Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2063 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2063 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 36/2026 sez.
NOME COGNOME
CC – 08/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a San Luca il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 24/07/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio, secondo quanto dispone il testo dellÕarticolo 611 comma
1 del codice di procedura penale.
Con ordinanza in data 24 luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Messina il 26 aprile 1993, irrevocabile il 7 febbraio 1994, che aveva condannato il ricorrente per il reato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione (rapimento NOME COGNOME dellÕ8 luglio 1985).
1.1. Quanto dedotto nel merito è rappresentato da ÒgiudiziarioÓ costituito dalla ordinanza della Corte di appello di Messina in data 18 giugno 2021, che decidendo quale giudice della esecuzione, aveva revocato il provvedimento di confisca di parte del denaro ritenuto prezzo del reato per cui è condanna irrevocabile; tale decisione sulla revoca della confisca del prezzo del reato, avrebbe dovuto indurre la Corte ad aprire uno spiraglio rescindente nella procedura volta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna.
1.2. La Corte di appello, esaminato il nuovo apporto di natura giudiziaria, valorizzava lÕassoluta carenza di decisivitˆ del offerto, sicchŽ il giudizio di merito non poteva ritenersi suscettibile di revisione in ragione delle nuove valutazioni in tema confisca esposte con lÕistanza.
1.3. Seguiva la condanna della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, a ministero del difensore di fiducia, che con due motivi deduce:
2.1. La violazione della legge processuale che regola lÕampiezza e la profonditˆ della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione, apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata, che negava efficacia euristica novativa allÕargomento di natura giudiziaria sopravvenuto.
2.2. I medesimi vizi reggono il secondo argomento di censura, che impinge alla eccessiva ed immotivata onerositˆ (prossima ai massimi edittali) della sanzione irrogata in favore della Cassa per le ammende in conseguenza della decisione di inammissibilitˆ.
2.1. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con requisitoria scritta del 1¡ dicembre 2025 ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi portati allÕattenzione rescindente della Corte di legittimitˆ.
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato ai motivi di ricorso il provvedimento che ha deciso sulla revoca parziale della confisca. Il che determina, di per sŽ, tranciante inammissibilitˆ del ricorso per difetto di specificitˆ, di autosufficienza (Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Rv. 280384; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Rv. 270071).
1.2. Quanto al merito della delibata inammissibilitˆ, l’art. 634 cod. proc. pen. prevede espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di appello dichiara l’inammissibilitˆ anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa. Il giudizio di ammissibilitˆ non riguarda infatti soltanto la verifica dell’esistenza di prove in astratto nuove, ma sottende anche una delibazione sulla portata del rapportata al ÒvigoreÓ del giudicato. La Corte di merito ha quindi correttamente proceduto alla verifica ÒponderaleÓ del rapporto tra nuove valutazioni sulla confisca e prova giˆ ÒsaggiataÓ nel contraddittorio ed ha preso atto della
evidente inidoneitˆ (ontologica e giuridica) del ÒnuovoÓ a scardinare il giudicato. EÕ pertanto rimasta esclusa dal panorama della delibazione una prognosi fausta del possibile futuro dibattimento sulla base del prospettato, incapace di produrre un potenziale ribaltamento della decisione sulla responsabilitˆ.
1.3. La decisione sulla efficacia euristica della nuova valutazione sulla confisca si sottrae infatti al sindacato di legittimitˆ, ove sia fondata, come nella presente fattispecie processuale, su motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, Rv. 272690).
1.4. La misura della condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende è estranea, in quanto rientrante nei binari previsti dalla legge ed affidata nel quantum alla discrezionalitˆ dellÕorgano giudicante, al perimetro del devolubile alla Corte di legittimitˆ (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 264989 – 01).
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, cos’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost. 13/6/2000 n. 186).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in data 8 gennaio 2026.
Il consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME