Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 104 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 104 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME NOME NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXXX
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 10 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato l’affidamento in prova in casi particolari che, con precedente ordinanza del 5 luglio 2022, aveva concesso al condannato NOMENOMEXXX.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa, in quanto ha rilevato che, durante l’espiazione, il condannato, dopo essere incorso in plurime violazioni delle prescrizioni della stessa – già con precedente provvedimento dell’8 gennaio 2025 era stato diffidato al rispetto della misura, perchØ la struttura terapeutica presso cui svolgeva il programma aveva comunicato che lo stesso aveva ripreso ad usare stupefacenti, e perchØ in un secondo momento era pervenuta segnalazione da cui emergeva che egli aveva iniziato a disertare la frequentazione della struttura terapeutica, e, sentita la sorella del condannato, la stessa aveva riferito che il fratello aveva ripreso a chiedere denaro alla madre – il 15 marzo 2025 era stato tratto in arresto per una resistenza commessa in danno di pubblico ufficiale, in occasione di un intervento della Polizia di Stato presso il suo domicilio, originato da una segnalazione di vicini che avevano riferito una situazione di pericolo per le persone perchØ lo stesso era minaccioso ed aggressivo, in tale situazione egli aveva ingaggiato una colluttazione con gli agenti intervenuti, aveva provato a disarmarne uno, e, nel corso della colluttazione, era partito un colpo dall’arma in dotazione che aveva ferito uno degli agenti-.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto non possibile la prosecuzione della misura alternativa ed ha revocato la stessa fin dall’inizio della sua esecuzione, perchØ le plurime violazioni poste in essere dimostrerebbero che il processo rieducativo non Ł stato efficace.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ il Tribunale di sorveglianza avrebbe ricostruito in modo errato i fatti che hanno portato all’arresto del 15 marzo 2025; sarebbe stata ricostruita in modo non corretto anche la
vicenda della relazione del centro diurno su cui si era fondata la precedente diffida.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ, con riferimento al giudizio di pericolosità sociale, sarebbe stato violato il principio di innocenza valutando anche una vicenda ancora sub iudice; inoltre, considerato che le valutazioni negative sono circoscritte soltanto agli ultimi mesi, sarebbe stata necessaria una piø approfondita e rigorosa valutazione della personalità del condannato prima di disporre la revoca.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, perchØ il Tribunale non ha valutato la discontinuità del programma terapeutico in quanto, dopo oltre due anni trascorsi in comunità residenziale, il condannato era stato affidato ad una struttura semiresidenziale con una discontinuità nella presa in carico terapeutica non attribuibile allo stesso.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, perchØ il Tribunale ha omesso di considerare la conclamata sussistenza nel ricorrente di patologie psichiatriche e non ha acquisito la relazione aggiornata del RAGIONE_SOCIALE e della comunità terapeutica a doppia diagnosi, dove il ricorrente Ł stato in esecuzione pena per due anni.
Con il quinto motivo deduce violazione di legge dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la revoca della misura ex tunc nonostante il condannato avesse regolarmente espiato oltre due anni in comunità residenziale con un percorso esemplare, la decisione appare sproporzionata ed in contrasto con i principi sull’esecuzione della pena.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ nell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza il condannato aveva chiesto di poter rendere spontanee dichiarazioni, ma la possibilità di fatto gli Ł stata negata perchØ, appena presa la parola, egli Ł stato interrotto dal presidente che lo ha rimproverato.
Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ la verbalizzazione cartacea dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza Ł stata non solo riassuntiva ma assolutamente lapidaria, non essendo stato riportato nel verbale nessuno dei rilievi proposti dal difensore del ricorrente.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł solo parzialmente fondato, infondato nel resto.
1.Il primo motivo Ł infondato.
In esso si deduce che il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento delle risultanze dell’istruttoria.
L’argomento Ł infondato.
La difesa del ricorrente ha allegato al ricorso, ai fini dell’autosufficienza, gli atti di polizia giudiziaria dell’arresto in flagranza e le ordinanze successive del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame che si sono pronunciate su tale vicenda, il che permette di valutarli.
Nel verbale di arresto c’Ł scritto che la polizia era intervenuta per ‘segnalazione di un uomo in casa che minacciava di morte la madre anziana’; nel verbale si aggiunge che, una volta intervenuta la pattuglia, gli agenti potevano constatare che NOME in evidente stato di alterazione psicofisica; nel verbale si prosegue riferendo che, una volta aperta la porta del bagno in cui si era rifugiato, NOME si era buttato addosso agli operanti scatenando una violenta colluttazione nel corso della quale NOME aveva cercato di afferrare il fucile dell’ispettore di polizia.
Sempre dalla lettura degli allegati al ricorso emerge che il g.i.p. ha convalidato l’arresto
ed applicato all’indagato la custodia in carcere.
Il ricorso deduce che il Tribunale del riesame ha annullato la misura, però la lettura dell’ordinanza del Tribunale, anch’essa allegata al ricorso, permette di accertare che il Tribunale del riesame ha annullato la misura solo per la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, in quanto il g.i.p. non avrebbe motivato sulle deduzioni della difesa in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, che erano state documentate nell’interrogatorio di garanzia, mentre ha respinto espressamente il motivo della difesa dell’indagato relativo ai gravi indizi di colpevolezza.
Ne consegue che, anche solo leggendo gli allegati al ricorso, non emerge alcun travisamento da parte del Tribunale di sorveglianza della vicenda che ha portato all’arresto in flagranza del ricorrente, perchØ la ricostruzione del fatto storico avvenuto il 15 marzo 2025, su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione in punto di pericolo di recidiva, Ł conforme a ciò che risultava dagli atti.
Il ricorso deduce che sarebbe stata travisata anche la vicenda che aveva portato alla precedente diffida del magistrato di sorveglianza, perchØ la sorella dell’imputato non ha mai riferito alle forze di polizia che il ricorrente aveva preso a percuotere la madre ma soltanto che la madre era oggetto nuovamente di continue richieste di denaro dal figlio.
Anche questo argomento Ł infondato, sia perchØ esso attacca soltanto una parte preliminare della motivazione del provvedimento impugnato, la cui eventuale caduta non sarebbe in grado di disarticolare il giudizio di pericolosità contenuto nel percorso logico del provvedimento impugnato, sia perchØ anche le mere richieste ripetute di denaro alla madre, per il contesto personologico del ricorrente, erano un indice non illogico della ripresa dell’assunzione di stupefacenti, che costituiva comunque già di per sØ una violazione delle prescrizioni della misura alternativa.
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
2.¨ infondato anche il secondo motivo.
In esso si deduce che il giudizio di pericolosità sarebbe stato fondato su un fatto ancora sub iudice, e comunque su episodi avvenuti tutti negli ultimi mesi quando il ricorrente Ł uscito dalla comunità terapeutica residenziale, il che avrebbe imposto una valutazione piø approfondita della pericolosità del condannato.
Secondo l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ‘l’affidamento Ł revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova’. I requisiti cui Ł subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.
La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento Ł connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), ed il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME Martino, Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, Ł rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di
giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).
Posto che la collocazione in misura alternativa postula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato, e che questo giudizio prognostico deve permanere per tutta la durata della misura, ne consegue che la valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento non Ł motivata in modo manifestamente illogico se si riferisce, come nel caso in esame, ad un giudizio attuale di pericolosità del condannato.
Anzi, la circostanza che il Tribunale abbia motivato il giudizio di pericolosità del condannato sulla base di fatti tutti avvenuti negli ultimi mesi, lungi dall’indebolire la logicità di tale giudizio, la rafforza, perchØ essi costituiscono un indice piø concreto della pericolosità attuale del condannato.
La deduzione che l’ordinanza impugnata avrebbe violato la presunzione di innocenza revocando la misura alternativa sulla base di un fatto non ancora accertato con sentenza irrevocabile Ł infondata, sia perchØ l’ordinanza non revoca l’affidamento soltanto sulla base di questo episodio ma sulla base di una valutazione complessiva di pericolosità attuale del ricorrente, sia perchØ la revoca della misura alternativa può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice (Sez . 7, n . 27546 del 10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1,n . 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale fatto nel contesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento di una misura alternativa. La stessa giurisprudenza costituzionale (v., per tutte, Corte cost. n. 24 del 7 marzo 2025) valorizza ed esalta la libera valutazione del magistrato di sorveglianza che deve poter valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da una condanna definitiva.
3.¨ infondato anche il terzo motivo.
In esso si deduce che il Tribunale non avrebbe valutato che, dopo oltre due anni trascorsi in comunità residenziale, il ricorrente era stato affidato ad una struttura semiresidenziale con una discontinuità nella presa in carico terapeutica non attribuibile a lui.
L’argomento Ł infondato, perchØ non ricostruisce correttamente la natura della revoca di una misura alternativa, che non Ł un provvedimento sanzionatorio, che debba passare attraverso l’accertamento di una colpa della persona sanzionata, ma una decisione che adegua le forme dell’espiazione al giudizio di pericolosità attuale del condannato.
4.¨ infondato anche il quarto motivo.
In esso si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la conclamata sussistenza nel ricorrente di patologie psichiatriche e di una invalidità al 100% che hanno comportato la nomina di un amministratore di sostegno, ma l’argomento Ł inammissibile in quanto non spiega in che modo tali patologie dovrebbero incidere sul giudizio di pericolosità del condannato che Ł alla base della valutazione del Tribunale di incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.
Nel ricorso si deduce anche che il Tribunale non avrebbe acquisito la relazione aggiornata del RAGIONE_SOCIALE e della comunità terapeutica a doppia diagnosi, dove il ricorrente Ł stato in esecuzione pena per due anni, e che l’acquisizione sarebbe stata necessaria perchØ sarebbero emersi chiarimenti utili e rilevanti che nell’ordinanza impugnata non sono stati considerati connessi alla gravissima situazione di invalidità del condannato.
L’argomento Ł infondato in quanto, come il precedente, fraintende la natura della revoca di una misura alternativa, che Ł una decisione che adegua le forme dell’espiazione al
pericolo di recidiva che consegue al giudizio di personalità del condannato, pericolo di recidiva che, in modo non manifestamente illogico, come si argomentava sopra, Ł stato ritenuto piø accentuato a seguito delle numerose violazioni delle prescrizioni della misura commesse dal condannato e, da ultimo, a seguito della condotta tenuta in occasione dell’arresto in flagranza.
¨ fondato, invece, il quinto motivo, relativo alla decorrenza della revoca della misura.
Il Tribunale di sorveglianza ha motivato la decorrenza della revoca sulla base della gravità dell’ultimo episodio contestato al condannato durante l’espiazione, ed ha ritenuto si fosse in presenza di una progressione criminosa allarmante, che faceva ritenere che il processo rieducativo non avesse in alcun modo attecchito.
Il ricorso deduce che il condannato aveva regolarmente espiato oltre due anni in comunità residenziale con un percorso esemplare, e che, in tale contesto, la decisione di revocare la misura fin dall’inizio appare sproporzionata ed in contrasto con i principi sull’esecuzione della pena.
L’argomento Ł fondato.
In punto di decorrenza della revoca dell’affidamento, Ł orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ‘in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di determinare il “quantum” di pena – eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta – che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento’ (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878).
Nel caso in esame, nell’ordinanza impugnata non c’Ł alcuna valutazione sulle ‘limitazioni patite dal condannato’ e sulla ‘durata’ delle stesse. Il condannato Ł stato, infatti, affidato all’inizio ad una comunità di tipo residenziale, e, quindi, ha affrontato un percorso di affidamento che, almeno nella parte iniziale, era caratterizzato da restrizioni piuttosto penetranti che avrebbero dovuto essere valutate i fini della decisione sulla revoca.
Inoltre, come rileva il ricorso, l’espiazione Ł iniziata a luglio 2022 e la misura alternativa Ł stata ottemperata per piø di due anni, le numerose violazioni si concentrano nella parte piø recente dell’espiazione, il che induce a ritenere manifestamente illogica l’affermazione che il percorso di rieducazione non abbia attecchito dall’inizio, perchØ, se così fosse, vi sarebbero stati comportamenti scorretti anche nella prima parte dell’espiazione, che, invece, non sono segnalati, quantomeno nella motivazione dell’ordinanza.
In definitiva, in questa parte il ricorso Ł fondato.
6.Il sesto motivo Ł inammissibile.
Il ricorso deduce che il condannato ha preso la parola durante l’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, ma essa gli Ł stata tolta rapidamente dal presidente del collegio.
Il motivo Ł inammissibile, perchØ non esistono norme processuali che consentano di sindacare la conduzione dell’udienza e la possibilità per il giudice che la conduce di interrompere le parti, provvedimento che, per espressa disposizione del codice (artt. 470 e 125, comma 6, cod. proc. pen.), viene preso senza formalità.
7. ¨ inammissibile anche il settimo motivo.
In esso si deduce che la verbalizzazione delle richieste della difesa del condannato sarebbe stata lapidaria, non essendo stato riportato nel verbale nessuno dei rilievi proposti dal difensore del ricorrente sulla ricostruzione dell’episodio che ha portato all’arresto, sulla pendenza del giudizio di riesame, sull’illegittimità dell’arresto, sull’esito positivo della prova, sulla meritevolezza del condannato, sulla sua situazione psicofisica di invalido civile.
Il motivo Ł inammissibile, perchŁ la giurisprudenza di legittimità ritiene che ‘l’asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non Ł idonea a produrre alcuna nullità ove non vengano specificate nell’impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame’ (Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090 – 01).
Nel caso in esame, anche a prescindere dall’assenza in ricorso di qualsiasi indicazione sul pregiudizio derivato dalla asserita violazione, non Ł neanche in discussione la verbalizzazione delle conclusioni del difensore, ma la verbalizzazione del percorso logico dei rilievi svolti dal difensore, di cui, in realtà, nessuna norma prevede la verbalizzazione, a maggior ragione nel giudizio di sorveglianza in cui la redazione del verbale avviene, di regola, in forma riassuntiva, per effetto del combinato disposto degli artt.666, comma 9, e 678, comma 1, cod. proc. pen.
In definitiva, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte sulla decorrenza della revoca della misura alternativa e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
Per il resto, il ricorso Ł infondato.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al termine iniziale della revoca dell’affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.