Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26337 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Scalea il 29/11/1939 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 21/11/2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta, prima sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’ 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate in data 2/05/2025 dal Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME con le quali è stato chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta;
preso atto che l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME difensori delle parti civi rispettivamente, Comune di Geraci Siculo e Comune di Gangi, non hanno depositato conclusioni scritte; preso atto che l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME difensori del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richie di revisione della sentenza emessa in data 12/05/2016 della Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 16/11/2017) nei confronti di NOME COGNOME che, in parziale riforma di quel pronunciata il giorno 11/07/2014 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Termin Imerese, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto continuato di t aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a di cui all’art. 640-bis cod. pen contestato ai capi A), E), G), e I), e dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati cui ai capi B), C), D), F), H), 3), K) e L), con conseguente rideterminazione della pena inflit mesi dieci di reclusione, condizionalmente sospesa e con conferma delle statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite i difensori di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pr pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 del codice di rito nonché la manif illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non “nuove” le pr documentali poste a sostegno della richiesta di revisione.
Rileva il ricorrente che il Collegio di merito ha escluso il carattere di novità delle documentali affermando come la loro esistenza fosse da tempo ben conosciuta da COGNOME il quale, tuttavia, non li aveva mai introdotti nel giudizio di cognizione avendo optato per i abbreviato c.d. secco e neppure aveva sollecitato i poteri ufficiosi del giudice di integraz probatoria di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo e il collegato terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 634, 546 c 1, lett. e) del codice di rito, 640-bis, 479 e 493 cod. pen., nonché l’assenza di motivazione ordine al mancato proscioglimento per insussistenza dei delitti di truffa aggravata e falso so il profilo della valenza della condotta decettiva, della realizzazione dell’evento dannoso comunque, dell’elemento soggettivo materiale che avrebbe dovuto essere pronunciato alla luce delle prove documentali introdotte con la richiesta di revisione (già di per sé sole idonee escludere la configurabilità dei reati ascritti) e degli esiti della perizia disposta dalla appello da cui è emerso, in linea con le conclusioni espresse nel giudizio di merito dai consulen tecnici della difesa, che COGNOME, nella contabilizzazione delle spese tecniche di progettazione e
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direzione dei lavori indicata nelle fatture allegate ai SAL, aveva rispettato pedissequamente normativa di settore vigente all’epoca dei fatti.
I giudici hanno erroneamente attribuito una valenza illecita all’accordo intervenuto t Bonanno e il consorzio RAGIONE_SOCIALE senza tenere in alcuna considerazione i rilievi sviluppati nell richiesta di revisione e documentalmente supportati in ordine alle ragioni sottese a tale accord e alla buona fede dell’odierno ricorrente che aveva anche chiesto all’assessorato regionale chiarimenti ed indicazioni in ordine alla contabilizzazione delle spese tecniche da allegare ai SA
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. E’ opportuno ripercorrere la scansione processuale della procedura attivata da NOME COGNOME tramite i difensori, nominati procuratori speciali, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con il deposito dell’istanza di revisione erano introdotti n. 11 documenti che l’ista indicava come “nuovi” in quanto rinvenuti solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza d condanna ed erano altresì compiegate due consulenze tecniche già confluite nel fascicolo di cognizione (quella disposta dal Pubblico Ministero in corso di indagini e quella redatta dalli COGNOME nominato dalla difesa) e, quindi, entrambe già valutate nel corso dei giudizi di merito Sulla scorta di tali allegazioni, l’istante rappresentava, da un lato, che il carteggio documen non acquisito nei processi di cognizione era, di per sé stesso, idoneo a destrutturare il giudi di affermazione di responsabilità in quanto dimostrativo della correttezza delle modalità contabilizzazione delle spese tecniche e di redazione dei SAL intorno alle quali ruotava l contestazione di truffa aggravata mossa all’odierno ricorrente, e, dall’altro, evidenziava ch contributi tecnici già presenti agli atti non erano stati comunque correttamente valutati.
Al deposito di tale istanza seguiva la fissazione di udienza in camera di consiglio al presenza delle parti per il giorno 25 maggio 2023 nel corso della quale le difese dell’odier ricorrente depositavano ulteriori n. 14 documenti; concesso termine al Procuratore generale per l’esame degli stessi, la successiva udienza si celebrava il giorno 11 luglio 2023 allorquando Corte di appello – con ordinanza adottata dopo avere raccolto le conclusioni delle parti – operav il preliminare giudizio rescindente considerando ammissibile e non manifestamente infondata l’istanza di revisione corredata da elementi a sostegno indicati quali prove nuove (in par introdotti nella prima udienza) e fissava nuova udienza per il giorno 3 ottobre 2023 per procedere alla riapertura dell’istruttoria dibattimentale, in particolare “per valutare la necessit accertamento peritale, nel contraddittorio di tutte le parti”, finalizzato a verificare “l’ incidenza” degli elementi addotti dall’istante.
Così incardinata la fase di merito, proprio in considerazione del tema probatorio dedotto con la richiesta di revisione e del carteggio introdotto a sostegno, la Corte territoriale, sentite l disponeva accertamento peritale volto a verificare “le modalità di contabilizzazione delle spes tecniche, la loro congruità e corrispondenza ai lavori svolti e agli onorari vigenti in relazion opere pubbliche nella regione siciliana, con riguardo ai SAL emessi nel corso dei lavori svolti p realizzare la rete di distribuzione del gas metano nei comuni delle Alte Madonie e con riguardo alle contribuzioni pubbliche erogate per i medesimi lavori”.
Alla successiva udienza del 13 febbraio 2023, il Collegio, sia pure diversamente composto, dava conto del consenso delle parti alla utilizzabilità degli atti in precedenza compi all’ulteriore udienza tenuta il giorno 11 giugno 2024, procedeva nel contraddittorio e al presenza del consulente di parte, alla audizione del perito nominato (nel corso della quale l difesa dell’odierno ricorrente poneva domande) e, all’esito delle conclusioni rassegnate dalle part in data 21 novembre 2024, emetteva dispositivo di sentenza di rigetto dell’istanza di revisione
2.2. La descritta sequenza processuale consente di affermare come – al di là di alcune considerazioni svolte nella sentenza impugnata (pag. 8) laddove si afferma che i documenti introdotti dall’ istante non potrebbero “ricondursi alla nozione di novità della prova” – il car allegato alla richiesta di revisione e quello successivo esibito alla prima udienza camerale è sta di fatto acquisito e valutato come “prova nuova” dalla Corte di appello la quale, proprio al preci fine di stabilirne l’effettiva incidenza sul giudicato, ha disposto apposito accertamento peri che ha preso in esame la normativa di settore vigente all’epoca dei fatti e tutta documentazione contenuta nel fascicolo processuale, quindi anche quella posta a sostegno della richiesta di revisione della quale vi è ampio richiamo (si vedano le pagg. da 4 a 16 dell’elabora depositato dal perito).
A fronte di tale quadro, è dunque infondato il primo motivo di ricorso con il quale si dedu che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non “nuove” le prove documentali allegate all’istan che in concreto sono state, invece, ritenute tali e valutate mediante il ricorso ad accertament peritale, in ragione del carattere peculiarmente tecnico del tema proposto.
Ad analogo giudizio di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si censura il decisum della Corte di appello sostenendo che la richiesta di revisione avrebbe dovuto essere accolta alla luce delle prove documentali introdott con l’istanza (già, di per sé sole, idonee ad escludere la configurabilità dei reati ascritti) esiti della perizia.
3.1. Va ricordato e ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendi probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilit dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, COGNOME Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 d I
15/05/2014, COGNOME, Rv. 260005-01); la valutazione della inidoneità della stessa ad inficiar l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna e, quindi, a condurre a
proscioglimento si sottrae a censure di legittimità, allorchè sia fondata su una motivazion adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01;
Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017,
D., Rv. 272690-01).
3.2. Tanto premesso, la Corte di appello (pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata) ha precisamente richiamato le risultanze della disposta perizia che – dopo una puntuale verifica
effettuata alla luce della normativa di settore e tenendo conto anche degli elementi” nuovi” pos a sostegno della richiesta di revisione – aveva accertato, ben diversamente da quanto si sostiene
nel ricorso, un complessivo esborso aggiuntivo a carico dell’Assessorato Regionale dell’Industria, a titolo di contributo pubblico in favore del Consorzio RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione della rete
distribuzione del gas metano nei Comuni delle Alte Madonie, che era stato corrisposto dall’ente in ragione ad una non corretta imputazione dei corrispettivi per spese tecniche di progettazione
e direzioni lavori indicati nei SAL; ha, quindi, concluso che, all’esito dell’attività peri elementi introdotti ai fini del giudizio di revisione si erano rivelati non idonei a destrutt
giudizio di fondatezza della statuizione di condanna.
Si tratta di argomentazione del tutto immune da vizi (e pertanto insindacabile da parte d questa Corte) in quanto sostenuta con argomenti logici e corrispondenti alle indicazioni d legittimità sopra richiamate.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/05/2025