Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3798 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3798 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1089/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
UP – 14/10/2025
EGLE PILLA
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, che ha rigettato la domanda di revisione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del Gup presso il Tribunale di Piacenza del 13.11.2020, irrevocabile in data 9 gennaio 2021, che aveva applicato nei confronti dei predetti la pena di anni uno e mesi otto di reclusione in ordine ai reati fallimentari ai medesimi rispettivamente ascritti (concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, bancarotte fraudolente aggravate da reato societario).
2.Il COGNOME e la COGNOME, tramite il comune difensore di fiducia, articolano tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 630 lett. a) del codice di rito, in correlazione agli artt. 129 e 530 c.p.p. La Corte di appello di Ancona, dopo aver premesso che la tipologia di sentenza che oggetto di revisione è una sentenza di patteggiamento emessa sulla base dell’accordo delle parti e della non ricorrenza di cause di proscioglimento evidenti ex articolo 129 c.p.p., ha ritenuto infondata la richiesta di revisione di tale sentenza, perché, con riferimento al primo profilo sottoposto al suo esame, si sarebbe potuto parlare di inconciliabilità di giudicati solo nella misura in cui la presenza del giudicato che si contrappone alla sentenza di patteggiamento fosse stata tale da rendere doveroso il riconoscimento di una situazione di evidenza probatoria che sarebbe stata ostativa all’accoglimento della richiesta concorde delle parti; al contrario l’istanza si prodiga in un ragionamento probatorio di contestazione dei fatti tipico del giudizio dibattimentale o abbreviato, per tendere ad escludere la prova certa di quanto occorrerebbe per la condanna. Nel motivare l’assunto la Corte di appello di Ancona precisa che la sentenza emessa nei confronti degli originari coimputati all’esito di rito abbreviato è di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 comma 2, del codice di rito, ossia riconoscendosi, pur all’esito dell’esame di tutti gli elementi di prova indicati dalla difesa istante, una situazione probatoria contraddittoria e/o insufficiente per una sentenza di condanna. Ciò comparta pertanto che il giudicato non avrebbe in alcun modo affermato l’insussistenza dei fatti contestati con un grado di certezza e, tantomeno, di evidente certezza. Conseguentemente la sentenza di patteggiamento sulla base del consenso prestato non sarebbe inficiata da una sopravvenuta situazione probatoria che imporrebbe o avrebbe imposto il procedimento ex articolo 129 c.p.p., cosicché il suo permanere non dà luogo a inconciliabilità tra giudicati sotto il profilo dell’incompatibilità delle affermazioni di fatto in essi contenuti.
Ne consegue l’infondatezza dell’istanza di revisione, secondo la Corte di appello, sotto il primo dei profili sottoposti al suo vaglio, della eccepita situazione di incompatibilità tra i giudicati con riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 630 lett. A, c.p.p.
La Corte di appello, anche alla luce di quanto afferma la Corte di Cassazione, così in Sezione 1 n. 8419 del 14/10/2016, RV 269757, è incorsa in un’evidente errore avendo rigettato l’istanza formulata dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 630 lettera A senza operare un reale confronto tra i fatti storici posti alla base delle due
decisioni, fatti che viceversa la Corte territoriale ha ritenuto tra loro compatibili sulla base del diverso parametro valutativo che regola il giudizio di patteggiamento rispetto a quello dibattimentale abbreviato, così confondendo il piano dei fatti con quello della valutazione probatoria degli stessi.
La motivazione si presta a censure. La Corte sostiene che i nuovi elementi di prova dovevano essere tali da imporre il proscioglimento dei ricorrenti in sede di patteggiamento secondo il parametro dell’art. 129 del codice di rito, mentre l’assoluzione dei computati è derivata da una semplice valutazione di insufficienza probatoria degli elementi istruttori già acquisiti, inidonea a dare prova piena ed incontrovertibile dei fatti. L’affermazione della Corte territoriale, comunque non pertinente per quanto si è detto sopra con l’istanza di revisione formulata ai sensi della lettera A dell’art. 630, non è conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui l’assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove equivale a tutti gli effetti alla mancanza assoluta di prova, tanto è vero che costituisce pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
Sicché il rilievo della Corte di appello in ordine alla carenza di prova certa dell’insussistenza del fatto alla luce della formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. che ha definito il giudizio abbreviato non ha fondamento e deriva pertanto che la sentenza anche in tale prospettiva si appalesa manifestamente errata.
2.2. Col secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 630 lettera A, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e comunque l’erronea applicazione degli articoli 629 e 630 lettera A in ordine alla ritenuta inconciliabilità dei fatti attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, posti alla base della sentenza da revocare, con quelli oggetto di altra sentenza assolutoria resa dallo stesso giudice, quale ufficio e quale persona fisica. Le considerazioni che precedono consentono anche di censurare la sentenza sotto il profilo dell’omessa motivazione giacché la Corte territoriale, nel porre erroneamente la questione dell’inconciliabilità del giudicati di cui alla lettera A comparandoli solo sul piano della pregnanza della prova dei fatti, si è sentita dispensata dall’esaminare e valutare l’istanza di revisione sotto il profilo della inconciliabilità delle due sentenze sul piano dei fatti storici naturalistici posti a fondamento dei giudicati, come richiesto dalla lettera A dell’articolo 630, e dal motivare in modo rafforzato circa l’eventuale insussistenza della pretesa inconciliabilità tra essi.
Se la Corte territoriale avesse invece comparato i fatti che sono stati fissati nel capo di imputazione, sui quali i ricorrenti hanno concordato la pena, con quelli invece ricostruiti nella sentenza assolutoria, non avrebbe potuto che concludere per la loro ontologica diversità e alternatività. Non fosse altro perché il fatto storico
della sentenza di patteggiamento è costituito dalla delibazione dell’imputazione con la precisa descrizione degli addebiti posti alla base delle quattro ipotesi di distrazione, delle ipotesi di false comunicazioni sociali e della situazione di di dissesto della RAGIONE_SOCIALE, oltre che del suo aggravamento, determiNOME per quanto qui riguarda, dalle condotte di COGNOME e COGNOME; laddove invece è facile notare che la nuova diversa lettura dei fatti operata dalla sentenza di assoluzione si basa soprattutto – alla luce della ricostruzione operata dai consulenti delle difese in chiaro dissenso con quelli del P.M. – su dati contabili, quindi su dati numerici che sono il fatto per definizione.
E così sulla base di dati numerici oggettivi, la sentenza assolutoria arriva ad affermare che RAGIONE_SOCIALE non era in dissesto né in stato di crisi, tanto che la situazione debitoria ha avuto un andamento decrescente e quindi non crescente, e che la società, al momento del compimento delle operazioni straordinarie, operava in continuità aziendale (lo scrive il CT AVV_NOTAIO ma la sentenza pare recepirlo alle pagine 17 e 18) con il pieno sostegno dei soci e della base proprietaria costituita dalle finanziarie riferibili al mondo RAGIONE_SOCIALE (indi si rinvia alle pagine 16/24 dell’istanza di revisione).
2.3. Col terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 630 lettera C, e agli artt. 444 e 129, 531 del codice di rito nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negata natura di prove buove sopravvenute alla consulenza di parte del professore COGNOME e del dottor COGNOME e alle dichiarazioni rese dal computato NOME COGNOME. I ricorrenti hanno proposto istanza di revisione della sentenza di patteggiamento anche ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. C, c.p.p., in ragione della sopravvenienza di prove nuove costituite dalle consulenze di parte, dalla memoria dell’imputato che hanno avuto valenza decisiva nella prospettiva assolutoria dei computati. La novità del compendio probatorio è stato motivato sotto due profili, sotto il primo profilo si è evidenziato che il predetto compendio pur facendo parte del fascicolo processuale stralciato ai fini della decisione di patteggiamento, non è stato menzioNOME dal G.u.p. nella sentenza resa ai sensi dell’art. 444 del codice di rito. A pagina 15 dell’istanza di revisione, i ricorrenti motivano l’assunto con argomenti specifici.
Sotto il secondo profilo si è evidenziato per i ricorrenti hanno formulato istanza di patteggiamento senza conoscere il contenuto delle consulenze difensive che sono state depositate dopo l’istanza di patteggiamento. A pagina 26 dell’istanza di revisione l’assunto viene motivato specificamente. I ricorrenti hanno chiesto il patteggiamento senza conoscere quanto riferito nelle consulenze COGNOME e COGNOME, mentre il G.u.p. ha reso la sentenza ex art. 444 nei loro confronti ben potendo
conoscere il loro contenuto senza però farne menzione, essendo il relativo deposito avvenuto quasi un anno prima dello stralcio e della sentenza di patteggiamento, quando cioè il fascicolo processuale era unico per tutti gli imputati. Il G.u.p. ha dunque assolto gli altri imputati espressamente motivando sul rilievo di prove non esaminate nella sentenza di applicazione pena per COGNOME e COGNOME, sulla base quindi di nuove prove, così come sopra enunciato.
Ebbene la Corte di appello, pronunciandosi, tra l’altro, solo con riferimento al primo degli specifici motivi, in punto di novità delle prove, fornisce una motivazione inadeguata al riguardo, in quanto assertiva, illogica e intrinsecamente contraddittoria, e con riferimento alla mancata conoscenza e conoscibilità del compendio probatorio da parte dei ricorrenti al momento della proposizione dell’istanza di patteggiamento è chiaramente carente.
Assume, in buona sostanza, la Corte territoriale che dalla mancata menzione di tale compendio nella sentenza di patteggiamento non è riuscita a dedurre che il G.u.p. non abbia esamiNOME le predette consulenze, dovendosi invece ritenere che le consulenze difensive in atti depositate prima della separazione delle posizioni non abbiano formato oggetto della delibazione del giudice laddove proprio la valutazione delle consulenze difensive COGNOME e COGNOME, della memoria dell’imputato COGNOME hanno condotto il giudice successivamente l’assoluzione degli imputati nell’ambito del giudizio abbreviato per insussistenza del fatto.
Sotto altro profilo, la circostanza che il giudice non abbia preso in considerazione elementi a sua disposizione che sarebbero poi risultati rilevanti nella prospettiva dell’assoluzione nel separato procedimento, incide sulla concreta portata operativa del vaglio ex art. 129 c.p.p., che lo stesso ha effettuato nel patteggiamento. Infatti è vero che la sentenza di applicazione pena ha escluso la ricorrenza di ipotesi di proscioglimento secondo il limitato parametro del 129 assolvendo così all’unico obbligo motivazionale imposto al giudice, ma tale prospettiva non va valorizzata. Il riscontro degli atti svolto nella prima sentenza è risultato indebitamente incompleto, avendo il G.u.p. tralasciato di esaminare e considerare elementi fondamentali che erano nel compendio probatorio a sua disposizione, che sono successivamente per lui stesso risultati decisivi per giungere all’esito assolutorio.
Si deve concludere che quindi il giudizio ex articolo 129 del G.u.p. sarebbe stato diverso ove fosse stata effettuato il vaglio di dette prove successivamente considerate determinanti per l’assoluzione.
Il non aver considerato ex art. 129 elementi di prova che il giudice avrebbe dovuto considerare non può forse rappresentare, come ritenuto, un vizio di legittimità, ma rende al contrario legittima ed ammissibile una richiesta di revisione
sulla base di prove non esaminate che hanno determiNOME le divergenze di esiti nei separati processi.
D’altra parte, l’articolo 630 lett. C prevede un richiamo, in virtù delle nuove prove, ad un’assoluzione ai sensi dell’articolo 631 c.p.p. e l’articolo 631 fa riferimento a sentenze di proscioglimento ai sensi degli articoli 529, 535, 531. La norma richiama dunque esplicitamente tutte le forme di assolutorio indicate nell’articolo 530, senza distinzione tra i commi 1 e 2 e quindi comprese quelle ispirate al canone della garanzia in dubbio pro reo. La revisione di una sentenza di condanna è quindi ammessa anche se l’esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato a causa dell’insufficienza, dell’incertezza o della contraddittorietà della prova d’accusa.
La sentenza deve essere censurata, infine, anche sotto il profilo dell’omessa motivazione, giacché la Corte di appello non si è confrontata con le circostanze che i ricorrenti hanno aderito al patteggiamento senza conoscere il contenuto delle predette perizie difensive. Il rilievo appare di estrema importanza giacché vanifica ogni obiezione prospettabile sul fatto che i ricorrenti stessi avrebbero dato causa alla pronuncia di patteggiamento. Con la loro richiesta infatti la volontà di COGNOME e di COGNOME di proporre il rito negoziale si è formata senza – e incolpevolmente – la conoscenza del completo compendio probatorio sulla base del quale il giudice avrebbe poi reso la sentenza liberatoria e quindi senza poter conoscere atti che hanno poi costituito la spina dorsale della completa rilettura storica dei fatti avvenuta con la seconda decisione. In quest’ottica non può affatto ritenersi che a COGNOME e COGNOME sia precluso di dolersi di una sentenza da loro stessi richiesta.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono fondati limitatamente al secondo motivo.
1.1. Il primo motivo è, invece, nel suo complesso infondato, ma sollecita delle precisazioni.
Pur essendo, invero, da confermare l’epilogo decisorio della Corte di appello riguardo alla insussistenza dei presupposti della inconciliabilità dei giudicati, di cui
all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., devono, tuttavia, operarsi delle osservazioni riguardo all’ iter motivazionale che la Corte di appello ha posto a sostegno di tale decisione.
Correttamente la Corte di appello è partita dal principio, oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale di condanna), introdotto nel corpo dell’art. 629 cod. proc. pen. dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134, non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione, mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente “debole” dell’accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l’istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati (così in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023, Rv. 285320 – 01).
A rigore, l’art. 629 c.p.p., in linea di principio, non fa distinzioni, ai fini della revisione in base al tipo di rito prescelto (che, come si dirà, può avere, tuttavia, incidenza sulla valutazione della revisione, me non nei termini indicati dalla Corte di appello).
Nonostante tale premessa di principio, la Corte di appello ha, poi, finito con l’escludere la sussistenza di una incompatibilità tra i giudicati perché i coimputati sono stati assolti in sede di giudizio abbreviato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vale a dire sulla base di una situazione probatoria contraddittoria che, non avendo accertato l’insussistenza dei fatti con grado di certezza o di evidente certezza, non avrebbe consentito il proscioglimento dei ricorrenti ex art. 129 cod. proc. pen. in sede di patteggiamento.
Ciò che non convince – e non ha convinto nemmeno la difesa – è che la Corte di appello sia poi giunta alla conclusione della conciliabilità dei giudicati in base ad un ragionamento del tutto incentrato sul tipo di valutazione interna al patteggiamento, limitata alla mera verifica della non ricorrenza di cause di proscioglimento evidenti, valutazione che, quindi, nell’ottica della Corte territoriale, finirebbe col condizionare irrimediabilmente la stessa portata dell’istituto della revisione rispetto alla pronuncia di patteggiamento.
In tal modo la Corte di appello ha finito con l’escludere l’applicazione della revisione di cui all’art. 630 lett. a) per il solo fatto che alla sentenza di patteggiamento abbia fatto seguito una sentenza assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. nei confronti dei correi giudicati per le medesime contestazioni.
Laddove la regola di giudizio di cui occorre tener conto in sede di revisione per inconciliabilità dei giudicati è quella dettata dall’art. 630, comma 1, lett. a), che impone, appunto, di valutare unicamente la inconciliabilità o meno dei giudicati.
Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze (Sez. 2, Sentenza n. 18209 del 26/02/2020, Rv. 279446 – 01; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Rv. 259449; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018 – dep. 23/07/2018, COGNOME, Rv. 273749).
Secondo l’indirizzo senz’altro maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023, Rv. 285320 – 01; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; conf., ex plurimis , Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 263842; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284559, che, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, ha, tra l’altro, affermato che nel caso di proscioglimento all’esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell’errore giudiziario).
Trattasi, all’evidenza, di una regola di valutazione, quella di cui alla lett. a) dell’art. 630 che riguarda i giudicati discordanti, esterna rispetto a quelle propria dei giudizi posti a confronto.
Ciò nondimeno, il diverso epilogo giudiziale non deve essere, tuttavia, il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato diverso regime di formazione e utilizzabilità delle prove.
Sicché non si tratta tanto di verificare se il giudice del patteggiamento alla stregua della situazione probatoria contraddittoria accertata nell’ambito del giudizio abbreviato, avrebbe potuto o meno giungere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., quanto piuttosto di comprendere, trattandosi di comparazione dei fatti storici accertati nell’ambito dei due procedimenti posti a confronto, se la diversità dei fatti accertati, e quindi degli epiloghi decisori, sia piuttosto dipesa dalla diversità del materiale probatorio avuto a disposizione, strettamente collegato al tipo di rito prescelto, se allo stato degli atti, a prova contratta o a prova piena, perché in caso di epiloghi differenti dipesi dal diverso bagaglio valutativo discendente dal tipo di rito adottato non si potrà, più semplicemente, parlare di fatti accertati nella loro
storicità in maniera contrastante, risultando piuttosto essi accertati in modo diverso in conseguenza del rispettivo quadro probatorio di riferimento.
Ragionando diversamente, facendo cioè entrare in gioco il tipo di valutazione che il giudice deve compiere nell’ambito del patteggiamento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., si giungerebbe, di fatto, a vanificare o comunque a restringere, immotivatamente, ed in contrasto con la ratio dell’istituto e della previsione senza distinzioni che lo introduce, la possibilità della revisione ex art. 630 lett. a) rispetto alla pronuncia adottata con tale rito. Laddove, a rigore, ove i riti implichino entrambi valutazioni allo stato degli atti (come nel caso del patteggiamento e del rito abbreviato) e i rispettivi procedimenti siano stati decisi sulla base dei medesimi atti, non si può escludere a priori l’inconciliabilità dei giudicati.
La giurisprudenza prevalente ha, invero, ritenuto di escludere dall’area della revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione della diversità del rito: è stato infatti affermato che non è invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell’intervenuta successiva sentenza di assoluzione all’esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256169).
1.2. Venendo al caso di specie, risulta che la sentenza di assoluzione emessa nell’ambito del giudizio abbreviato, per il quale hanno optato i coindagati correi dei ricorrenti, è stata pronunciata sulla base degli ulteriori elementi probatori confluiti in tale giudizio, che hanno posto in crisi l’impalcatura probatoria contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, su cui era stata fondata, come si dirà infra , la sentenza di patteggiamento.
Sicché il diverso epilogo decisorio del giudizio abbreviato, nel caso di specie, è dipeso dalla diversa valutazione dei fatti per come emersi in quella sede in virtù degli ulteriori atti, dal giudicante, avuti a disposizione.
Ed è per tale ragione che non si può, nel caso di specie, ravvisare la fattispecie dell’inconciliabilità di giudicati.
1.3. La questione mal posta dalla Corte di appello non le ha, per altro verso, consentito di riscontrare la ricorrenza, invece, dell’ipotesi di cui alla lettera c) dell’art. 630 cod. proc. pen.
Ed invero, si deve innanzitutto rilevare che, come risulta dagli atti, le consulenze di parte, corredate dalla memoria difensiva dell’imputato COGNOME, come le dichiarazioni da questi rese, sono confluite negli atti del procedimento allorquando ancora non era stata disposta la separazione delle posizioni degli
imputati ma era stato già siglato il patteggiamento, sicché di esse non ha tenuto conto il giudice del patteggiamento, che, come risulta dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., ha fondato la sua decisione esclusivamente sugli atti del fascicolo delle indagini preliminari, espressamente richiamato nell’ambito della valutazione, sia pur succinta, con cui dà conto delle ragioni per le quali non ha ravvisato la sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129 del codice di rito.
La pronuncia assolutoria del giudizio abbreviato è stata, invece, pronunciata, sia pure ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per essere rimasti in dubbio diversi aspetti – ma neppure tutti – della vicenda, proprio in virtù degli atti prodotti dalle difese che non erano stati considerati dal giudice del patteggiamento.
Di ciò non ha tenuto conto la Corte di merito.
La valutazione svolta al riguardo dalla Corte di appello è rimasta del tutto carente riguardo alla ravvisabilità nel caso di specie dell’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pure azionata dai ricorrenti, avendo essa fondato la sua valutazione reiettiva sull’assunto indimostrato – per vero rimasto smentito dalla stessa motivazione della sentenza di patteggiamento, che, come detto, fa espresso riferimento unicamente agli atti del fascicolo del P.M. – che le consulenze difensive depositate prima della separazione formale delle posizioni degli imputati patteggianti abbiano formato oggetto della delibazione del giudice del patteggiamento, con la conseguenza che la questione della prova nuova sopravvenuta dovesse ritenersi riducibile al solo esame del coimputato COGNOME e alla relativa memoria difensiva. Sicché la richiesta di revisione avanzata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), è stata rigettata per non essere state considerate prove nuove sopravvenute le consulenze delle difese, erroneamente ritenute già integranti il bagaglio valutativo del giudice del patteggiamento (e per non essere valutabili come prove le dichiarazioni del coimputato).
Sotto quest’ultimo profilo occorre porre in luce come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l’efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, COGNOME, Rv. 203112).
L’istituto della revisione è, invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il
giudizio sia “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME ed altri, Rv.193421); e a nulla rileva se l’omessa conoscenza della prova poi addotta sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condanNOME, rilevando, ai fini della revisione, unicamente il profilo della novità (come precisato da Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443 – 01).
Fermo restando che la valutazione finale non può che essere unitaria e globale della attitudine dimostrativa della prova nuova, da sola o congiunta a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (con la conseguenza che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum”, così testualmente Sez. 5, Sentenza n. 7217 del 11/12/2018, dep. 15/02/2019, Rv. 275619 – 01).
Sicché, allorquando vengono addotte, come nel caso di specie, delle prove nuove sopravvenute, il giudice della revisione non si può sottrarre alla loro valutazione.
Né tale valutazione potrebbe essere inibita dal tipo di rito con cui è stata adottata la sentenza oggetto di revisione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273030 – 01, che riguardo alla richiesta di revisione di sentenza pronunciata col rito abbreviato, ne ha affermato l’ammissibilità precisando, peraltro, in motivazione che nulla preclude al condanNOME di allegare come “prove nuove”, idonee ai sensi dell’art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato).
Non può risolversi in un fattore di per sé impeditivo della revisione di cui all’art. 630 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., o limitativo della sua portata, il tipo di valutazione che il giudice è chiamato a compiere, in caso di patteggiamento, ex art. 129 cod. proc. pen., né tanto meno il fatto che, riguardo al patteggiamento, la relativa pronuncia sia impugnabile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nei soli casi tassativi ivi previsti che non comprendono il vizio per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Il disposto normativo di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al pari della regola di valutazione ex art. 129 c.p.p., trova la sua ratio nell’ambito della complessiva disciplina, interna, del patteggiamento, e non può escludere, di per sé, pena la vanificazione dell’istituto rispetto al patteggiamento, la possibilità della revisione della pronuncia ex art. 444 del codice di rito per la sopravvenienza di
elementi nuovi suscettibili di incrinare la precedente valutazione, che andrà evidentemente rinnovata, dal giudice di merito, alla luce delle nuove emergenze del caso concreto, combinate a quelle preesistenti.
La revisione si qualifica, invero, come già sopra detto, non già come mezzo di impugnazione tardiva, ma come mezzo straordinario di impugnazione.
Ed esso comporta, riguardo alla fase del giudizio, l’osservanza delle disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII del codice di rito, relative al dibattimento, in quanto applicabili, come espressamente previsto dall’art. 636 del codice di rito.
A sua volta l’art. 637 cod. proc. pen. prevede che il giudice, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, revochi la sentenza o il decreto di condanna – o la sentenza di patteggiamento a cui, in virtù della modifica introdotta dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134, all’art. 629 c.p.p., è stato esteso l’istituto della revisione – e pronunci il proscioglimento indicandone la causa in dispositivo (proscioglimento che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere con formula piena o dubitativa, perché ciò che rileva, ai fini della revisione di cui alla lettera c) dell’art. 630, è che siano sopravvenuti elementi di prova che possano incidere sostanzialmente sulla valutazione delle prove già raccolte e far prevedere che il giudice possa pervenire ad una assoluzione con formula piena o dubitativa, cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1091 del 19/12/1972, dep. 14/03/1973, Rv. 123563 – 01; conf. 114074, anno 1970, e più di recente, tra tutte Sez. 5, Sentenza n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772 – 01, che ha ribadito, con riferimento ad una sentenza di condanna, che ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.).
2.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito, che va individuato nella Corte di Appello di Perugia a norma dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del presupposto della revisione (cfr. Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 14/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME