Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4173 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4173 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza in epigrafe ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con ordinanza del 27/06/2023, in ragione delle condotte trasgressive ripetutamente poste in essere dal condannato, diffidato per ben tre volte al rispetto delle prescrizioni;
osservato che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requis minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito;
considerato che la revoca dell’affidamento in prova è rimessa all’insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);
ritenuto che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa;
rilevato infine che il Tribunale ha correttamente omesso di pronunciarsi sull’applicabilità della misura della detenzione domiciliare, in assenza di richiesta formulata in tal senso nel corso dell’udienza relativa alla revoca dell’affidamento in prova;
considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026