Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/07/1995
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che;
con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di NOME COGNOME, la revoca, con effetto ex tunc, della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell’espiazione della pena in regime ordinario, per avere egli, a partire da poco tempo dopo l’ammissione alla predetta misura, tenuto comportamenti incompatibili con la predetta misura, quali l’essersi ripetutamente accompagnato ad altri soggetti in auto fuori dal comune di residenza tentando di eludere i controlli di polizia, il reiterato mancato reperimento presso la propria abitazione;
in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, – che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789);
in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli;
il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all’autorità giudiziaria;
il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha segnalato la rilevanza delle violazioni riscontrate in funzione della loro compatibilità con l’effettiva volontà di reinserimento sociale e, dunque, la prosecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale;
a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un’ottica di mera confutazione, limitandosi a contestare la decisione della revoca della misura con efficacia ex tunc a fronte della segnalazione di violazioni avvenute in epoca di poco successiva all’inizio dell’esecuzione della misura alternativa e del riscontro di una palese insofferenza verso le regole del vivere civile, sintomatiche, incompatibili con una valutazione positiva sia pure limitata al periodo di affidamento in prova trascorso fino alla commissione delle violazioni o all’adozione del provvedimento di revoca;
le contestazioni del ricorrente non intaccano, quindi, il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento serbato dal condannato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla persistenza delle difficoltà riscontrate e, in sostanza, dalla scarsa adesione alle iniziative rieducative;
appare incensurabile, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui reputa a tal punto grave il comportamento posto in essere da NOME, da minare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto, giudica lo stesso assolutamente incompatibile con la misura alternativa;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024