Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1603 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 20/02/1988
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al sen zio sociale, in atto nei confronti di COGNOME, in relazione al provvedimento in esecuzione n. Siep 2020/1535 della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.
Considerato che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio motivazione circa le ragioni della revoca con efficacia ex tunc) non è consendto in sede di legittimità, perché devolve censura manifestamente infondata, in quanto assume asserito difetto di motivazione, non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, nella parte finale, indica le ragioni dei toi’ale fallimento della prova.
Rilevato, infatti, che l’ordinanza evidenzia la condotta grave posta in essere, integrante gli estremi di reati in violazione della legge in tema di stupefacenti, della stessa indole di quelli di cui alla condanna in esecuzione, unificate nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti, tanto dando conto dell’insuccesso assoluto della prova, con ragionamento in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è ineccepibile procedere a revoca ex tunc dell’affidamento in prova, laddove il comportamento del condannato sia stato ritenuto così negativo da rivelare l’inesistenza di completa adesione al programma di risocializzazione, alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987, così determinando la pena ancora da espiare in misura GLYPH corrispondente GLYPH a GLYPH quella GLYPH originariamente GLYPH irrogata GLYPH (Sez. n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278178).
Reputato, che, nel caso al vaglio, il Tribunale ha valutato, quindi. il comportamento tenuto complessivamente, nel corso della prova, rivelatosi un sostanziale fallimento in toto, e fin dall’inizio, della prova stessa (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251844; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, COGNOME, Rv. 219477)
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dAe ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente