Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6986 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6986  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG r <)t  GLYPH l’Aiumm.tA.d. (A.4 14,•.12, , GLYPH )- C:t  C.dt40
IN FATTO E IN DIRITTO
 Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto, con effetto ex nunc, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di COGNOME NOME. La condotta che ha determiNOME la revoca (guida di un veicolo sotto l’effett
sostanze stupefacenti) risulta avvenuta in data 25 novembre del 2022.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso deduce vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa il Tribunale non ha congruamente apprezzato la gravit dell’episodio, finendo col proporre una motivazione apparente, in violazione d principi di diritto più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Non sarebbe stato valutato il buon comportamento tenuto, complessivamente, dal
COGNOME durante la sottoposizione alla misura alternativa.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che la previsione regolatrice di cui all’art. 51 ter ord.pen. va letta e interpretata congiuntamente a quella contenuta nell’art. 47 comma 11 ord. pen che testualmente afferma l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova .
E’ la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, infatti, la co verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammes possono comportare la revoca della misura,, essenzialmente in rapporto all rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così co detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tem di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positiv percorso di risocializzazíone (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.199 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singo condotta – ove di consistente gravità – possa far emergere, con valutazione fatto, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
3.2 Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza da u lato non può dirsi illogica, posto che la guida di un veicolo sotto l’eff stupefacenti è oggettivamente una condotta di consistente gravità in rapporto pericolo che determina per la incolumità propria e altrui, dall’altro ha pr esame le condotte pregresse, tanto da limitare temporalmente l’effetto de revoca al momento della violazione commessa.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente