Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20593 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Milano il 02/06/1971 avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cosigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava ex tuncla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concesso a NOME COGNOME in data 1° marzo 2023, con sottoscrizione delle prescrizioni in data 12 maggio 2023.
Richiamava, a sostegno della decisione, la motivazione già posta a fondamento della sospensione della misura da parte dell’Ufficio di sorveglianza e, segnatamente, l’essere NOME destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nel novembre 2024, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
Questo evento, riguardante i gravissimi fatti commessi da febbraio a luglio 2023, secondo il giudice a quo, imponeva la revoca ex tunc della misura alternativa.
Ricorre per cassazione COGNOME tramite il difensore di fiducia, avv. COGNOME e deducendo un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 47 legge 226 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e correlati vizi di motivazione in punto di revoca ex tunc della misura.
Avversa, in primo luogo, l’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui le condotte indicate nelle imputazioni provvisorie sarebbero successive all’inizio dell’esecuzione della misura; affermazione che – ad avviso del ricorrente – tradirebbe una “svalutazione” dell’articolata memoria depositata dinanzi al Giudice specializzato (allegata al ricorso ai fini dell’autosufficienza), con cui si poneva in risalto la circostanza che le uniche due condotte successive all’inizio dell’affidamento in prova, integravano ipotesi di ‘retrocessioni di contanti’ che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, costituirebbero un post factum non punibile.
Rileva, in secondo luogo, come sia stata del tutto trascurata la circostanza degli «ottimi risultati raggiunti dal condannato», sia in punto di cura (presso il Sert frequentato siccome oggetto di specifica prescrizione), sia in punto di risocializzazione e reinserimento sociale, come attesta il periodo di un anno e mezzo durante il quale egli non ha dato rilievi di sorta.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 13 febbraio 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e va rigettato.
2.Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 – 01; vedi anche Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789) l’affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l’emissione di una misura cautelare per fatto commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento Ł stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, COGNOME, Rv. 25670; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, COGNOME, Rv. 221640 -.
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non Ł, invero, rapportata dalla legge alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall’ipotesi che giudice – nel suo insindacabile apprezzamento di fatto – ritengache le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione dell’esperimento.Il relativo giudizio Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che hasolo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Quanto, poi, alla determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859 – 01;Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474 – 01.Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca ex tunc, dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commissione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto).
Nel caso di specie il Tribunale ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati valorizzando la grave condotta antecedente alla concessione del beneficio, la cui conoscenza avrebbe certamente impedito detto riconoscimento.
NØ vale invocare in senso contrario a questa conclusione – come ha fatto il ricorrente – la necessità di un’analisi delle fattispecie contestate nell’ordinanza cautelare, al fine di verificare se esse costituissero ipotesi di reato ovvero post factum non punibile, alla luce della considerazione che il provvedimento cautelare indica condotte sicuramente integranti reato e, per quanto qui d’interesse, antecedenti al riconoscimento del beneficio.
La decisione del Tribunale si pone, dunque, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «L’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione » (Sez. 1, Sentenza n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 01; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, COGNOME, Rv. 25670; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241308; Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, COGNOME, Rv. 221640).
SicchØ correttamente il Giudice specializzato ha – con motivazione non manifestamente illogica – valutato i nova, sconosciuti al momento della concessione del beneficio, reputandoli di tale gravità da imporre, indipendentemente dalla condotta serbata successivamente al riconoscimento del
beneficio stesso, una revoca che retroagisse al momento del riconoscimento,.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME