Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40738 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40738 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIMBADI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 giugno 2022 la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15 giugno 2014, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2015, con la quale NOME COGNOME è COGNOME condannato alla pena di anni otto di reclusione ed € 40.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in concorso con NOME COGNOME, che fu tratto in arresto il 24 dicembre 2011 perché trovato in possesso di due chili di cocaina, del valore di 60.000 euro. Secondo i giudici della cognizione, indizi gravi precisi e concordanti consentivano di affermare che fosse COGNOME COGNOME a incaricare NOME di ricevere, detenere e trasportare la sostanza.
A sostegno della domanda di revisione l’istante aveva dedotto la sopravvenienza di prove nuove o parzialmente nuove sostenendo che le stesse avrebbero determinato il proscioglimento del condannato ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Tali prove erano costituite:
da una consulenza fonica avente ad oggetto l’identificazione vocale dei protagonisti di una conversazione intercettata il 22 dicembre 2022 nei pressi del Bar Sole di Giussano, identificati nella sentenza di condanna, oltre che in NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche in NOME COGNOME e NOME COGNOME. Secondo il consulente della difesa, tale identificazione sarebbe stata frutto di errore; nel caso di NOME COGNOME, non potendosi affermare che la voce captata fosse la sua, nel caso di NOME COGNOME, essendo la voce captata riferibile con certezza non a lui, ma a COGNOME;
da una consulenza fonica avente ad oggetto il contenuto di una conversazione intercettata il 22 dicembre 2022 all’interno dell’auto in uso ad NOME COGNOME nella quale, secondo il consulente, COGNOME pronunciò le parole «u sapeva compare NOME! U sapeva compare NOME! U sapeva cos… però non sono venuti» non fu detto quindi, come ritenuto dalla sentenza di condanna, «lo sapeva compare NOME»;
dalla richiesta di trascrizione di alcune conversazioni intercorse tra NOME COGNOME a NOME COGNOME idonee a dimostrare che COGNOME si riferiva a COGNOME chiamandolo «capo» e a smentire quindi l’affermazione contenuta nelle sentenze di condanna secondo le quali, quando parlava del «capo», COGNOME si riferiva a NOME COGNOME;
Altre prove nuove, poste a fondamento dell’istanza di revisione, erano costituite dai verbali delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis cod. proc. pen. da
NOME COGNOME, NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO. I giudici della cognizione hanno sostenuto il pieno coinvolgimento di NOME COGNOME nella detenzione di cocaina per la quale NOME COGNOME è COGNOME arreCOGNOME valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere tra lo stes COGNOME e suo figlio NOME. Questi, infatti, riferì al padre che COGNOME era arrabbiato e NOME COGNOME chiese al figlio di parlare con lui per rassicurarlo fargli sapere che si era avvalso della facoltà di non rispondere, comunicargli d aver scelto un difensore diverso dal suo al fine di evitare che le loro posizio potessero essere accostate, sollecitarlo a pagare le spese legali. Nell’istanz revisione, l’esame di coloro che avevano rilasciato le interviste difensive e COGNOME chiesto al fine di dimostrare: che, in realtà, NOME COGNOME non aveva incontrato NOME COGNOME e aveva raccontato al padre di averlo fatto solo per tranquillizzarlo; che l’AVV_NOTAIO, nominato da NOME NOME nel procedimento conseguente all’arresto, non fu pagato da COGNOME; che la scelta dell’AVV_NOTAIO non fu compiuta (come appare dalla conversazione intercettata in carcere) per evitare che gli inquirenti potessero accostare la persona d NOME a quella di COGNOME.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto che l’istanza fosse ammissibile con riferimento all’esame di NOME NOME, ma non lo fosse con riferimento alle altre richieste di prova che apparivano ex ante inidonee a determinare il proscioglimento del condannato. Per questa parte ha proceduto quindi ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen. All’esito, ha ritenuto ch dichiarazioni rese da NOME NOME fossero inattendibili e ha concluso che gli elementi addotti a sostegno dell’istanza di revisione complessivamente valutati, fossero inidonei a scalfire il solido quadro indiziari posto alla base della condanna definitiva.
Contro la sentenza, i difensori e procuratori speciali di NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previst dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 630 lett. c) e 631 cod. proc. pen. e carenza di motivazione con riferimento alla consulenza fonica e alla trascrizione di nuove conversazioni che la Corte d appello ha ritenuto di non ammettere.
La difesa osserva che il giudizio di colpevolezza nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME formulato per la ritenuta convergenza indiziaria del contenuto d intercettazioni telefoniche e ambientali, alcune delle quali intervenute prim dell’arresto di NOME COGNOME COGNOMEavvenuto il 24 dicembre 2011), altre aventi ad
oggetto í colloqui intercorsi in carcere tra NOME e il figlio NOME. Rileva che i giudici della cognizione hanno valutato tali elementi indiziari congiuntamente e li hanno ritenuti tra loro concordanti. Sostiene che, ammettendo la domanda di revisione limitatamente alla testimonianza di NOME e NOME, la Corte di appello avrebbe compiuto una valutazione parcellizzata del compendio indiziario senza considerare che l’affievolirsi o il venire meno dell’attitudine dimostrativa di un indizio incide, inevitabilmente, sulla complessiva tenuta del quadro indiziario.
3.1.1. La difesa osserva che l’attitudine probatoria delle consulenze foniche aventi ad oggetto le intercettazioni del 22 dicembre 2011 è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione manifestamente illogica atteso il valore indiziario che la sentenza di condanna ha attribuito a quelle conversazioni. Sottolinea che, secondo la sentenza di condanna, tra le persone che parlavano nei pressi del Bar Sole c’erano sia NOME che NOME COGNOME e la consulenza fonica escluderebbe invece tale circostanza. Ne desume che, quando NOME disse, commentando l’esito negativo di una perquisizione che aveva appena subito e interrogandosi sulle ragioni della stessa, «siamo io, lui e tuo padre», non stava parlando con NOME COGNOME e, pertanto, nel parlare del padre del proprio interlocutore, non poteva fare riferimento a NOME COGNOME. Sottolinea inoltre che, sulla base della nuova prova dedotta, NOME COGNOME non era presente alla conversazione (secondo il consulente la voce che è stata attribuita al condannato sarebbe riferibile a NOME COGNOME) sicché è irragionevole ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che la prova richiesta, se ammessa, sarebbe stata inidonea ad incidere sul quadro indiziario.
3.1.2. Con riferimento alla richiesta di trascrizione di alcune conversazioni intercorse tra NOME COGNOME a NOME COGNOME idonee a documentare che COGNOME si riferiva a COGNOME chiamandolo «capo» (sicché erroneamente la sentenza di condanna avrebbe ritenuto che, quando parlava del «capo», COGNOME si riferisse a NOME COGNOME), la difesa contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale non si tratterebbe di prova “nuova”. A tale affermazione la Corte territoriale è giunta osservando che una delle telefonate indicate nell’istanza di revisione era già stata trascritta, sicché la circostanza che, in quella telefonata, NOME chiamasse “capo” COGNOME era nota ai giudici della cognizione ed era stata valutata nella sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano e poi divenuta irrevocabile. La difesa obietta che la condanna è stata fondata anche su un presunto rapporto di subordinazione tra COGNOME e COGNOME e pertanto la circostanza che, in più occasioni, l’appellativo di “capo” sia COGNOME attribuito a COGNOME non può essere considerata irrilevante, tanto più in un giudizio di colpevolezza a carattere
indiziario. Sottolinea, inoltre, che tra gli indizi a carico di COGNOME vi era anche quello costituito da numerose telefonate giunte sulla utenza in uso a NOME subito dopo l’arresto. A queste telefonate NOME non poté rispondere e, secondo i giudici della cognizione, chi le eseguì era interessato alla sorte del carico di stupefacente. La difesa osserva che l’utenza chiamante era memorizzata nella rubrica del telefono di NOME sotto il nome di “capo” e pertanto la circostanza che quell’appellativo fosse destinato anche ad altri è idonea ad incidere sul valore dell’indizio. Anche in questo caso, dunque, la Corte di appello avrebbe omesso di procedere ad unitaria riconsiderazione degli elementi addotti a sostegno della istanza di revisione omettendo di verificare se gli stessi, complessivamente considerati, sarebbero stati idonei a «falsificare l’affermazione di responsabilità».
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata ammessa la testimonianza dell’AVV_NOTAIO. Anche in questo caso, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare unitariamente gli elementi di prova offerti a sostegno della richiesta di revisione. La sentenza impugnata osserva che, anche se non fu NOME COGNOME a pagare l’AVV_NOTAIO (difensore di NOME nel processo conseguente all’arresto), questo dato non sarebbe comunque «di per sé sufficiente a condurre all’assoluzione del COGNOME» e la difesa censura tale affermazione sottolineando che le sentenze di condanna hanno attribuito valore indiziario alla richiesta di pagare l’avvocato rivolta da COGNOME a COGNOME. Considerando questo dato irrilevante, dunque, i giudici della revisione sarebbero giunti a modificare «la struttura logico-argomentativa del giudicato».
La difesa sottolinea, in proposito, che il processo di revisione è volto a comparare le nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile e che, quando la condanna si fonda su un ragionamento indiziario, se un indizio viene meno, è necessario ripercorrere l’intero ragionamento per verificare se, dopo l’eliminazione dell’elemento falsificato, esso mantenga validità. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe compiuto una tale complessiva valutazione. A sostegno di tali considerazioni i difensori osservano che la sentenza impugnata ha ritenuto inidonee a determinare il proscioglimento del condannato le dichiarazioni rese da NOME e NOME valutandole inattendibili, ma ha comunque ribadito il valore indiziario dell’aspettativa che NOME COGNOME nutriva sul fatto che NOME gli avrebbe pagato le spese per l’avvocato, tanto da avergli mandato a dire di aver «nominato un avvocato diverso al fine di evitare un accostamento delle posizioni». Nel ricorso si sostiene che è contraddittorio con tali affermazioni l’aver ritenuto ininfluenti ai
fini della decisione le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere rese dall’AVV_NOTAIO e aver scelto di non procedere al suo esame.
3.3. Col terzo motivo la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto difetto di novità e alla conseguente mancata ammissione della consulenza fonica avente ad oggetto il contenuto di una conversazione intercettata il 22 dicembre 2022 all’interno dell’auto in uso ad NOME COGNOME. Sottolinea che la sentenza di condanna ha considerato quella conversazione quale indizio a carico di COGNOME perché nella stessa COGNOME avrebbe pronunciato il nome di “NOME” quale persona cui, due anni prima, era stata attribuita la responsabilità per un reato commesso da NOME. Secondo il consulente, invece, il nome pronunciato non era NOME, ma NOME, sicché, ancora una volta, la Corte territoriale si sarebbe sottratta al dovere di valutazione unitaria degli elementi addotti per scardinare il quadro indiziario posto a fondamento della condanna trascurando – e considerando privo del carattere di novità – un dato idoneo ad evidenziare un errore percettivo nel quale sarebbero incorsi i giudici della cognizione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso che sono state ritualmente notificate ai difensori del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia COGNOME rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l’efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l’emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel processo definito con sentenza irrevocabile. In questa prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio
ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). La revisione, infatti, è diretta a far sì che alla pronuncia passata in giudicato se ne sostituisca una nuova e ciò deve avvenire all’esito di un nuovo e diverso giudizio; ma in tanto il giudizio può essere “nuovo” in quanto si fondi su elementi di indagine diversi da quelli già valutati nel processo conclusosi con la pronuncia definitiva (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270414; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193421). Deve trattarsi, inoltre, di prove idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). A questo proposito è COGNOME opportunamente precisato che «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum”» (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati quando ha ritenuto che non potesse essere considerato “nuovo” il tema di prova introdotto chiedendo la trascrizione di conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle quali emergerebbe che COGNOME attribuiva il nome di “capo” ad altre persone oltre che a NOME COGNOME. Dalla sentenza impugnata risulta infatti (e il dato non è smentito nel ricorso), che tale circostanza era già nota perché emergeva dalla conversazione n. 26 (una delle cinque conversazioni indicate nell’istanza di revisione) ed è stata valutata dai giudici della cognizione, che non l’hanno considerata idonea a smentire l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e, pur tenendo conto che anche ad altri, oltre a COGNOME, poteva essere dato l’appellativo di “capo”, hanno attribuito a COGNOME l’utenza (diversa da quelle sulle quali sono transitate le conversazioni di cui si chiedeva la
trascrizione) che contattò ripetutamente il telefono in uso a NOME subito dopo l’arresto, memorizzata nella rubrica di quel telefono sotto il nome di “capo”.
Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati non è censurabile la valutazione compiuta dalla Corte territoriale secondo la quale il nuovo ascolto da parte di un consulente fonico di alcune delle conversazioni poste a fondamento della condanna non può considerarsi prova nuova in senso tecnico. Eventuali errori di interpretazione o travisamenti del contenuto delle conversazioni, infatti, avrebbero dovuto essere dedotti nell’ambito del giudizio principale con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Al di là di tali considerazioni, si deve osservare che la sentenza impugnata ha compiuto una rivalutazione complessiva del compendio indiziario sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna e lo ha fatto esaminando partitamente le nuove prove addotte a sostegno dell’istanza di revisione, confrontandole con quelle già esaminate e valutando l’attitudine dimostrativa del compendio indiziario emerso nel giudizio di cognizione alla luce dei risultati che le nuove prove assunte nel giudizio di revisione hanno prodotto e dei risultati che le prove richieste e non ammesse sarebbero state volte a produrre.
4.1. Con specifico riferimento alle consulenze foniche aventi ad oggetto le intercettazioni del 22 dicembre 2011 la sentenza impugnata osserva che il consulente della difesa non ha escluso che tra i conversanti vi fosse NOME COGNOME e si è limitato ad affermare che la comparazione tra le voci non consentiva di giungere ad una tale conclusione, sicché resta inalterato il valore indiziario degli altri elementi sulla base dei quali i giudici della cognizione hanno sostenuto che a quella conversazione NOME COGNOME era presente. A questo proposito la Corte di appello ricorda che, dopo aver subìto una perquisizione conclusasi con esito negativo perché la sostanza stupefacente non era ancora stata ritirata, NOME si recò subito al Bar Sole, gestito da NOME COGNOME, e, parlando con un uomo di nome NOME (dalla sentenza risulta che questo nome fu pronunciato per ben tre volte durante la conversazione), si stupì dell’accaduto atteso che nessuno sapeva dell’incontro programmato con il fornitore se non i presenti alla conversazione e il padre di uno di loro, indicati con l’espressione: «io, lui e tuo padre». Da tali considerazioni la Corte di appello trae la conclusione che il quadro indiziario sulla base del quale i giudici della cognizione hanno dedotto che NOME COGNOME (figlio di NOME) era presente alla conversazione, non è intaccato dalla constatazione che la consulenza fonica disposta dalla difesa non ha consentito di identificare la sua voce. In questo contesto, la circostanza che, secondo la consulenza fonica, l’altro uomo presente alla conversazione non fosse COGNOME NOME ma NOME
NOME COGNOME, non può essere idonea ad incidere sul quadro indiziario: il padre di uno dei conversanti, infatti, (e NOME COGNOME è padre di NOME) era informato dell’imminente ritiro del carico di cocaina. Per quanto esposto, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non può essere valutata carente e non è certo illogica o contraddittoria.
4.2. Argomentazioni analoghe sono state svolte con riferimento alla richiesta di procedere ad esame dell’AVV_NOTAIO. Si è sottolineato, infatti, che gli indizi rappresentati dalle conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e suo figlio NOME sono stati considerati rilevanti in ragione dell’aspettativa nutrita dal detenuto che COGNOME gli avrebbe pagato le spese legali; aspettativa legata al fatto che NOME si stava adoperando affinché NOME non fosse coinvolto. La sentenza impugnata osserva che tale aspettativa, unita alle rassicurazioni che NOME voleva giungessero a COGNOME, trova logica spiegazione nel fatto che il trasporto di cocaina per il quale NOME era COGNOME arreCOGNOME era COGNOME commissionato da COGNOME. Ricorda inoltre che, come rilevato dai giudici della cognizione, il detenuto non aveva disponibilità economiche (e quindi non avrebbe potuto acquistare – al prezzo, risultante dalle intercettazioni, di C 60.000,00 – la partita di cocaina che gli fu sequestrata) e che, come NOME NOME disse al padre, NOME era arrabbiato per l’arresto.
La sentenza impugnata sottolinea, infine, che questi dati indiziari, valorizzati nel primo giudizio, non sono smentiti dai nuovi elementi dedotti in sede di revisione: poiché NOME nutriva una aspettativa, infatti, la circostanza che in concreto non sia COGNOME COGNOME a pagare l’avvocato COGNOME non può incidere sul quadro indiziarlo e non è certo idonea a scardinarlo.
4.3. Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da NOME e NOME, basta osservare che è compito del giudice della revisione valutare l’affidabilità, la persuasività e la congruenza sia della fonte che del contenuto della nuova prova ammessa e la sentenza impugnata ha diffusamente motivato le ragioni per le quali, nel caso concreto, tale valutazione ha avuto esito negativo.
Da quanto esposto emerge che i giudici della revisione hanno proceduto a valutare le reciproche interferenze esistenti tra le prove poste alla base della condanna e le nuove prove assunte. Hanno tenuto conto, inoltre, del possibile esito delle prove indicate nell’istanza e valutate inammissibili. Così operando, hanno complessivamente riconsiderato il quadro indiziario tenendo conto della reciproca interferenza tra gli indizi acquisiti nel precedente giudizio e gli argomenti posti a sostegno dell’istanza di revisione. Si sono attenuti pertanto ai principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e hanno concluso, con una
motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, che né le dichiarazioni assunte né le “prove nuove” indicate nell’istanza fossero complessivamente idonee a mettere in crisi il quadro probatorio come determinato all’esito del giudizio di cognizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 settembre 2023
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