Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26337 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Scalea il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 21/11/2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta, prima sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate in data 2/05/2025 dal AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, con le quali è stato chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Caltanissetta;
preso atto che l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori RAGIONE_SOCIALEe parti civi rispettivamente, Comune di Geraci Siculo e Comune di AVV_NOTAIO, non hanno depositato conclusioni scritte; preso atto che l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richie di revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in data 12/05/2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 16/11/2017) nei confronti di NOME COGNOME che, in parziale riforma di quel pronunciata il giorno 11/07/2014 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Termin Imerese, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto continuato di t aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a di cui all’art. 640-bis cod. pen contestato ai capi A), E), G), e I), e dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati cui ai capi B), C), D), F), H), 3), K) e L), con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena inflit mesi dieci di reclusione, condizionalmente sospesa e con conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i difensori di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pr pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 del codice di rito nonché la manif illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non “nuove” le pr documentali poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione.
Rileva il ricorrente che il Collegio di merito ha escluso il carattere di novità RAGIONE_SOCIALEe documentali affermando come la loro esistenza fosse da tempo ben conosciuta da COGNOME il quale, tuttavia, non li aveva mai introdotti nel giudizio di cognizione avendo optato per i abbreviato c.d. secco e neppure aveva sollecitato i poteri ufficiosi del giudice di integraz probatoria di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo e il collegato terzo motivo si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), 634, 546 c 1, lett. e) del codice di rito, 640-bis, 479 e 493 cod. pen., nonché l’assenza di motivazione ordine al mancato proscioglimento per insussistenza dei delitti di truffa aggravata e falso so il profilo RAGIONE_SOCIALEa valenza RAGIONE_SOCIALEa condotta decettiva, RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso comunque, RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo materiale che avrebbe dovuto essere pronunciato alla luce RAGIONE_SOCIALEe prove documentali introdotte con la richiesta di revisione (già di per sé sole idonee escludere la configurabilità dei reati ascritti) e degli esiti RAGIONE_SOCIALEa perizia disposta dalla appello da cui è emerso, in linea con le conclusioni espresse nel giudizio di merito dai consulen tecnici RAGIONE_SOCIALEa difesa, che COGNOME, nella contabilizzazione RAGIONE_SOCIALEe spese tecniche di progettazione e
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direzione dei lavori indicata nelle fatture allegate ai SAL, aveva rispettato pedissequamente normativa di settore vigente all’epoca dei fatti.
I giudici hanno erroneamente attribuito una valenza illecita all’accordo intervenuto t RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE senza tenere in alcuna considerazione i rilievi sviluppati nell richiesta di revisione e documentalmente supportati in ordine alle ragioni sottese a tale accord e alla buona fede RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente che aveva anche chiesto all’assessorato regionale chiarimenti ed indicazioni in ordine alla contabilizzazione RAGIONE_SOCIALEe spese tecniche da allegare ai SA
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. E’ opportuno ripercorrere la scansione processuale RAGIONE_SOCIALEa procedura attivata da NOME COGNOME, tramite i difensori, nominati procuratori speciali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con il deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione erano introdotti n. 11 documenti che l’ista indicava come “nuovi” in quanto rinvenuti solo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza d condanna ed erano altresì compiegate due consulenze tecniche già confluite nel fascicolo di cognizione (quella disposta dal Pubblico Ministero in corso di indagini e quella redatta dalli COGNOME nominato dalla difesa) e, quindi, entrambe già valutate nel corso dei giudizi di merito Sulla scorta di tali allegazioni, l’istante rappresentava, da un lato, che il carteggio documen non acquisito nei processi di cognizione era, di per sé stesso, idoneo a destrutturare il giudi di affermazione di responsabilità in quanto dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEe modalità contabilizzazione RAGIONE_SOCIALEe spese tecniche e di redazione dei SAL intorno alle quali ruotava l contestazione di truffa aggravata mossa all’odierno ricorrente, e, dall’altro, evidenziava ch contributi tecnici già presenti agli atti non erano stati comunque correttamente valutati.
Al deposito di tale istanza seguiva la fissazione di udienza in camera di consiglio al presenza RAGIONE_SOCIALEe parti per il giorno 25 maggio 2023 nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale le difese RAGIONE_SOCIALE‘odier ricorrente depositavano ulteriori n. 14 documenti; concesso termine al Procuratore AVV_NOTAIOle per l’esame degli stessi, la successiva udienza si celebrava il giorno 11 luglio 2023 allorquando Corte di appello – con ordinanza adottata dopo avere raccolto le conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti – operav il preliminare giudizio rescindente considerando ammissibile e non manifestamente infondata l’istanza di revisione corredata da elementi a sostegno indicati quali prove nuove (in par introdotti nella prima udienza) e fissava nuova udienza per il giorno 3 ottobre 2023 per procedere alla riapertura RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, in particolare “per valutare la necessit accertamento peritale, nel contraddittorio di tutte le parti”, finalizzato a verificare “l’ incidenza” degli elementi addotti dall’istante.
Così incardinata la fase di merito, proprio in considerazione del tema probatorio dedotto con la richiesta di revisione e del carteggio introdotto a sostegno, la Corte territoriale, sentite l disponeva accertamento peritale volto a verificare “le modalità di contabilizzazione RAGIONE_SOCIALEe spes tecniche, la loro congruità e corrispondenza ai lavori svolti e agli onorari vigenti in relazion opere pubbliche nella regione siciliana, con riguardo ai SAL emessi nel corso dei lavori svolti p realizzare la rete di distribuzione del gas metano nei comuni RAGIONE_SOCIALEe Alte Madonie e con riguardo alle contribuzioni pubbliche erogate per i medesimi lavori”.
Alla successiva udienza del 13 febbraio 2023, il Collegio, sia pure diversamente composto, dava conto del consenso RAGIONE_SOCIALEe parti alla utilizzabilità degli atti in precedenza compi all’ulteriore udienza tenuta il giorno 11 giugno 2024, procedeva nel contraddittorio e al presenza del consulente di parte, alla audizione del perito nominato (nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale l difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente poneva domande) e, all’esito RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate dalle part in data 21 novembre 2024, emetteva dispositivo di sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione
2.2. La descritta sequenza processuale consente di affermare come – al di là di alcune considerazioni svolte nella sentenza impugnata (pag. 8) laddove si afferma che i documenti introdotti dall’ istante non potrebbero “ricondursi alla nozione di novità RAGIONE_SOCIALEa prova” – il car allegato alla richiesta di revisione e quello successivo esibito alla prima udienza camerale è sta di fatto acquisito e valutato come “prova nuova” dalla Corte di appello la quale, proprio al preci fine di stabilirne l’effettiva incidenza sul giudicato, ha disposto apposito accertamento peri che ha preso in esame la normativa di settore vigente all’epoca dei fatti e tutta documentazione contenuta nel fascicolo processuale, quindi anche quella posta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione RAGIONE_SOCIALEa quale vi è ampio richiamo (si vedano le pagg. da 4 a 16 RAGIONE_SOCIALE‘elabora depositato dal perito).
A fronte di tale quadro, è dunque infondato il primo motivo di ricorso con il quale si dedu che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non “nuove” le prove documentali allegate all’istan che in concreto sono state, invece, ritenute tali e valutate mediante il ricorso ad accertament peritale, in ragione del carattere peculiarmente tecnico del tema proposto.
Ad analogo giudizio di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si censura il decisum RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sostenendo che la richiesta di revisione avrebbe dovuto essere accolta alla luce RAGIONE_SOCIALEe prove documentali introdott con l’istanza (già, di per sé sole, idonee ad escludere la configurabilità dei reati ascritti) esiti RAGIONE_SOCIALEa perizia.
3.1. Va ricordato e ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai RAGIONE_SOCIALE‘esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendi probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilit RAGIONE_SOCIALE‘imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, NOME, Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 d I
15/05/2014, COGNOME, Rv. 260005-01); la valutazione RAGIONE_SOCIALEa inidoneità RAGIONE_SOCIALEa stessa ad inficiar l’accertamento dei fatti posti alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna e, quindi, a condurre a
proscioglimento si sottrae a censure di legittimità, allorchè sia fondata su una motivazion adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01;
Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017,
D., Rv. 272690-01).
3.2. Tanto premesso, la Corte di appello (pagine 6, 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) ha precisamente richiamato le risultanze RAGIONE_SOCIALEa disposta perizia che – dopo una puntuale verifica
effettuata alla luce RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore e tenendo conto anche degli elementi” nuovi” pos a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione – aveva accertato, ben diversamente da quanto si sostiene
nel ricorso, un complessivo esborso aggiuntivo a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a titolo di contributo pubblico in favore del RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa rete
distribuzione del gas metano nei Comuni RAGIONE_SOCIALEe Alte Madonie, che era stato corrisposto dall’ente in ragione ad una non corretta imputazione dei corrispettivi per spese tecniche di progettazione
e direzioni lavori indicati nei SAL; ha, quindi, concluso che, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘attività peri elementi introdotti ai fini del giudizio di revisione si erano rivelati non idonei a destrutt
giudizio di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa statuizione di condanna.
Si tratta di argomentazione del tutto immune da vizi (e pertanto insindacabile da parte d questa Corte) in quanto sostenuta con argomenti logici e corrispondenti alle indicazioni d legittimità sopra richiamate.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, comma 1, cod. proc. pen, condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 20/05/2025