Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ANZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s9RI1te le conclusioni del PG GLYPH l gè…) ›”0, 4-AA. GLYPH CLAA GLYPH C-CIAA C C () et)t A W . LL r O oeg4 )-t czjye
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto, nei confronti di COGNOME NOME, la revoca -con efficacia ex nunc / ossia dalla data della violazione – della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (in essere dal 25 novembre 2022).
1.1 In motivazione si evidenzia che in data 29 agosto 2023 si è verificata una violazione delle prescrizioni imposte, ritenuta di particolare gravità. Il COGNOME non è stato reperito, in ore notturne (alle 00.33 e alle 2.10) presso la propria abitazione (i militari hanno citofonato più volte senza ottenere risposta). Inoltre, sempre in occasione di tali controlli, il COGNOME ometteva di rispondere anche alle chiamate sul telefono cellulare.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente la motivazione espressa dal Tribunale è meramente apparente. Non si è tenuto conto del buon comportamento tenuto dal COGNOME durante il lungo periodo di affidamento già trascorso. Si indicano le risultanze documentali che testimoniano la piena adesione del COGNOME al percorso rieducativo. Inoltre, come si era documentato in sede di udienza camerale, non vi era alcuna concretezza della pretesa violazione, essendo stata giustificata l’omessa risposta.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sotto diverso profilo.
Si sostiene che la parte della motivazione in cui si evidenzia che in precedenza il COGNOME aveva chiesto di trascorrere in una località balneare i mesi di luglio, agosto e settembre (aspetto indicato come confermativo della mancata comprensione dei limiti ontologici della misura alternativa) è frutto di un sostanziale travisamento.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Anche la scelta di far decorrere la revoca della misura alternativa dal giorno della violazione sarebbe, secondo la difesa, confermativa della avvenuta applicazione di un mero automatismo, senza apprezzamento concreto delle circostanze di fatto.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che ai sensi dell’art. art. 47 comma 11 ord.pen. l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
E’ la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costa verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al qu condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito posit del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singol condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazio in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, lì dove v siano profili di penale responsabilità, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256 12-ì 1 la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
3.2 Ora, nel caso in esame il Tribunale – nei limiti di un ragionevole apprezzament delle risultanze istruttorie – ha ritenuto grave, con motivazione espress concreta, la condotta tenuta dal COGNOME.
Si tratta di una valutazione in fatto, non sostituibile da un diverso apprezzamento dei dati conoscitivi da parte del giudice di legittimità – pur sollecitato dal ric – e che non può essere ritenuta apparente.
3.3 Quanto alla valutazione delle condotte pregresse in senso favorevole (citata primo motivo di ricorso) va rilevato che il ricorrente omette di considerare propr che la revoca è intervenuta ex nunc e, pertanto, il Tribunale ha positivamente apprezzato l’intero periodo antecedente (posto che in caso di adesione meramente apparente all’opera rieducativa la revoca sarebbe stata con effetto ex tunc).
3.4 Ciò comporta il rigetto del ricorso, posto che le ulteriori deduzioni risultan tutto generiche e non toccano punti rilevanti per la decisione, per quanto sino detto.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente