Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 30/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza, emessa ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale d Roma ha applicato nei riguardi di COGNOME NOME la pena di quattro anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsi ideologici e false denunce incidenti stradali.
Ha ritenuto la Corte che al più la richiesta potrebbe essere qualificata come domanda di rescissione del giudicato che “se del caso, dovrà essere proposta davanti al giudice competente” (così la Corte).
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 630, lett. d), cod. proc. pen..
Il tema attiene alla validità della procura speciale in ragione della quale fu emessa l sentenza di applicazione di pena; in atti, si sostiene, vi sarebbe solo una bozza di procura relativa ad un diverso procedimento, non sottoscritta, predisposta quando l’imputato si trovava in condizioni di incoscienza in ospedale; detta procura sarebbe stata redatta a mano dall’AVV_NOTAIO, in occasione dell’unica visita avuta da questi con COGNOME presso il centro clinico della Casa Circondariale e lasciata al personale di polizi penitenziaria per l’eventuale sottoscrizione che, tuttavia, non risulterebbe mai stata apposta (vi sarebbe solo una croce per indicare lo spazio dove la firma avrebbe dovuto essere apposta; né la firma sarebbe mai stata autenticata) .
Si aggiunge che all’udienza del 10.12.2008 l’imputato non fu presente e dunque mancherebbe la sua volontà di procedere al patteggiamento.
Dunque una sentenza nulla perché pronunciata a seguito di una procura “inesistente” (così il ricorso).
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello, nella ipotesi in cui avesse ritenuto di riqualificare la richiesta di revisione richiesta di rescissione del giudicato ovvero come un diverso mezzo di impugnazione, disposto la trasmissione la richiesta al giudice competente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La prospettazione del ricorrente è strutturata su un assunto e cioè che la procura in ragione della quale fu emessa la sentenza di patteggiamento sarebbe stata inesistente e, comunque, non sottoscritta dall’imputato e falsamente autentic:ata.
Da una parte, si prospetta un vizio dell’atto e, dall’altra, si ipotizza una qualche for di falsità dell’atto.
Con riferimento al primo dei due profili, il tema della revisione è del tutto irritualme evocato attraverso una domanda generica – non essendo stato nemmeno chiarito se la sentenza di applicazione della pena fu impugnata in ragione del vizio dedotto in questa sede- e non sussumibile in nessuna dei casi di revisione previsti dalla legge
Quanto al secondo dei profili indicati, l’ipotesi di revisione di cui all’art.630 le cod. proc. pen. richiede come presupposto indeffettibile che la falsità in ragione della quale la sentenza fu pronunciata sia dimostrata.
In tal senso si spiega l’affermazione secondo cui non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità RAGIONE_SOCIALE prove o che la condanna è stata pronunciata in
conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull’esistenza dei fatt criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito (Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, NOME COGNOME, Rv. 245189; nello stesso senso Sez. 1, n. 1925 del 22/04/1991, Taldone, Rv. 187247).
Nel caso di specie, nulla è stato dimostrato.
Il secondo motivo è assorbito, potendo al più il ricorrente proporre in altro modo la domanda.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenl:e al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.