Revoca Affidamento in Prova: Quando la Violazione delle Prescrizioni Fa Fallire il Percorso
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi ha commesso un reato. Tuttavia, questa misura si basa su un patto di fiducia tra il condannato e lo Stato, che può essere infranto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della discrezionalità del giudice nel disporre la revoca affidamento in prova in caso di violazioni, anche senza la commissione di nuovi reati. Analizziamo la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: La Violazione delle Prescrizioni
Il caso riguarda un individuo ammesso alla misura dell’affidamento in prova nel giugno 2021. Nonostante il percorso intrapreso, in due distinte occasioni, a gennaio e aprile 2024, veniva trovato in orario serale e notturno in compagnia di soggetti con precedenti penali specifici in materia di stupefacenti. Tali frequentazioni erano esplicitamente vietate dalle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza.
Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del maggio 2024, revocava il beneficio, ritenendo che la condotta del soggetto dimostrasse un allontanamento dal percorso di risocializzazione e, di fatto, il fallimento della prova.
La Decisione del Tribunale e il Ricorso in Cassazione
Contro la decisione di revoca, il condannato proponeva ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che la revoca fosse una misura eccessiva, basata su circostanze che, a suo dire, non erano sufficientemente gravi, aggiungendo di essersi scusato per l’infrazione. Il ricorso mirava a contestare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in pieno la legittimità del provvedimento impugnato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Revoca Affidamento in Prova
La Suprema Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di esecuzione della pena e misure alternative, offrendo una chiara lettura dei poteri del giudice di sorveglianza.
La Discrezionalità del Giudice di Sorveglianza
Il punto centrale della decisione è il riconoscimento dell’ampia discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza. La revoca non scatta automaticamente per ogni violazione della legge o delle prescrizioni. Spetta al giudice valutare, nel suo ‘insindacabile apprezzamento di fatto’, se le violazioni commesse siano così gravi da costituire un ‘fatto incompatibile con la prosecuzione della prova’. L’unico obbligo del giudice è quello di motivare la sua scelta in modo logico, adeguato e non viziato.
Comportamento Incompatibile e Fallimento della Prova
Nel caso specifico, frequentare per ben due volte, in orari notturni, persone con precedenti per droga non è stata considerata una semplice leggerezza. La Cassazione ha avallato la lettura del Tribunale, secondo cui tale condotta è un ‘chiaro sintomo’ dell’allontanamento dal percorso rieducativo. Questo comportamento dimostra che il soggetto non ha interiorizzato i valori del programma di reinserimento e che la prova può considerarsi ‘ormai fallita’. Le scuse addotte dal condannato sono state ritenute del tutto ininfluenti di fronte alla gravità e alla ripetitività della condotta.
Infine, la Corte ha precisato un ulteriore aspetto tecnico: la revoca opera non ‘ex tunc’ (cioè dalla data di concessione del beneficio), ma dalla data della prima violazione accertata. Questo significa che il periodo di pena scontato regolarmente fino a quel momento resta valido.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che l’affidamento in prova è una concessione basata sulla fiducia e sulla responsabilità del condannato. La violazione delle prescrizioni, anche se non costituisce un nuovo reato, può essere interpretata dal giudice come un segnale inequivocabile del fallimento del percorso di risocializzazione. Per chi beneficia di una misura alternativa, è fondamentale comprendere che ogni singola prescrizione ha un valore sostanziale e la sua inosservanza espone al rischio concreto e discrezionale della revoca, con il conseguente ritorno in regime detentivo. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, se adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Per quale motivo è stato revocato l’affidamento in prova nel caso di specie?
La revoca è stata disposta perché il condannato ha violato le prescrizioni imposte, venendo trovato in due diverse occasioni, in orario notturno, in compagnia di soggetti con precedenti penali per reati legati agli stupefacenti.
Una qualsiasi violazione delle prescrizioni comporta automaticamente la revoca della misura?
No, la revoca non è automatica. La legge la collega a un comportamento che, a giudizio discrezionale del Tribunale di Sorveglianza, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova. Il giudice deve valutare la gravità della violazione nel contesto del percorso di risocializzazione.
Da quale momento produce effetti la revoca dell’affidamento in prova?
La Corte ha stabilito che la revoca ha effetto dalla data della prima violazione commessa, non dalla data iniziale di ammissione alla misura. Il periodo di prova svolto correttamente prima della violazione rimane valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misu dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 16 giugno 2021;
ritenuto che l’ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, che la revoca dell’affidamento in prova è stata disposta quale conseguenza de circostanza che il condannato aveva posto in essere più condotte contrarie a prescrizioni, in data 31 gennaio e 8 aprile 2024, allorquando trovato, per due volte, in orario serale e notturno, in luogo di dimora di soggetti pregiu per reati in materia di stupefacenti;
ritenuto che tali gravi condotte sono state ritenute, con motivazione manifestamente illogica, chiaro sintomo dell’allontanamento del soggetto d percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata or fallita;
ritenuto che detta motivazione sì pone nel solco dei principi espress materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della mis alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescriz dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che giudice, insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violaz costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della pro Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in pres di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso a discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giusti l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non vizi (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 d 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479);
considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si l ad avversare la revoca sulla mera base della circostanza, invece del t ininfluente, che COGNOME si sia scusato per l’infrazione;
ritenuto, altresì, che del pari corretta e motivata è l’indicazione della non già ex tunc (ossia dalla data di ammissione al beneficio), bensì dalla dat della prima delle due violazioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente