Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7944  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTARCANGELO DI ROMAGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Ancona revocava la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa a NOME COGNOME con decorrenza dal 09/06/2023.
A fondamento del provvedimento il Tribunale osservava come, nel corso di attività investigativa, a seguito di perquisizione nell’abitazione ove la COGNOME convive con NOME COGNOME (agli AADD per a.c.) sono stati rinvenuti stupefacenti, denaro in contante, bilancini di precisione, telefoni cellulari, un foglietto a quadretti manoscri con riportati vari nomi e importi all’interno di un portafoglio di cui la COGNOME assumeva la proprietà.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, lamentando la carenza e contraddittorietà della motivazione, in considerazione del lacunoso e scarno compendio indiziario a carico della condannata con riferimento all’attività investigativa di cui alla nota dei CC del 07/06/2023.
Il ricorso è inammissibile in quanti generico e manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. art. 47 comma 11 ord. pen. l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
É la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
É principio affermato da questa Corte quello secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1 n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 – 01).
L’ordinanza impugnata – applicando correttamente i suddetti principi – ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti e adeguatamente valutati, la decisione di dichiarare cessata la misura.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.