Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
,e j C/ A- -e,tZ COGNOME ( COGNOME ci’
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste nelle ragi del ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nel giudizio complessivo effettuato nell’ordinanza impugnata – alla luce del reato commesso nel corso dell’esecuzione della misura e per cui il ricorrente è stato arrestato – sulla limitatezza delle prescrizioni che affiancavano la mi dell’affidamento e sulla insussistenza di bisogni economici da parte del condannato che era stato autorizzato al lavoro e che disponeva di attività lavorativa in proprio nell’individua decorrenza della revoca della misura alternativa e sulla conseguente conclusione di non serietà della partecipazione all’opera di rieducazione, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corr applicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene che “in tema di affidamento in prova servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova il Tribunale di sorvegl ha l’obbligo di determinare il “quantum” di pena – eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta – che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto dell durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascor in affidamento” (Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente