Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (RAGIONE_SOCIALE), nato a Grosseto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale Sorveglianza di Genova Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Genova, revocava con efficacia ex tunc la misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova al Servizio Sociale concessa a NOME COGNOME, con provvedimento del 30 marzo 2022 a seguito di sue condotte trasgressive, consistite in una consistente opposizione da parte del ricorrente al rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni ed una deludente partecipazione all’opera di rieducazione fino ad integrare elementi costitutivi di fattispecie di reato.
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova riportava le condotte trasgressive iniziando da quella riferita nella annotazione dei carabinieri, datata 3 maggio 2025 e trasmessa in data 9 maggio 2025, da cui emergeva l’intervento RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sollecitate da una vicina di casa del ricorrente, che aveva segnalato la presenza nel terreno di sua proprietà di una donna – successivamente individuata in NOME NOME, sconosciuta e tremante, che le aveva chiesto di sollecitarne l’intervento per le minacce e violenze fisiche causatele da NOME COGNOME. Gli operanti in effetti rinvenivano in casa, in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, NOME COGNOME il quale, oltre ad impedire
l’accesso agli operanti per il ritiro degli effetti personali di NOME e determinare gli operanti ad allontanarsi ed a chiedere rinforzi, andava in escandescenza e proferiva al loro indirizzo frasi minacciose ed ingiuriose.
Il Tribunale ripercorreva, poi, i precedenti episodi trasgressivi posti in essere da NOME COGNOME, elencando le quattro diffide per spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (13 gennaio 2023), assenza dal domicilio (6 dicembre 2023, 11 maggio 2022), irregolarità nella frequenza del volontariato ed assenze alle convocazioni RAGIONE_SOCIALE‘UEPE (2 febbraio 2024), nonché due denunce a carico del ricorrente per truffa in danno di terzi (Carabinieri Paderno 21 agosto 2024 e Carabinieri Borgo INDIRIZZO agosto 2024).
Il Tribunale rilevava, infine, che, con la nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati) veniva evidenziata la difficoltà nella gestione RAGIONE_SOCIALEa misura con riferimento all’impossibilità di verifica RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio.
Sulla base degli illustrati elementi, il Tribunale di Sorveglianza di Genova osservava che le condotte poste in essere da NOME COGNOME erano tali da determinare la revoca RAGIONE_SOCIALEa più ampia misura alternativa perché incompatibile con la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa prova, condividendo la valutazione compiuta dal Magistrato di Sorveglianza, con conseguente revoca RAGIONE_SOCIALE‘affidamento concesso; d’altro canto, la gravità RAGIONE_SOCIALEo scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione a forme di recidivanza in condotte illecite, appariva di entità tale da ritenere assolutamente nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti.
2. Con l’atto di ricorso, a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il ricorrente deduce un unico motivo, eccependone in realtà due, ovvero la inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione all’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.) e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione (art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.).
In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza di Genova avrebbe dovuto “non revocare” la misura alternativa di cui stava fruendo con effetto ex tunc, ovvero a decorrere dalla diffida che aveva subito in data 11 maggio 2022, dichiarando non validamente espiata ai fini del computo RAGIONE_SOCIALEa pena residua, il periodo pregresso alla revoca, trascorso in affidamento. Il Tribunale sarebbe pervenuto a tale decisione senza procedere a una valutazione RAGIONE_SOCIALE‘effettiva gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte tenute durante l’esecuzione, protrattasi per quasi tre anni, non tenendo in considerazione gli elementi positivi indicativi RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione RAGIONE_SOCIALEa personalità di NOME COGNOME verso moRAGIONE_SOCIALEi di vita socialmente corretti, né le
limitazioni imposte e la prossimità ad esaurimento RAGIONE_SOCIALEa misura, né, ancora, l’attività lavorativa e di volontariato svolta dal ricorrente. Il Tribunale, nel valutare le reiterate violazioni, non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEe stesse, dovendosi ricordare che le segnalazioni di polizia menzionate e risalenti al mese di agosto del 2024 non hanno dato origine a procedimenti penali.
L’ordinanza impugnata, dunque, non sarebbe coerente con l’impianto normativo, oltre che con i principi di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 256367 – 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, COGNOME, Rv. 210789 – 01), la revoca RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale o RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni dettate dalla disciplina RAGIONE_SOCIALEa misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca RAGIONE_SOCIALEa misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 01).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo posto in appropriato risalto:
la contiguità temporale RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa condotta trasgressiva RAGIONE_SOCIALE‘affidato rispetto alla data di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni connesse alla misura concessa (4 maggio 2022);
b) la pluralità, la ripetitività e l’entità RAGIONE_SOCIALEe trasgressioni, come evidenziate e valutate dal Tribunale. Nella ordinanza vengono puntualmente riportate le varie
criticità RAGIONE_SOCIALEa misura adottata, essendo NOME COGNOME stato colpito da quattro diffide per: “spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (MS 13.1.2023), assenza dal domicilio (MS 6.12.2023, MS 11.5.2022), irregolarità nella frequenza al volontariato ed assenze alle convocazioni RAGIONE_SOCIALE‘UEPE (MS 2.2.2024);
la condotta minacciosa ed ingiuriosa RAGIONE_SOCIALE‘affidato, dopo il grave episodio datato 1 maggio 2025, anche dinanzi alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
le due recenti denunce per truffa in danno di terzi.
3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell’ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere interrotto il percorso di risocializzazione appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative RAGIONE_SOCIALEa pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato conto, anche in punto di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa revoca, RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità del giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente ha opposto argomentazioni smentite dalla nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati), che evidenziava la difficoltà nella gestione RAGIONE_SOCIALEa misura con riferimento all’impossibilità di verifica RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio.
3.2. Il Tribunale, anche per il dies a quo, ha tenuto conto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe misure privative e limitative RAGIONE_SOCIALEa libertà) nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa prova – non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEe limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. Il Tribunale, invero, ha ritenuto le condotte RAGIONE_SOCIALE‘affidato – come elencate e valutate – di entità tali per “la gravità RAGIONE_SOCIALEo scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione da forme di recidivanza in condotte illecite” da ritenere nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così,deciso il 6 novembre 2025