Revoca Affidamento in Prova: Quando Fatti Precedenti Giustificano la Decisione
La revoca affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un momento critico nel percorso di esecuzione della pena. Ma cosa succede se la revoca è basata su fatti accaduti prima della concessione della misura stessa? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo complesso quesito, stabilendo un principio fondamentale: la scoperta di nuovi elementi, anche se relativi al passato, può invalidare la prognosi favorevole iniziale e giustificare la revozione del beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un soggetto a cui era stato concesso l’affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza ha revocato tale misura. La ragione della revoca non era una violazione delle prescrizioni, ma la scoperta di un fatto nuovo e di estrema gravità: l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico del condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.
L’aspetto cruciale della vicenda è che il reato contestato, per sua natura permanente, sarebbe stato commesso a partire da un’epoca ben precedente alla concessione dell’affidamento. Il condannato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che un fatto anteriore alla concessione della misura non potesse legittimamente fondarne la revoca.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Revoca Affidamento in Prova
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse corretta e adeguatamente motivata. La Corte ha sottolineato come gli elementi emersi dall’ordinanza cautelare (la partecipazione a un’associazione mafiosa) fossero del tutto sconosciuti al momento in cui era stata formulata la prognosi positiva per la concessione dell’affidamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui la revoca affidamento in prova è possibile anche per fatti commessi prima della concessione, a una condizione precisa: che dall’esame di questi fatti emergano elementi nuovi capaci di modificare radicalmente il quadro di conoscenze su cui si era basata la decisione iniziale.
In altre parole, il Tribunale non ha revocato la misura per un comportamento tenuto durante l’affidamento, ma perché ha scoperto che il presupposto stesso della fiducia, ovvero la valutazione positiva sulla personalità e sul percorso di reinserimento del soggetto, era viziato ab initio (dall’origine). La scoperta della partecipazione a un sodalizio mafioso è un elemento talmente grave da essere considerato intrinsecamente incompatibile con il beneficio concesso. Se il Tribunale avesse conosciuto questa circostanza, non avrebbe mai concesso l’affidamento.
La Corte cita un precedente specifico (Cass. Pen., Sez. 1, n. 35781/2020) per rafforzare questo principio, confermando che la sopravvenienza di una misura cautelare può giustificare la revoca se svela un quadro della personalità del condannato radicalmente diverso e incompatibile con la misura alternativa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale nella gestione delle misure alternative alla detenzione: la prognosi favorevole che ne sta alla base deve essere fondata su una conoscenza completa e veritiera della situazione del condannato. La scoperta successiva di gravi elementi preesistenti e sconosciuti, tali da minare la fiducia dell’ordinamento, può legittimamente portare alla revoca affidamento in prova.
La decisione sottolinea che l’affidamento non è un diritto acquisito, ma un beneficio condizionato a una valutazione di meritevolezza che deve sussistere non solo durante l’esecuzione della misura, ma anche nei suoi presupposti originari. La trasparenza e la completezza delle informazioni diventano, quindi, elementi cruciali per la stabilità del percorso di reinserimento sociale.
È possibile revocare l’affidamento in prova per un reato commesso prima della sua concessione?
Sì, è possibile. La Cassazione chiarisce che la revoca è legittima se emergono nuovi elementi, sconosciuti al momento della concessione (come una misura cautelare), che modificano il quadro delle conoscenze e dimostrano un’incompatibilità del soggetto con il beneficio fin dall’origine.
Quale elemento è stato decisivo per la revoca nel caso di specie?
L’elemento decisivo è stata la sopravvenienza di un’ordinanza cautelare per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Questo fatto, sebbene riferito a un reato commesso in epoca precedente, era sconosciuto al giudice e ha rivelato una personalità incompatibile con l’affidamento in prova.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non lo esamina nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, anche al versamento di una somma in denaro (tremila euro) alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45436 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45436 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale applicato ad COGNOME NOME a far data dall’inizio dell’esecuzione;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe errato nell’attribuire rilievo a un fatto accaduto prima dell’applicazione della misura e che, per tale ragione, non avrebbe potuto essere posto a fondamento della revoca;
Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento all’ordinanza cautelare eseguita nei confronti del condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e alla circostanza che tale reato risulta commesso, in permanenza, dall’anno 2012, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che tali elementi, sconosciuti all’epoca dell’applicazione della misura alternativa, siano incompatibili con la stessa ab initio; sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento è adeguatamente motivato ed è conforme alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, russo, Rv. 280095 – 01: «L’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione»);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.