Revoca Affidamento in Prova: Quando la Cattiva Condotta Annulla il Beneficio
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi ha commesso un reato. Tuttavia, questa misura si basa su un patto di fiducia tra lo Stato e il condannato, che deve dimostrare un’adesione seria al percorso rieducativo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della violazione di tale patto, confermando la legittimità della revoca affidamento in prova in caso di commissione di un nuovo reato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Un’Opportunità Infranta
Il caso esaminato riguarda un individuo che, mentre si trovava in affidamento in prova, ha commesso un altro reato per il quale è stato arrestato. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, valutando la gravità della nuova condotta, ha disposto la revoca della misura alternativa. L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione del Tribunale fosse viziata da violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la limitatezza delle prescrizioni imposte e l’assenza di bisogni economici, dato che il soggetto era autorizzato a svolgere un’attività lavorativa in proprio.
La Decisione della Corte e la Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il Tribunale di Sorveglianza ha agito correttamente, basando la sua decisione su elementi concreti e inequivocabili. La commissione di un nuovo reato durante l’esecuzione della misura alternativa è stata interpretata come una prova evidente della “non serietà della partecipazione all’opera di rieducazione”, annullando di fatto i presupposti su cui si fondava l’affidamento in prova.
Le Motivazioni: La Non Serietà del Percorso Rieducativo
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un’analisi complessiva della condotta del condannato. I giudici hanno sottolineato che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente valutato i seguenti aspetti:
* Il nuovo reato: La commissione di un illecito penale durante il periodo di prova è l’elemento centrale che dimostra il fallimento del percorso di reinserimento.
* L’assenza di giustificazioni: Il fatto che il condannato avesse un lavoro autorizzato e non versasse in condizioni di bisogno economico ha rafforzato la valutazione negativa, escludendo che il nuovo reato potesse essere dettato dalla necessità.
* Applicazione di un principio consolidato: La Cassazione ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (Sentenza n. 10530/2002), secondo cui, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova, il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di determinare la pena residua da espiare. Questa determinazione non è automatica, ma deve tenere conto della durata delle limitazioni già subite e del comportamento tenuto durante l’affidamento.
Di conseguenza, la decisione di procedere con la revoca affidamento in prova è stata ritenuta non solo legittima, ma doverosa.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione penale: le misure alternative non sono un diritto acquisito, ma un’opportunità condizionata a un comportamento irreprensibile. La commissione di un nuovo reato costituisce la più grave violazione del patto fiduciario con la giustizia e giustifica pienamente la revoca del beneficio. La decisione conferma inoltre che, a seguito della revoca, il giudice deve ricalcolare la pena da scontare, considerando il percorso del condannato nel suo complesso. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il ritorno in regime detentivo, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
La commissione di un nuovo reato durante l’affidamento in prova ne comporta sempre la revoca?
Sì, secondo questa ordinanza, la commissione di un reato durante il periodo di prova è un indicatore decisivo della non seria partecipazione al percorso rieducativo e giustifica pienamente la revoca della misura.
In caso di revoca, il condannato deve scontare per intero la pena originaria?
Non necessariamente. Il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di determinare il “quantum” di pena che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni già subite e della condotta tenuta durante il periodo di affidamento.
Cosa succede se un ricorso contro la revoca dell’affidamento viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende. La decisione di revoca diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME nato il 01/01/1980
avverso l’ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME insiste nelle ragi del ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nel giudizio complessivo effettuato nell’ordinanza impugnata – alla luce del reato commesso nel corso dell’esecuzione della misura e per cui il ricorrente è stato arrestato – sulla limitatezza delle prescrizioni che affiancavano la mi dell’affidamento e sulla insussistenza di bisogni economici da parte del condannato che era stato autorizzato al lavoro e che disponeva di attività lavorativa in proprio nell’individua decorrenza della revoca della misura alternativa e sulla conseguente conclusione di non serietà della partecipazione all’opera di rieducazione, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corr applicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene che “in tema di affidamento in prova servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova il Tribunale di sorvegl ha l’obbligo di determinare il “quantum” di pena – eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta – che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto dell durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascor in affidamento” (Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 220878);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente