Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36077 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36077 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
y/t
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata, nei confronti di NOME COGNOME, la pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 9 marzo 2015, in relazione alla quale il condannato è stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, ed ha determinato la sanzione da scontare in due anni, quattro mesi e venticinque giorni di reclusione.
A tal fine, ha rilevato che COGNOME, dopo la scadenza dell’affidamento in prova, ha commesso un reato in materia di narcotraffico, di indole analoga a quelli che gli sono valsi le pene indicate nel provvedimento di cumulo con riferimento al quale egli è stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione, ed ha, pertanto, ritenuto che «la reiterazione della condotta criminosa, peraltro di identica natura (cessione di stupefacenti), è sintomatica di un comportamento incompatibile con le finalità rieducative della misura concessa, che all’evidenza risultano essere state tradite, determinando il fallimento dell’esperimento riabilitativo».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza emesso l’ordinanza impugnata all’esito di camera di consiglio non preceduta dalla notifica ai suoi difensori di fiducia, già nominati nel procedimento finalizzato all’ammissione alla misura alternativa alla detenzione, dell’avviso di fissazione di udienza.
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’effetto ex tunc del provvedimento impugnato, emesso a grande distanza di tempo dalla conclusione del periodo di affidamento, trascorso senza che egli abbia dato adito a rilievi di sorta, ed in ragione di un comportamento cronologicamente posteriore.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza destinata alla valutazione della revoca della misura alternativa alla detenzione a difensore di ufficio, appositamente nominato, anziché a quelli che hanno assistito il condannato nel procedimento conclusosi con l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale deve ritenersi rituale, perché ossequiosa del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa» (Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276867 – 01; Sez. 1, n. 24938, COGNOME, Rv. 262131 01; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, COGNOME, Rv. 243561 – 01).
Priva di pregio si palesa, quindi, la doglianza articolata dal ricorrente con il primo motivo.
Non dissimili sono i rilievi che si impongono in relazione alla residua censura, con la quale COGNOME eccepisce l’illegittimità della valorizzazione, in funzione della revoca e con portata retrospettiva, di un comportamento criminoso che si colloca temporalmente ben al di là della conclusione del periodo di affidamento, durante il quale egli è stato sottoposto a prescrizioni, limitative della libertà personale, che ha rispettato, in tal modo dimostrando di avere seguito il percorso rieducativo.
In proposito, il Tribunale di sorveglianza ha debitamente spiegato per quale motivo la commissione, da parte di COGNOME, del più recente reato valga ad attestare il fallimento della pregressa azione risocializzante e si è, in tal modo, orientato in coerenza con il pacifico e condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell’esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell’obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l’esecuzione della prova e, dall’altro, dell’effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell’esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare
sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale» (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 220877 – 01; Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274482 – 01; Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242526 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/04/2024.