esauriente, in una materia nella quale il giudizio in punto di pericolosità è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli.
Ed è quello che il Giudice specializzato ha fatto, stante l’emersione di fatti di rilievo penale antecedenti, non conosciuti, la cui obiettiva gravità (desunta dalla condanna e dall’entità della pena inflitta) l’ha indotto a rivalutare l’originaria prognosi favorevole alla concessione del beneficio.
È, d’altro canto, del tutto legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condanNOME, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824).
Quanto alla richiesta subordinata dell’accesso alla detenzione domiciliare, va qui ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare
proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284500; Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, COGNOME, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, COGNOME, Rv. 222453).
Se, dunque, deve ritenersi ammissibile la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto della proposta di revoca della misura dell’affidamento in prova, all’udienza camerale di trattazione del 10 giugno 2023, è altrettanto evidente che – proprio detta unicità del giudizio di prognosi positiva comune alle due misure – consente di ritenere che la risposta ,«Mée sull’inidoneita GLYPH ella detenzione domiciliare a infrenare la pericolosità del condanNOME e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni imposte, sia senz’altro ricavabile implicitamente dall’ordito motivazionale dell’ordinanza.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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