Revoca Affidamento in Prova: Quando il Disinteresse al Programma Annulla il Beneficio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di revoca affidamento in prova, una misura alternativa alla detenzione fondamentale nel nostro ordinamento. La pronuncia chiarisce che il beneficio può essere revocato non solo per singole, gravi violazioni, ma anche a causa di un comportamento complessivo del condannato che dimostri un palese disinteresse verso il percorso riabilitativo offerto. Questa decisione ribadisce il principio secondo cui la concessione di misure alternative si fonda sulla collaborazione attiva e sulla volontà di reinserimento del soggetto, elementi che, se assenti, ne minano la stessa ragione d’essere.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso di un individuo contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Tale provvedimento aveva confermato la revoca del suo affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione del suo comportamento fosse viziata, in particolare facendo riferimento a presunti controlli effettuati presso un indirizzo errato dove era stata riscontrata la sua assenza.
Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, aveva basato la sua decisione su una serie di condotte negative tenute dal soggetto durante il periodo di prova. Queste includevano l’assunzione di sostanze stupefacenti, l’acquisto di un’arma (seppur di modesta offensività) e la mancata presentazione ai servizi per le tossicodipendenze (SERT). Questi elementi, nel loro insieme, sono stati interpretati come una chiara manifestazione di incompatibilità con la prosecuzione della misura.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla revoca affidamento in prova
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il Tribunale di Sorveglianza ha fornito una motivazione adeguata, logica e coerente, fondando la sua decisione non su un singolo episodio, ma sulla valutazione complessiva del comportamento del condannato. La Corte ha sottolineato che il ricorso presentato tendeva a una rivalutazione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di “disinteresse del ricorrente verso il programma riabilitativo”. La Cassazione ha ritenuto che le plurime violazioni commesse dal condannato non fossero semplici infrazioni alle prescrizioni, ma sintomi di un’attitudine generale contraria allo spirito della misura alternativa. L’assunzione di droghe, l’acquisto di un’arma e l’evasione dagli obblighi con il SERT hanno delineato un quadro di totale refrattarietà al percorso di reinserimento sociale.
È significativo che i giudici abbiano specificato come, in un contesto così negativo, la violazione delle prescrizioni orarie (come l’assenza dal domicilio) perda di rilievo dirimente. La revoca, quindi, non è scaturita da una singola mancanza, ma dall’esito negativo complessivo della prova, che ha dimostrato l’inidoneità del soggetto a beneficiare di un’alternativa al carcere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione sulla natura e le finalità dell’affidamento in prova. Non si tratta di un diritto acquisito, ma di un’opportunità concessa al condannato per dimostrare la propria volontà di cambiamento. La decisione della Cassazione conferma che la valutazione del giudice di sorveglianza deve essere globale e incentrata sulla coerenza del comportamento del soggetto rispetto agli obiettivi riabilitativi. La revoca affidamento in prova diventa una conseguenza inevitabile quando la condotta complessiva del condannato tradisce la fiducia accordatagli, rendendo la prosecuzione della misura inutile e contraria alla sua stessa funzione.
Qual è il motivo principale per cui l’affidamento in prova è stato revocato in questo caso?
La revoca è stata motivata dal comportamento complessivo del condannato, che ha dimostrato un totale disinteresse verso il programma riabilitativo. Questo è emerso da una serie di violazioni, tra cui l’uso di sostanze stupefacenti, l’acquisto di un’arma e la mancata presentazione al SERT.
Una singola violazione, come l’assenza dal domicilio, è sufficiente per la revoca dell’affidamento?
Secondo questa ordinanza, in un contesto di numerose e gravi violazioni, la singola trasgressione delle prescrizioni orarie perde di importanza. La decisione si è basata sull’esito negativo complessivo della misura e non su un singolo episodio, considerato non dirimente.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, poiché si ritiene che non vi fossero i presupposti per presentare l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ratificato il decreto di sospensione del Magistrato di sorveglianza e ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale disposto nei confronti di COGNOME NOME in relazione alla pena in espiazione;
Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta incompatibilità del comportamento tenuto dall’affidato e la prosecuzione della misura, ciò, come anche ulteriormente evidenziato nella memoria pervenuta in data 29/1/2024, con specifico riferimento all’indirizzo errato dove sarebbero stati effettuati i controlli e riscontrata l’assenza del condanNOME;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento al complessivo comportamento tenuto dal condanNOME, caratterizzato da numerose violazioni (avere assunto sostanza stupefacente, avere acquistato un’arma, anche se di ridotta offensività, non essersi presentato al SERT), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione secondo nei termini del disinteresse del ricorrente verso il programma riabilitativo e dell’esito negativo così avuto dalla misura, ciò anche a prescindere dalla violazione delle prescrizioni orarie cui, in tale complessivo contesto, non è stato attribuito rilievo dirimente;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/31 -2024