Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/site le conclusioni del PG GLYPH . GLYPH Ss 0) – 14 I GLYPH C.Q.41 C-C4) –X
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 23 febbra 2023 ha respinto il reclamo introdotto da COGNOME avverso il silenzio ser dalla amministrazione su domanda di revoca – del 28 agosto 2022 – del regim differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. (la sottoposizione è avvenuta il 16 maggio 2019; l’ultimo decreto di proroga è del 12 maggio 2021). Prima dell decisione del Tribunale è sopravvenuto il diniego espresso della domanda di revo da parte dell’amministrazione (provvedimento del 9 novembre 2022).
1.1 II Tribunale, premesso che COGNOME NOME risulta in espiazione della pena di 10 e mesi 11 di reclusione per associazione di stampo mafioso ed altro (re commessi sino al 2010, nonché per taluni procedimenti in corso), dopo ampia premessa di inquadramento giuridico dell’istituto, evidenzia in sintesi :
l’elemento di novità, posto a base della domanda di revoca anticipata trattamento differenziato, è rappresentato dai contenuti della decisione eme dalla Corte di Appello di Napoli il 22 luglio del 2022, ove si è operato un aumento per riconosciuta continuazione con taluni dei fatti (art.416 bis cod.pen.) già giudicati e contestuale assoluzione dai reati in tema di stupefacenti. peraltro, avrebbe già scontato, in sostanza, la pena per i reati associativi detenuto per altri titoli;
secondo il Tribunale, tuttavia, la medesima sentenza ha confermato il ruo direttivo svolto dal COGNOME in seno al RAGIONE_SOCIALE, il che rappr un chiaro indicatore di permanenza della condizione soggettiva di pericolosi oggetto di recente scrutinio. Inoltre si rileva che l’assoluzione dalle cond narcotraffico non incide sulle valutazioni già operate, così come la avven espiazione, nell’ambito del cumulo, della quota di pena riferibile al re associazione mafiosa non determina le condizioni di legge per la revoca d trattamento differenziato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione – a mezzo de difensore – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza motivazione.
Secondo la difesa il Tribunale non ha considerato in modo adeguato il novum, rappresentato in via principale dalla revoca del titolo cautelare per il associativo, fatto conseguente al riconoscimento della continuazione nell’amb della decisione del 2022. Il COGNOME è ora detenuto per reati risalenti nel tem minore gravità, che non giustificano la permanenza del regime differenziato. contesta, pertanto, la valutazione di perdurante pericolosità.
Si era anche chiesto, circa tale aspetto, di ritenere non applicabile al R disposizione – introdotta nel 2009 – che impedisce, in riferimento alla mi trattamentale del 41 bis ord.pen., lo sciogllimento del cumulo, ritenendo tale opzione imposta dalle considerazioni operate dalla Corte Costituzionale con sentenza n.32 del 2020 (perché i fatti rimasti in espiazione sarebbero antecedenti al 2009) ma il Tribunale non ha ritenuto condivisibile impostazione. Ciò sarebbe frutto, secondo la difesa, di una errata ricognizion contenuti della citata decisione del giudice delle leggi. Si evidenzia in part che la sottoposizione al regime differenziato, dopo il d.l. 162 del 2 particolarmente ‘afflittiva’, in quanto preclude l’accesso ai benefici penit implicanti contatti con l’esterno (come ad es. il permesso premio), in ragione riformulazione dell’art. 4 bis ord.pen. .
2.2 In subordine, al secondo motivo, viene prospettata la necessità di promuov incidente di legittimità costituzionale della nuova disciplina di cui agli artt bis e 41 bis ord,pen., per violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. Cost., nonché art. 3 Cedu.
Secondo la difesa, ove si reputi legittima la decisione emessa dal Tribunal Sorveglianza, ne deriva un dubbio di legittimità costituzionale, posto che – in della attuale configurazione legislativa – la emissione del decreto ministeri sottoposizione al regime differenziato rende impossibile l’accesso – anche detenuti non collaboranti – ai benefici penitenziari, facendo riemergere una consentita) presunzione assoluta di pericolosità, in violazione dei param costituzionali di riferimento.
La disposizione che vieta l’accesso, per i soggetti raggiunti dal Decreto Ministe ai benefici ‘esterni’ sarebbe particolarmente rilevante per il COGNOME, avendo raggiunto – in astratto – la quota di pena espiata per l’ammissione al benefic permesso premio.
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Un primo profilo riguarda la permanenza della condizione soggettiva d pericolosità del COGNOME, per come risulta argomentata dal Tribunale.
Circa tale aspetto va premesso che la decisione del Tribunale di Sorveglianz sindacabile solo per violazione di legge, anche nel caso che ci occupa, tratta di una decisione di merito che ‘stabilizza’ il diniego di revoca del tratt differenziato, in tutto assimilabile alla decisione confermativa della proroga 41 bis co. 2 sexies ord.pen.).
Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta car motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati c acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della deci Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutament indicato le ragioni per cui si è ritenuto ancora presente il «perico mantenimento di contatti tra il COGNOME ed il contesto criminale di tipo associat riferimento ed ha preso in esame gli elementi di novità prospettati dalla dife Circa tale aspetto, il ricorso è manifestamente volto ad una rivalutazion contenuti argomentativi della decisione (il senso da attribuire al riconoscim della continuazione per quanto riguarda la decisione emessa dalla Corte di Appel nel 2022, nonché l’assoluzione per i reati in tema di stupefacenti) e pertant
appare ‘in linea’ con il limite sopra ricordato, con inammissibilità di detto pr
3.2 In diritto sono poste invece le due altre questioni, tra loro correlate.
3.2.1 La prima è quella relativa alla ‘attuale condizione esecutiva’ del Rull avrebbe interamente espiato la porzione di pena riferibile al reato di cui a 416 bis cod.pen. (anche se per la verità non si comprende appieno se in tale calco la difesa abbia o meno incluso la porzione di aumento per continuazione irroga con la citata sentenza del 2022, comunque riferibile al reato associativo).
Dando pure per assodato tale pre-requisito (in fatto) del percorso interpreta la difesa si duole del fatto che la disposizione che consente l’applicazio regime differenziato lì dove nel cumulo sia presente uno dei reati di cui all bis ord.pen. (anche se la pena per detto reato sia stata interamente espiat stata introdotta con legge n.94 del 2009, posteriore alla commissione dei fat reato poi confluiti nell’unico decreto di cumulo. Si invoca, su detto punto,
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l’applicazione dei criteri ermeneutici derivanti da Corte cost. n.32 del 2020 attribuzione di «natura sostanziale» alla modifica normativa.
Circa tale aspetto il ricorso è da un lato generico e, in ogni caso, infondato
La genericità deriva dal fatto che la difesa non specifica se tra i reati attu in espiazione (al netto della pena per il reato associativo) vi siano o men non associativi ma aggravati dal finalismo mafioso o commessi con modalità mafiose (inclusi nella previsione del 4 bis ), il che renderebbe priva di fonda la questione posta.
Ma, in ogni caso, non appare persuasivo il riferimento ai contenuti di Corte C n.32 del 2020, in virtù degli assetti regolativi derivanti dalla decisione rich Con tale sentenza, in particolare, si è affermata la portata sostanziale non d ogni modifica peggiorativa delle norme in tema di esecuzione della pena e trattamen penitenziario ma soltanto di quelle che mutano in maniera radicale (con il div di accesso a misure alternative ad esempio) la prospettiva esecutiva. Rispett tradizionale quadro interpretativo, ove si attribuiva natura tendenzialm processuale alle norme regolatrici del trattamento penitenziario, con applicab alle esecuzioni in corso, si è così affermato in parte motiva La regola appena enunciata deve, però, soffrire un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In tal caso, infatti, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l’applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes, poc’anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita “fuori” dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma “dentro” il carcere. Tra il “fuori” e il “dentro’ la differenza è radicale: qualitativa, prima anco che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un’applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell’art. 25, secondo comma, Cost. E ciò vale anche laddove la differenza tra il “fuori” e il “dentro” si apprezzi i esito a valutazioni prognostiche relative, rispettivamente, al tipo di pena che era ragionevole attendersi al momento della commissione del fatto, sulla base della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
legislazione allora vigente, e quella che è invece ragionevole attendersi sulla base del mutato quadro normativo .
La decisione del giudice delle leggi – anche in riferimento alla sua occasio, rappresentata dall’avvenuto inserimento di ld n ‘gruppo’ di fattispecie sostanziali nella previsione di legge di cui all’art. 4 bis ord. pen. – va pertanto rapportata, quanto agli effetti, alla concreta tipologìa e alla concreta incidenza del novum legislativo, tenendo ben presente che la portata sostanziale va asseg esclusivamente a modifiche peggiorative tali da comportare una radical trasformazione dei caratteri della esecuzione, tra momento di realizzazione fatto e momento esecutivo.
Da ciò deriva che un simile «impatto» non può essere assegnato alla modifica intervenuta con legge n.94 del 2009 – nella parte di interesse nel corpo del dell’art.41 bis comma 2 ord.pen. .
La ratio di tale istituto è infatti rappresentata da una finalità di inibizione di con l’ambiente esterno di soggetti – già detenuti per espiazione pena o per cus cautelare – che siano ritenuti portatori di un più elevato livello di pericolo un lato, pertanto, vi è una finalità di prevenzione (che va comunque argomenta in concreto), dall’altro – ferma restando la maggiore afflittività del tratta non si assiste ad una ‘trasformazione radicale’ del prevedibile modus esecutivo, assimilabile alla differenza tra il ‘dentro e il ‘fuori’, come descritta dal giu leggi nella citata decisione.
Sotto tale profilo il ricorso è, pertanto, infondato.
3.2.2 Ciò rende necessario esaminare il dubbio di legittimità costituzionale, ri alla attuale conformazione legale dei rapporti tra applicazione del reg differenziato e possibile accesso ai benefici penitenziari (diversi dalla liber anticipata), introdotto dalla difesa.
Sul punto va osservato che la sede procedimentale in cui la difesa artico proposta di questione incidentale non è quella utile e propria, il che determi difetto di rilevanza.
Nel presente procedimento, infatti, non è in rilievo la possibilità o me fruizione, da parte del COGNOME, di un beneficio penitenziario (ad es. il permesso premio), con decisione reiettiva della magistratura di sorveglianza derivante d attuale formulazione dell’art. 4 bis ord. pen. (lì dove si afferma che i benef caso del soggetto non collaborante, possono essere concessi al detenu sottoposto al regime differenziato di cui all’ar11.41 bis ord.pen. solo dopo che
regime speciale sia stato revocato o non prorogato), ma è in discussione mancata revoca del regime differenziato, in quanto tale.
La difesa, dunque, finisce con l’anticipare – in questa sede – una questione più andrebbe proposta in sede di ricorso avverso il diniego di fruizione del beneficio penitenziario motivata dalla preclusione di cui sopra.
Ciò rende processualmente inutile l’esame dei profili di potenziale illegitt costituzionale della disciplina di legge, assorbiti dal difetto di rilevanza.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 8 novembre 2023
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