Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 555 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 555 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA avverso il decreto di archiviazione del 20/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di
Catania;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 20 giugno 2025 il Presidente del Tribunale di Catania ha premesso che l’ordinanza con la quale era stato revocato l’affidamento in prova al servizio sociale concesso a NOME COGNOME con provvedimento dell’08 marzo 2023 è stata annullata dalla Corte di cessazione con sentenza dell’08 aprile 2025 con rinvio al Tribunale per nuovo esame.
Ha evidenziato che nella data del 03 aprile 2025 il COGNOME è stato, però, 4/ scarcerato per fine pena.
Ha, per l’effetto, disposto, per sopravvenuta carenza di interesse, l’archiviazione del procedimento che era stato iscritto per rivalutare, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, la sussistenza delle condizioni per revocare il beneficio di cui all’art. 47 ord. pen.
GLYPH COGNOME NOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. violazione, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., degli artt. 33, 178 lett. a) e 179 cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato è inficiato da nullità di ordine generale ed assoluta essendo stato adottato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza anziché dal competente organo collegiale.
2.2. Violazione, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., degli artt. 6 CEDU, 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
L’adozione del provvedimento de plano ha impedito al condannato di esercitare il suo diritto di difesa e, in particolare, di dedurre, ai sensi dell’art. 37, comma a),cod. proc. pen., la condizione di incompatibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva composto il collegio ed era stato l’estensore del provvedimento con il quale è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova concesso all’assistito;
2.3. vizio di inosservanza dell’art. 58-quater ord. pen. in relazione all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e correlata manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il decreto è stato adottato sull’erroneo presupposto di una intervenuta carenza di interesse. L’art. 58-quater ord. pen. prevede, invece, per colui che abbia subìto la revoca del beneficio dell’affidamento in prova, il divieto dell’assegnazione al lavoro all’esterno, dei permessi premio, dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare, della semilibertà e ciò per un periodo di anni tre dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca (nel caso in esame, l’ordinanza del Tribunale di Catania che ha disposto la revoca risale al 15 febbraio 2024). L’interesse del quale il ricorrente è portatore è oltremodo concreto, atteso che costui è in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell’ambito di un distinto procedimento penale nel quale è stato già giudicato, con sentenza di primo grado ex art. 438 cod. proc. pen., e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Siracusa del 15 luglio 2021 avente ad oggetto il reato per il quale il COGNOME è stato ammesso, con ordinanza dell’8 marzo 2023, alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’accoglimento dell’istanza con la quale, in luogo della revoca del beneficio, era stata richiesta la sostituzione
NOME,/
dell’affidamento in prova con la misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. permetterebbe al COGNOME di «fruire nell’ulteriore vicenda giudiziaria. .delle misure alternative alla detenzione e dei benefici previsti dal comma 1 dell’art. 58 quater ord. pen.»;
2.4 violazione, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 6 CEDU, 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 606 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il decreto, nel fondarsi sull’erroneo presupposto di una intervenuta carenza di interesse, trascura di considerare che il ricorrente aveva un interesse a far riconoscere il diritto di ottenere la sostituzione della misura dell’affidamento in prova con la misura della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. per poter richiedere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione al periodo di restrizione carceraria subita nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024, data nella quale, come detto, è stato revocato l’affidamento in prova al servizio sociale, ed il 3 aprile 2025, data nella quale ha finito di scontare la pena.
Il Procuratore generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania, reputando fondati i primi tre motivi del ricorso. L’ordinanza in esame è, infatti, competenza dell’organo collegiale e l’archiviazione de plano ha impedito al ricorrente di far valere nel contraddittorio le proprie ragioni, al riconoscimento delle quali aveva un interesse concreto «in vista del futuro accoglimento di ulteriori istanze di benefici penitenziari già pendenti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Fondato – ed assorbente rispetto a tutte le altre doglianze – è il primo dei motivi post cl; a corredo del ricorso.
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali è, ai sensi dell’art. 51 ter, comma 1, ord. pen., provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza.
E’ affetto, pertanto, da un vizio di nullità derivante da incompetenza funzionale e da violazione di legge processuale ogni provvedimento ad esso relativo – nel caso in esame un decreto di archiviazione del procedimento in itinere che sia stato adottato da un organo monocratico (come evidenziatosi, il decreto è stato emesso inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale di sorveglianza).
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame che dovrà svolgersi assicurando il contraddittorio tra le parti, sussistendo un qualificato
interesse del condannato, in atto sottoposto ad altro procedimento penale, a discutere il merito del provvedimento già annullato da questa Corte atteso che, se confermata, la revoca potrebbe nel futuro precludergli l’accesso ai benefici penitenziari ai sensi dell’art. 58-quater ord. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/11/2025