Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10382 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10382 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che il condannato NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 15/7/2025, pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste (n. 2023/348 SIEP) con cui è stata disposta nei suoi confronti la revoca dell’affidamento in prova;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura (iterativi di quanto dedotto nella memoria difensiva debitamente vagliata dal Tribunale: v. pagg. 5-6 ord. imp.), già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica dell argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato;
che, con specifico riferimento alla proiezione temporale del provvedimento impugnato di revoca della misura dell’affidamento in prova, è stato più volte chiarito da questa Corte, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati da Corte Cost. n. 343 del 1987, che il Tribunale di Sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (da ultimo, Sez. 1, n. 5028 del 25/11/2025, dep. 2026, Astete, non mass.; conf. già Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, COGNOME, Rv. 219477) e che, nel caso in esame, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, senza cadute di logicità e senza contraddizioni, che la condotta dell’affidato – globalmente valutata – sia sintomatica del fallimento ab initio della finalità della misura alternativa, e ciò in ragione di plurimi e congrui indicatori fattuali, individuati nella gravità del comportamenti reiterati – penalmente rilevanti posti in essere sia nel 2023 (e dunque dopo i fatti in esecuzione, non noti in sede di concessione della misura), in quanto attinto da ordinanza custodiale in carcere del 22/03/2025 e poi dagli arresti domiciliari in corso (v. esiti del Tribunale del riesame esaurientemente sviluppati dal Tribunale), sia in costanza di detenzione domiciliare e di affidamento in prova, essendo stato deferito per il reato di evasione commesso in data 23/2/2025 e per il reato di truffa (da 40.000 euro) e, ancora, di evasione del 25 e 31/1/2025;
che il Tribunale di sorveglianza deve ricavare la meritevolezza della misura alternativa in questione dall’analisi del comportamento tenuto dal condannato e dalla conseguente prognosi di non recidiva da porsi in relazione con la idoneità dell’affidamento a contribuire al suo reinserimento nella società: in questa anal
della personalità del soggetto, è necessaria, oltre che la considerazione della natura e della gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, anche la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame dei suoi comportamenti attuali, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 29853 del 23/5/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174-01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602-01; cfr. anche Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855-01) e che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto, come pure la scelta di revocare quella già concessa, anche con effetto ex tunc), non essendo le relative valutazioni censurabili in sede di legittimità, se sorrette d motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, la quale non può prescindere da un’esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principi dei quali il Tribunale, nell’impugnata ordinanza, ha fatto buon governo, dando altresì conto di quanto riferito dall’UEPE con nota del 14/7/2025;
Rilevato che, pertanto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze fattuali e reiterative già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, è volto a sollecitare una rivalutazione delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero;
Letti gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
P.Q.M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle