Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sy.Fttite le conclusioni del PG L.. -1 .u-e. GLYPH -Ci:, i c.LA te42. c-42.-t-kc flet GLYPH Xj t re).70 ce« )..p.)C4.0
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IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 2 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto, nei confronti di COGNOME NOME, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (in essere dal marzo 2020), ratificando il provvedimento provvisorio emesso dal Magistrato di Sorv. di Napoli il 12 settembre 2023. La revoca è stata disposta con efficacia ex nunc (dal 12 settembre 2023).
In motivazione si evidenzia, in sintesi, che :
in data 6 settembre 2023 l’affidato è stato fermato mentre guidava un ciclomotore (privo di titolo abilitativo) ed in orario posteriore a quello di obbligatorio rientro presso la propria abitazione ;
si tratta di violazione di indubbia gravità, tale da impedire la prosecuzione della misura alternativa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME . Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente il vizio della decisione sta – essenzialmente – nell’aver il Tribunale valorizzato esclusivamente l’episodio – di modesta gravità – avvenuto il 6 settembre 2023, senza tener conto dell’intero – positivo e lungo – percorso di risocializzazione realizzato dal COGNOME. La decisione sarebbe frutto di un automatismo, lì dove l’apprezzamento del fatto va realizzato in concreto ed in rapporto alle finalità della misura.
2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di omessa motivazione sulla richiesta difensiva di prosecuzione della misura alternativa nelle forme della detenzione domiciliare.
La difesa, in sede di udienza camerale, aveva introdotto la richiesta di ‘mero aggravamento’ della misura alternativa, su cui non è intervenuta risposta alcuna.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
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3.1 Va premesso che ai sensi dell’art. art. 47 comma 11 ord.pen. l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
E la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale l condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, lì dove vi siano profili di penale responsabilità, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
3.2 Ora, nel caso in esame il Tribunale – nei limiti di un ragionevole apprezzamento delle risultanze istruttorie – ha ritenuto grave, con motivazione espressa e concreta, la condotta tenuta dal COGNOME.
Si tratta di una valutazione in fatto, non sostituibile da un diverso apprezzamento dei dati conoscitivi da parte del giudice di legittimità e che non può essere ritenuta apparente.
3.3 Quanto alla valutazione delle condotte pregresse va rilevato che il ricorrente omette di considerare che la revoca è intervenuta ex nunc e, pertanto, il Tribunale ha positivamente apprezzato l’intero periodo antecedente.
3.4 Quanto al secondo motivo, pur non essendovi motivazione espressa appare evidente che l’apprezzamento della condotta in termini di gravità – come operato dal Tribunale – comporta la sopravvenuta assenza di affidamento nelle capacità di autolimitazione del soggetto, con rigetto implicito della domanda introdotta in via subordinata dalla difesa.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore