Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2418 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MADDALONI il 19/01/1981
avverso l’ordinanza del 08/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato nei confronti di NOME COGNOME e con effetto ex tunc, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, disposta con ordinanza del 21/12/2022.
L’ordinanza impugnata è stata adottata in ragione dei fatti accaduti in data 07/06/2024 (che avevano determinato la sospensione cautelativa della misura ad opera del Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 08/06/2024), allorquando una pattuglia di Carabinieri interveniva presso l’abitazione del condannato, a seguito di una segnalata lite famigliare: il COGNOME si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, emanava alito vinoso, e nella casa erano visibili i segni dei litigi; pur in presenza degli operanti, Senneca continuava ad inveire contro la moglie che si era nascosta sul balcone, nel tentativo di portare con sé la figlia più piccola (cl. 2013) che stava dormendo. Il Tribunale dava atto che successivamente era pervenuta altra informativa dei Carabinieri che segnalava che il Senneca, nel pomeriggio del 08/06/2024, era stato denunciato per danneggiamento aggravato di un’ambulanza del 118 e interruzione di pubblico servizio e minaccia del personale sanitario in servizio al 118.
Rilevava ancora il Tribunale come il COGNOME fosse stato già diffidato al puntuale rispetto delle prescrizioni dopo una formale convocazione da parte del Magistrato di sorveglianza, a seguito della segnalazione dell’UEPE in merito all’interruzione dei rapporti ed alle reiterate assenze, a far data dall’aprile 2023, dal lavoro, per problematiche di salute.
La gravità della condotta serbata nel giugno 2024, nonché le ulteriori criticità emerse nel corso della sottoposizione alla misura, inducevano il Tribunale a revocare la misura con effetto ex tunc, con decorrenza quindi dal 22 dicembre 2022.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME che deduce, con un unico motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 comma 11 ord. pen., nonché l’apparente motivazione in ordine alla decorrenza ex tunc dell’efficacia della revoca della misura alternativa.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione con esclusivo riferimento alla gravità della condotta serbata in occasione dell’intervento dei Carabinieri del 08/06/2024, senza tuttavia tenere in debita considerazione la condotta complessiva serbata dal condannato nel corso dell’espletamento della prova, della durata di un anno e mezzo. Quanto alle ulteriori criticità genericamente richiamate nel provvedimento, osserva il ricorrente come le reiterate assenze dal lavoro segnalate dall’UEPE, fossero tutte giustificate da certificati medici, in atti.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria telematicamente depositata, la Difesa insisteva nell’accoglimento del ricorso, e produceva numerosi certificati medici a giustificazione delle reiterate assenze dal lavoro, nonché lettera di licenziamento da gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. art. 47 comma 11 ord. pen. l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. É
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
L’ordinanza impugnata – applicando correttamente i suddetti principi – ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi.
Nel caso in esame, quindi, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta – essendo il ricorrente ricaduto in condotte integranti fattispecie di reato, nonché in palesi trasgressioni (come interrompere i rapporti con l’UEPE ed il non recarsi al lavoro)-, autonomamente apprezzate e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità; né a diverso avviso può condurre l’asserita giustificazione alle reiterate assenze dal lavoro, in virtù delle condizioni d
come da documentazione allegata alla memoria difensiva, atteso che, proprio in virtù delle trasgressioni commesse – tra le quali anche l’interruzione dei rapporti con l’UEPE -, il COGNOME era stato diffidato al puntuale rispetto delle prescrizioni, dopo una formale convocazione da parte de Magistrato di sorveglianza.
Deve conclusivamente rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito i CoPtkus, Sz i P 4,tx -Y13,;( Wi
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell’affidamento in prova, precedentemente concessa, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/10/2024