Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4647 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAGLIACOZZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 10 novembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva, con cui ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
In data 20 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
Ritenuto in fatto
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in sede di rinvio a segu di annullamento della Corte di cassazione, revocava con efficacia ex tunc la misura
dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa a NOME COGNOME a seguito dell’ordina cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 13 gennaio 2025 per il principale capo di imputazione relativo alla fattispecie di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 9 ottobre 19 309, da cui sarebbero emersi molteplici e nuovi elementi di novità riferiti al ricorrente inci sul compendio a disposizione del Tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura alternativa.
2.11 ricorso si compone di due motivi.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale per inosservanza da parte del giudice del rinvio del dictum della sentenza rescindente. La ratio decidendi sottesa a ta decisione sarebbe infatti stato il rilievo del vizio di motivazione della sentenza impugnata conseguenza, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, l’annullamento per vizio di motivazione vincolerebbe il giudice del rinvio al divieto di fondare la nuova decisione su stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla sentenza rescindente, consentendogli p di procedere a un nuovo esame del compendio probatorio mantenuto fermo tale limite. Il giudice del rinvio sarebbe inoltre tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritt anche alle premesse logico-giuridiche poste alla base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato interno. Tutt premesso, il giudice a quo sarebbe in più punti rimasto condizionato dalla prospettazione d profili fattuali emersi dall’ordinanza cautelare, dando per pacifica la commissione dei reat cui alla misura cautelare e dunque incorrendo in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando. L’apodittico riferimento ai “reati in esecuzione” e ai “precedenti pe riproporrebbe il medesimo percorso argonnentativo stigmatizzato dalla sentenza rescindente, del cui dictum non sarebbe stato dato atto in alcun modo e non motivando le ragioni per le quali la provvisoria contestazione cautelare costituirebbe in concreto un fatto incompatibile c la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa e la prosecuzione della prova una volta cessata o attenuata la misura cautelare. Il giudice del rinvio non avrebbe indicato quali “nuo elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l’affidamento è stato disposto e com tali suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento” sarebbero stati “indicativ sussistenza della pericolosità del condannato, la pervicacia e il pericolo di reiterazione di della stessa indole” tali da essere incompatibili con la prosecuzione della prova. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché l’insistenza del Giudice del rinvio fatti oggetto della misura cautelare non sarebbe in linea con la ratio della senten rescindente, giacché il punctum dolens sarebbe costituito dalla insussistenza di “nuov elementi” rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l’affidamento è stato disposto. primo luogo, sarebbe stato violato l’art. 47, comma 11, ord. pen., poiché il Tribunale avrebb ritenuto i fatti ancora in fase di indagine avvenuti fra il luglio 2018 e il gennaio precedenti il reato che ha originato l’ordinanza ammissiva come incompatibili con l
prosecuzione della prova, omettendo tuttavia di confrontarsi con l’assenza di ulteriori cari pendenti (oltre quelli già noti prima dell’ordinanza di ammissione), con ‘la regolarità condotta nel corso del periodo di sottoposizione della misura e con la disponibilità di un lavo Per converso, gli elementi enfatizzati dal Giudice sarebbero non solo privi di univoco signific sul piano prognostico, ma anche già noti al Tribunale prima della concessione dell’ordinanza amnnissiva, così come sarebbero stati già noti gli elementi di smentita riportati. Così com sarebbero state erroneamente ritenute irrilevanti la precedenza delle condotte descritt rispetto all’ordinanza e la regolarità della condotta pur non risultando ulteriori carichi pen e nonostante la rilevanza dell’attività lavorativa risocializzante. Quanto all’unico nuovo ca pendente per le citate condotte dispiegatesi tra il 2018 ed il 2019, dal provvedimento cautela non emergerebbe alcunché di certo, stante il fatto che, in contrasto con la censura dell sentenza rescindente (che aveva osservato come il provvedimento annullato avesse omesso di prendere in esame con analisi puntuale e specifica le caratteristiche oggettive e soggettive d reati contestati), apparirebbe trascurata la ricerca degli elementi caratterizzanti il associativo contestato, potendo i medesimi elementi essere utilizzati anche per giustificare concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990. Sul punto del permanenza del reato associativo contestato sino al momento dell’emissione dell’ordinanza del gennaio 2025, andrebbe considerato che secondo la stessa contestazione l’associazione si collocherebbe dal luglio 2018 al marzo 2019, e che sarebbero dunque trascorsi più di sei anni dall’ultimo fatto contestato nella misura cautelare in assenza di ulteriori elementi emers carico del ricorrente. Non sarebbe stato considerato che per il reato fine ascritto al capo G.I.P. avrebbe respinto la richiesta cautelare, e che le intercettazioni citate dal Giudic rinvio sarebbero riferibili a NOME COGNOME e non a NOME COGNOME. Sarebbero p riferibili all’COGNOME, secondo l’informativa dei C.C., solo tre cessioni, a fronte de ascritte, e in ogni caso i fatti si svolgerebbero prima del reato per il quale il ricorrente e ammesso alla misura alternativa. Il reato contestato in relazione all’arma da sparo andrebbe poi derubricato stante la qualità e la vetustà dell’arma, e in ogni caso il G.I.P. av dichiarato cessata la misura cautelare in ordine al solo capo 87 facente riferimento a ta reato; dato con cui il Giudice del rinvio non si sarebbe confrontato. Prova principe del cammin verso la risocializzazione intrapreso positivamente dal ricorrente sarebbe poi l’atti lavorativa assiduamente svolta, con cui il Tribunale non si sarebbe confrontato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato in diritto
1.1 motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
1.1.11 mandato conferito al giudice di rinvio dalla Corte di cassazione attraverso la sentenz rescindente ha circoscritto il principio di diritto, che delinea il perimetro del all’insufficienza della motivazione adottata dall’ordinanza del 4 marzo 2025 del Tribunale sorveglianza di L’Aquila, ritenuta apodittica a riguardo della valutazione di sussistenza d pericolosità del condannato, della pervicacia e del pericolo di reiterazione di reati della s indole, poiché mancante “di una analisi puntuale e specifica” delle “caratteristiche oggettiv soggettive dei reati contestati”. Il Tribunale avrebbe dovuto dare contezza della “verifica c la sussistenza di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento cui l’affidamento stato disposto e, come tali, suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento”.
1.2. Ritiene il collegio che il Tribunale di sorveglianza del rito rescissorio, con l’ord pronunciata, si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale ed appagante, sottratto alle censure di stretta pertinenza d sindacato di legittimità.
Se, in effetti, l’ordinanza annullata si era arrestata ad uno sbrigativo rimando alla “gravi fatti descritti nell’imputazione provvisoria” del provvedimento cautelare emesso dal g.i presso il Tribunale di ‘Roma il 13 gennaio 2025, dai quali desumere “la pericolosità de condannato, la pervicacia a delinquere e il conseguente pericolo di reiterazione di reati de stessa indole”, come censurato dalla decisione rescindente, il provvedimento redatto in esito a giudizio di rinvio si è addentrato e profuso, con argomentazioni specifiche e puntuali, ne illustrazione degli elementi di fatto e prognostici, evidenziati nel corpo motivo nell’ordi cautelare, dimostrativi dell’organico inserimento del ricorrente nell’associazione crimino finalizzata al narcotraffico e – di primario rilievo per lo scrutinio richiesto persistente ed attuale pericolosità sociale, apprezzata in concreto e non in virtù de presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (pag.588 ord. cautelare, allegata ricorso); del ruolo svolto dall’COGNOME, abituale acquirente di sostanze stupefacenti de cocaina, distributore della sostanza drogante per cessione, in favore dei consumatori abituali coadiutore di COGNOME NOME NOME confezionamento dello stupefacente e nella consegna dello stesso in favore di altri clienti abituali, ed esattore delle somme di denaro dovu relazione alle vendite effettuate; della consumazione di svariati delitti-scopo del sodali della veste proattiva, assunta nel reperimento di nuova clientela; della disponibilit significativi contatti malavitosi, tali da consentirgli di procurarsi rapidamente un’arma da f da destinare al capo della consorteria.
1.3. Il Tribunale di sorveglianza, per un verso, si è dunque attenuto al principio esegeti volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la revoca della misu alternativa dell’affidamento in prova al servizio socialepuò essere disposta non soltanto condotte successive all’inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutar prognosi favorevole alla concessione del beneficio (sez.1, n. 16337 del 26/01/2024, NOME, Rv.
286240, che ha citato sez.1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095; conformi, più recentemente, e proprio in tema di revoca dell’affidamento sulla scorta di provvediment cautelari emessi per reati associativi la cui consumazione è iniziata prima dell’ammissione a beneficio, sez.1, n. 21918 del 16/04/2025, COGNOME, n.m.; sez.1, n. 47385 del 29/11/2024, COGNOME, n.m.; v. anche, in termini, sez.1, n. 28585 del 23/04/2025, COGNOME, n.m.). Il Tribun di sorveglianza non è chiamato ad operare “rigidi automatismi” (disapprovati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 2024), ma esercita un potere discrezionale, in quan investito del potere-dovere di calibrare “la compatibilità della misura alternativa con la du finalità di contribuire alla rieducazione del reo e di assicurare la prevenzione del pericolo egli commetta altri reati (sez.1, n. 16337 del 26/01/2024, cit.)”.
Si è sul punto chiarito che la revoca del beneficio penitenziario non è collegata al momento dell’insorgenza del comportamento che la produce, bensì alla natura negativa – ai fini del permanenza della misura premiale – del comportamento stesso, il quale può essere sconosciuto, e perciò non valutabile dal Tribunale di sorveglianza, al momento della concessione della misura, per essersi verificato prima della relativa decisione (Sez. 1, n. 7 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203979). È del resto pacifica l’ammissibilità, nel procediment di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che si questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (inter alla, sez.1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824).
1.4.Per altro verso, e con proposizioni che resistono al vaglio di legittimità, ha sottoli che il periodo coperto dalla incolpazione cautelare è da considerarsi protratto sino alla d dell’esecuzione dell’ordinanza coercitiva, ovvero fino al gennaio 2025, in quanto rea permanente a contestazione “aperta” (“da epoca anteriore e prossima al gennaio 2018, in permanenza”), in linea con lo stabile orientamento interpretativo che àncora la cessazione della partecipazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 data dell’arresto dell’associato, che elide la possibilità per lo stesso di continuare la co attività criminale e determina l’interruzione del vincolo associativo (da ultimo, sez.6, n. del 29/11/2023, Mema, Rv. 285904).
L’ordinanza impugnata non si è sottratta all’esame delle ulteriori obiezioni formulate da difesa e reiterate con il ricorso per cassazione, con particolare riferimento all’incidenza sequela del percorso di reinserimento in atto sulla rivalutazione dei presupposti della misu alternativa, ed ha convenientemente ritenuto recessivo, rispetto allo spessore della capacità delinquere del prevenuto, che l’allarmante pendenza giudiziaria non fosse nota al momento dell’ammissione alla misura dell’affidamento, perché all’epoca ancora in fase di svilupp cautelare, prima dell’esercizio dell’azione penale; che la condotta gravemente illecita fos antecedente all’ammissione al beneficio, perché a consumazione permanente; che nemmeno rilevino “la regolarità della condotta nel corso del periodo di sottoposizione” alla misura “disponibilità di un lavoro”, in quanto non incompatibili con le motivazioni a fondamento de
revoca. E, a quest’ultimo proposito, le ragioni addotte dal provvedimento impugnato, sia pure espresse succintamente, non precipitano nell’illogicità, poiché la valutazione di inadeguatezz dell’affidamento in prova al servizio sociale come strumento di prevenzione del pericolo d recidivanza non è infirmata dalla regolarità dello svolgimento di un’attività lavorativa da p del condannato, che deve essere proiettata sul rispetto delle prescrizioni strettamente ineren alla misura, ma di per sé non esclude la perduranza della perniciosità del soggetto e non sufficiente a garantire il pericolo di ricaduta nel delitto, rivalutato dal giudice di merito della sopravvenienza degli elementi conoscitivi originariamente non disponibili, e tale pertan da influire negativamente sulla prosecuzione della prova.
La decisione del Tribunale di sorveglianza regge alle critiche mosse anche a riguardo della revoca ex tunc della misura alternativa, traendo spunto dall’esistenza dei “molteplici e grav elementi di novità indiscutibilmente idonei a modificare il quadro delle conoscenze utilizz al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole per l’applicazione del beneficio”; dunque dato risalto alle emergenze procedimentali in accezione fortemente stigmatizzante, al punto da incidere sui presupposti genetici dell’applicazione del beneficio.
2. Il ricorso deve essere, conclusivamente, respinto ed ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26/11/2025