Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6598 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Letta la memoria depositata dalla difesa di NOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza in data 31 gennaio 2023, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione della sentenza 18-12-2020 della Corte di Appello di Roma con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di patrocinio inf di cui al capo A) commesso in danno di COGNOME NOME nonché dichiarata la prescrizione in relazione all’ipotesi di truffa in danno dello stesso contestata al capo B).
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore degli imputati deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
GLYPH violazione dell’art. 630 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento alla novità della documentale costituita dalle dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO e dalla deposizione di NOME COGNOME già imputata nel procedimento; si lamentava in particolare che la corte di appello non aveva valutato l’atto di revoca del mandato alla COGNOME e l’incarico all’AVV_NOTAIO il quale po assunto altre iniziative nell’interesse del NOME ed, inoltre, che la deposizione della COGNOME era stata minimamente considerata nel suo rilevante contenuto dalla sentenza di condanna di
secondo grado;
violazione e falsa applicazione dell’art. 630 lett. c) cod.proc.pen. GLYPH quanto alla posizione dell’AVV_NOTAIO COGNOME che era stata illegittimamente equiparata a quella dell’AVV_NOTAIO ben lo stesso non avesse ricevuto alcun mandato dal NOME sicché lo stesso non aveva svolto alcuna attività difensiva; al proposito si lamentava anche l’errore di fatto in cui era incorsa la c appello nella sentenza di condanna quanto alla individuazione del momento di consumazione dei fatti che, essendo avvenuti nel 2009, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti anteriorment la sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarat inammissibile.
Quanto alla doglianza contenuta nel secondo motivo e relativa alla dedotta prescrizione, va ricordato come, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudi ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/201 Cc. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 274919 – 01). Ne consegue che l’ultima doglianza contenuta nel secondo motivo e che mira ad ottenere una anticipazione della data di consumazione dei fatti non è proponibile in questa sede.
Quanto poi alle altre doglianze, aventi ad oggetto l’omessa valutazione delle c.d. prove nuove, va rilevato come nel caso di specie l’impugnata ordinanza ha contestato analiticamente il valore di ciascuna delle stesse dedotte a fondamento di una valutazione di insussistenza dei fatti contestati, procedendo ad una valutazione del merito di ciascuna di esse ed escludendo il valore di decisività ai fini del possibile ribaltamento dell’esito del giudizio di condanna.
Ed a fronte di tale conclusione, priva di qualsiasi illogicità, il ricorso reitera una alternativa della valenza probatoria dei suddetti mezzi di prova già dedotti nel corso dei giud di merito e ritenuti non decisivi non consentita nel ricorso per cassazione avverso ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza.
In particolare, la corte di appello, nel dichiarare l’inammissibilità ha già esposto com dichiarazioni dell’imputata COGNOME fossero state ampiamente acquisite nel corso del procedimento senza ritenerle decisive, mentre, il conferimento di altro mandato difensivo all’AVV_NOTAIO fosse elemento non decisivo proprio perché il reato di infedele patrocinio veniva ricostruito su base di quelle condotte analiticamente indicate dai punti da n.1 a n. 5 indicati a pagina dell’ordinanza.
Analogamente la doglianza relativa al concorso dello COGNOME nei fatti viene presa i considerazione dalla corte di appello e confutata sulla base di precisi argomenti esposti al pagine 3 dell’ordinanza ove vengono richiamati i rapporti dello stesso con il COGNOME.
In sostanza il ricorso propone una diversa valutazione di fatti e prove non deducibile nell fase della revisione; al proposito va infatti ricordato come sia stato affermato che in tema revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), c
proc. pen.,. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicit valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020 Rv. 280046 – 01). Così che l’erronea valutazione delle dichiarazioni della COGNOME ovvero l rilevanza del conferimento del mandato ad altro difensore non sono elementi più deducibili nella presente fase.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 gennaio 2024