Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letteftefttite le conclusioni del PG
C
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato, a far data dal 28 agosto 2023, data del primo furto in oratorio, la misura alternativa al detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessa a NOME COGNOME con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 6 luglio 2023.
L’ordinanza in esame rileva che: – COGNOME, come da nota dei carabinieri della Stazione di Melendugno in data 23/10/2023, era deferito per molteplici reati di furto commessi tra agosto e settembre 2023 a Melendugno (alla gettoniera del distributore pubblico dell’acqua e alla gettoniera di alcuni giochi adibiti ai bambini posti all’interno dell’oratorio Parrocchia di Melendugno); – con provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 15 dicembre 2023 è stata provvisoriamente sospesa la misura dell’affidamento in prova, ma il condannato non è stato rinvenuto presso il suo domicilio per l’esecuzione di detta sospensione e la traduzione in carcere, presentandosi in Questura solo successivamente, come da relazione della Questura di Ferrara in data 19/12/2023; – COGNOME è stato, poi, deferito anche per un furto in una pizzeria di Melendugno successivo a quelli sopra indicati (nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2023), come da relazione dei carabinieri Melendugno in data 19/12/2023; – il comportamento del medesimo è pertanto risultato incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, anche considerato che lo stesso in data 25 agosto 2023 era sorpreso mentre conduceva un ciclomotore privo della necessaria patente di guida e non era in possesso della carta precettiva; – non sussistono, invero, elementi su cui ancorare prognosi favorevoli di affidabilità e non recidivanza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 47, comma 11, I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe spiegato le ragioni per cui taluni dei comportamenti del condannato siano stati valutati come indici di allontanamento dall finalità proprie della misura alternativa in corso; e che lo stesso “pr -oter e – D12 di considerare che per i furti segnalati le indagini non sono state concluse e che, eccettuato l’episodio in cui NOME veniva fermato senza carta precettiva, lo stesso ha sempre rispettato le prescrizioni impostegli.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce assenza di motivazione sulla richiesta, formulata in via subordinata all’udienza dell’Il gennaio 2024, di sostituzione della misur dell’affidamento in prova con la detenzione domiciliare.
La difesa conclude, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanz impugnata.
La difesa deposita nei termini memoria difensiva, in cui ripercorre i motivi di ricor ed insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella pa cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l’incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l’orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova si per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l’accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di leg delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell’assenza di una definizione normativa “comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova”, secondo la dizione letterale dell’art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il rel provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all’incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenzia in ultimo da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell’esistenza di una “zona grigia”, ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall’inizio d sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all’ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, h giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglian compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare i
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ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca”(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)».
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina d misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (si veda per tutte Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239).
Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Lecce giustifica l’uso de potere di revoca ad esso conferito, con motivazione logica ed esauriente, facendo riferimento, come si è avuto modo di esaminare, ad una specifica istruttoria che consente di pervenire alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni e delle limitazioni inerenti anche alla libertà di locomozione. In particolare, tenuto conto che violazioni alle prescrizioni non erano contestate, ha approfondito le risultanze riguardan gli episodi di furto, evidenziando che i carabinieri della Stazione di Melendugno, in tutt casi segnalati, attraverso l’esame di video e fotogrammi dei reati posti in essere presso l pizzeria, l’oratorio e il distributore di acqua, hanno accertato che la persona ripre coincideva con NOME COGNOME di cui essi avevano diretta conoscenza. E conseguentemente ha ritenuto di revocare la misura alternativa concessa dalla data della commissione del primo reato di furto in oratorio (28 agosto 2023), a decorrere dalla quale ha ritenuto la condotta incompatibile con la prosecuzione di detta misura.
Ne deriva l’infondatezza dei rilievi difensivi di cui al primo motivo di ricorso, inid ad intaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.
1.2. E’, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quell di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235).
Doveva, quindi, ritenersi ammissibile e meritevole di una risposta la richiesta d concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, all’udienza camerale di trattazione dell’Il gennaio 2024, in via subordinata rispetto a richiesta principale di rigetto della proposta di revoca della misura dell’affidamento prova.
Il Tribunale di sorveglianza a quo, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di spiegare
perché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea ad infrenare la pericolosità del condannato e la sua tendenza ad infrangere le prescrizioni impostegli. Né la risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dalla complessiva motivazione, posto che essa si è fondata sull’assenza di prognosi favorevoli di affidabilità non recidivanza, senza alcun riferimento ai requisiti concernenti altre misure.
Va, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce, che dovrà colmare le lacune rilevate.
P .Q.M .
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.