Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/smtite le conclusioni del PG L. 7- 3,0 -k -p;.e.›ti cco ;,¢4.-teu:Cb ott( ):20-rA-o
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 18 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto, nei confronti di NOME COGNOME, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (in essere dal febbraio 2023), ratificando il provvedimento provvisorio emesso dal Magistrato di Sorv. di Santa Maria Capua Vetere il 18 agosto 2023. La revoca è stata disposta con efficacia ex nunc (dal 18 agosto 2023).
In motivazione si evidenzia, in sintesi, che :
In due occasioni il COGNOME non era stato trovato nel luogo ove era tenuto a svolgere attività lavorativa (il 13 e il 27 luglio) ;
In una occasione (il 31 luglio) il COGNOME non aveva ottemperato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Secondo il Tribunale si tratta, pure a fronte delle allegazioni difensive, di violazioni gravi, tali da impedire la prosecuzione della misura alternativa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME COGNOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e plurimi vizi di motivazione.
Secondo il ricorrente l’assenza di una adeguata istruttoria ha indotto in errore il Tribunale di Sorveglianza di Napoli circa la esistenza dei presupposti per la revoca.
Vengono ripercorse le cadenze procedimentali. In particolare la difesa lamenta la acritica ricezione da parte del Tribunale del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza e rappresenta che le diffide non erano state notificate all’interessato.
Dagli atti risultano le difficoltà operative della Associazione ove il COGNOME avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, sicchè le ‘assenze’ non erano, in sostanza, imputabili al soggetto affidato.
Il Tribunale ha ritenuto, senza reale argomentazione e senza considerare il pregresso buon comportamento del COGNOME, che costui aveva approfittato in
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modo strumentale della situazione di fatto venutasi a determinare. Vengono allegati gli atti dell’intero procedimento da cui, secondo la difesa, emerge in modo inequivoco la inconsistenza delle violazioni.
2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione, relativamente alla omessa valutazione delle precedenti condotte positive dell’affidato.
Si evidenzia come sia stata pretermessa la valutazione sinanche dei provvedimenti con cui, in costanza di affidamento, è stato concesso al COGNOME il beneficio della liberazione anticipata.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che ai sensi dell’art. art. 47 comma 11 ord.pen. l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
E’ la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, lì dove vi siano profili di penale responsabilità, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
3.2 Ora, nel caso in esame il Tribunale – nei limiti di un ragionevole apprezzamento delle risultanze istruttorie – ha ritenuto integrate le violazioni dal necessario coefficiente psicologico.
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Si tratta di una valutazione in fatto, non sostituibile da un diverso apprezzamento dei dati conoscitivi da parte del giudice di legittimità.
3.3 Quanto alla valutazione delle condotte pregresse va rilevato che il ricorrente omette di considerare che la revoca è intervenuta ex nunc e, pertanto, il Tribunale ha positivamente apprezzato l’intero periodo antecedente.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente