Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8711 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8711 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 24/09/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, già concessa a NOME COGNOME;
Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, censurando la sproporzione della revoca rispetto al fatto addebitato, la violazione del principio di gradualità e mancata considerazione di misure meno afflittive, nonché la presunta motivazione apparente e l’omesso esame degli elementi favorevoli; ma in realtà si richiede un’alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata;
che il Tribunale di sorveglianza ha fornito un’ampia e puntuale motivazione in ordine alla revoca della misura alternativa di cui COGNOME fruiva, dando atto della gravità della condotta dallo stesso posta in essere, integrante fattispecie di reato, tale da rendere superfluo il pregresso buon andamento, indicativo piuttosto della mancata consapevolezza della valenza rieducativa della misura;
che le osservazioni critiche del ricorrente attengono alla valutazione di fatto con riguardo all’unicità dell’episodio, all’apprezzamento della sua gravità e all’incidenza di esso sul percorso rieducativo; ma la verifica operata dal Tribunale, in quanto adeguatamente motivata in relazione ad un comportamento gravemente minaccioso e intimidatorio assunto con appartenenti delle forze dell’ordine motivato dal fatto che non intendeva accettare un divieto, non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Così deciso il 26 febbraio 2026
Il residente