Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46498 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46498 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ARCIDOSSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse delle parti civili, con la quale viene chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con governo delle spese conseguente;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO per il condanNOME NOME COGNOME, con la quale il difensore ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e chiesto accogliersi io stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 dicembre 2022 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, condanNOME per il delitto di omicidio aggravato e porto illegale di armi, avendo provocato la morte di NOME COGNOME, con sentenza della Corte di Assise di
Appello di Firenze in data 16 maggio 2007, irrevocabile in data 14 marzo 2008 a seguito di declaratoria di inammissibilità di questa Corte di cassazione.
A sostegno della richiesta venivano indicate le seguenti prove nuove: l’esperimento giudiziale sul tempo occorrente alla testimone COGNOME per raggiungere dal proprio ufficio la scuola del figlio, arco temporale che risulterebbe essere stato stimato in 13 minuti, secondo la difesa, il che determinerebbe l’esclusione di responsabilità di COGNOME, che a quell’ora era già lontano, mentre COGNOME non era ancora stato ucciso; l’esperimento giudiziale in relazione al numero di colpi di arma da fuoco sentiti dalla teste COGNOME, che li indicava come petardi e in numero di tre, mentre invece risultavano essere sei i colpi esplosi, dal che deriverebbe la circostanza che la pistola utilizzata fosse munita di silenziatore e quindi diversa da quella nella disponibilità di COGNOME; infine, l’analisi del telefono cellulare della vittima per estrarre SMS cancellati e verificare l’esistenza di causali diverse dell’omicidio, rispetto a quelle ritenute dalle sentenze di condanna dell’imputato.
La Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, in quanto le prime due richieste risultano reiterative di quelle già avanzate con precedente istanza di revisione, già per altro rigettata dalla Corte genovese, perché si trattava di accertamenti comunque effettuati nel corso del giudizio di merito: la Corte di cassazione aveva anche confermato tale decisione della Corte ligure. Pertanto, con la decisione ora impugnata, la Corte territoriale rilevava come nessuna novità potesse rinvenirsi nelle diverse modalità dell’accertamento, essendo il tema della indagine il medesimo ed essendo tali accertamenti già eseguibili nella fase di cognizione e mai eseguiti con tali modalità. Quanto al terzo profilo dell’istanza di revisione, la Corte genovese ne rilevava la natura meramente esplorativa.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di COGNOME NOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo, articolato in due parti, deduce violazione dell’art. 630, comma 1, lett. c) e 641 cod. proc. pen., e risulta anche illustrato da una memoria ulteriormente esplicativa delle censure.
Lamenta, per un verso, l’istante che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi fu un approfondimento tecnico specifico nel corso dell’istruttoria quanto al tempo che la COGNOME impiegò per recarsi presso l’asilo
frequentato dal figlio, essendosi limitata la sentenza di primo grado a verificare che poteva trattarsi di una ventina di minuti, sulla scorta della dichiarazione della predetta, cosicché l’esperimento svolto dalla difesa – che conduce la donna in meno di 13 minuti presso l’asilo del figlio – determinerebbe la sua presenza alle ore 13.42 ancora in ufficio, quindi al momento del delitto come individuato in sede di merito alle ore 13.35, pur se la COGNOME non vide il cadavere di COGNOME in terra né udì i colpi e pur se alle 13.42 NOME era già altrove, come attestato dall’attivazione della cella telefonica da parte dell’utenza del condanNOME.
Inoltre, errata sarebbe la valutazione che la novità della prova debba consistere nella diversità del tema, dovendosi distinguere fra prova nuova e nuovo mezzo di prova, quale sarebbe quello del quale si chiede la valutazione.
Come pure errato è il ritenere che non sia ‘nuovo’ il mezzo di prova proponibile e non proposto in sede di merito.
Proprio sulla base della genericità rilevata dalla Corte genovese in occasione della precedente istanza di revisione, fondata su una verifica della distanza e dei tempi a mezzo Google maps, avrebbe dovuto la Corte di appello prendere atto di come l’istanza attuale proponga un diverso esperimento giudiziale, consistente nella verifica a posteriori e in concreto dei movimenti propri della COGNOME.
Quanto al secondo profilo di censura, riguarda la richiesta di esperimento giudiziale per verificare come e perché la teste COGNOME udì solo tre e non sei colpi e li intese come petardi e non come colpi di arma da fuoco. Sul punto l’istanza, dopo aver ammesso trattarsi del medesimo accertamento già richiesto, lamenta che a fronte del rigetto della Corte ligure di natura formale, la Corte di cassazione ebbe a eludere le ragioni dell’istanza. La tesi dell’istante è che non fu utilizzata l’arma dell’COGNOME bensì un’arma silenziata, risultando anche inattendibile uno dei due periti balistici, cosicché verrebbe a essere a quel punto credibile la versione della COGNOME, che riferiva di aver udito i colpi in un orari successivo a quello dell’allontanamento di COGNOME.
4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere delle precisazioni di carattere generale sul giudizio di revisione e sui poteri, nonché sui corrispondenti limiti, della Corte territoriale, già definiti da Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228 – 01, che questo Collegio condivide.
I poteri e le facoltà della Corte territoriale nel giudizio di revisione confrontano necessariamente con la tipologia della richiesta di revisione e sono condizionati dall’accezione e portata dei casi di revisione: deduzione del contrasto tra giudicati (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) ovvero deduzione di prove nuove (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).
E, in proposito, va evidenziato che, anche nelle ipotesi in cui il novum posto a fondamento dell’istanza di revisione sia costituito non già da una prova nuova, ancora da assumere, da valutare astrattamente e prospetticamente nella propria efficacia dimostrativa, bensì dal contrasto tra giudicati, al giudice é pur sempre demandata la mera delibazione sommaria, ma non superficiale, degli elementi addotti a capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza (Sez. 3, n. 28716 del 03/04/2003, COGNOME, Rv. 225449; Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, COGNOME, Rv. 211455); tale sindacato, peraltro, ricomprende necessariamente il potere di controllo preliminare circa eventuali non persuasività o incongruenze, rilevabili ictu ocu/i, dei risultati probatori posti a base dell’impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Giunta, Rv. 245770; Sez. 1, n. 45612 del 05/11/2003, COGNOME, Rv. 227131; Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, COGNOME e altro, Rv. 224813).
In sintesi, la delibazione preliminare circa l’ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all’art. 630 c.p.p., arrestarsi all’obiettivo riscon della presenza, nell’allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenza irrevocabile e deve testare in modo sommario, ma non superficiale, la capacità delle nuove prove di capovolgere la statuizione di colpevolezza.
Va evidenziato, come correttamente osserva la Procura generale, che i primi due temi di prova in relazione ai quali viene proposta l’istanza in esame quanto al terzo, oggetto dell’istanza originaria, non vi è doglianza in questa sede a riguardo – erano stati già valutati in occasione della precedente istanza di revisione, come emerge anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 1519 del 2021, che aveva già rilevato come “avendo costituito il tempo,
impiegato dalla COGNOME per percorrere il tragitto dalla INDIRIZZO alla scuola materna del figlio, e la percezione sonora degli spari, uditi dalla COGNOME poco dopo le 14,00 dell’8 marzo 2004, temi già oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione, gli stessi non erano suscettibili di rivalutazione in sede di giudizio di revisione: ciò avuto riguardo al principio secondo cui non costituisce prova “nuova” una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261840; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296; mass. conf. N. 2940 del 1995 Rv. 203112 01).
In tal senso, quindi, corretta è l’ordinanza ora impugnata, nella parte in cui esclude la novità della prova per l’identità dei temi di prova oggetto dei pregressi accertamenti e di quelli ora proposti come nuovi: affinchè il giudizio sia ritenuto “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414 – 01).
La precedente sentenza di questa Corte aveva già evidenziato come i temi di prova – ora di allontanamento della COGNOME dallo studio professionale e tipo di deflagrazione udito dalla COGNOME – fossero già stati oggetto di valutazione in sede di cognizione cosicché non potevano ritenersi tali approfondimenti – ma ciò vale anche per quelli ora proposti – prove nuove rilevanti a norma dell’art.630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep., 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01). Ma nel caso in esame le prove sono state valutate esplicitamente.
Inoltre, in forza dei principi ai quali rinvia la Corte territori richiamandosi alla precedente pronuncia di questa Corte, deve anche rilevarsi come in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell’imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 – 01; mass. conf.: N. 1155 del 1999 Rv. 216024 – 01, N. 20022 del 2014 Rv. 259778 – 01); occorre, viene correttamente precisato, che la comparazione fra le prove asseritamente nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile implichi non solo il confronto di ogni
singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, ma anche una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum” (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275619 – 01).
L’istanza di revisione proposta, dichiarata poi inammissibile dalla Corte territoriale, non si confronta con il completo quadro probatorio che aveva condotto alla condanna di COGNOME e non illustra l’incidenza decisiva degli accertamenti proposti. Il compendio si fondava, come emerge dalle sentenze in atti e in estrema sintesi, su esiti di prova che non verrebbero a essere intaccati dalla revisione richiesta: l’esito positivo dell’accertamento stub sulla persona di NOME, compiuto nelle ore successive l’omicidio; il movente di vendetta conseguente alla circostanza che COGNOME, curatore fallimentare, aveva esteso il fallimento anche all’imputato, che COGNOME da poco ne avesse avuto notizia e che si recò dal curatore quel giorno per discuterne, tanto che la sentenza di fallimento fu poi rinvenuta sul tavolo del professionista; la disponibilità esclusiva, da parte di COGNOME, di una pistola TARGA_VEICOLO regolarmente detenuta, stesso calibro di quella utilizzata per l’omicidio; il giudizio di compatibilità fra i co esplosi per uccidere NOME e l’arma di NOME.
Né, quanto a tale ultimo accertamento, convince e supera il vizio di genericità per a-specificità del ricorso, il riferimento – comunque inidoneo a mettere in dubbio l’esito della verifica tecnica – alla circostanza che uno dei due consulenti fosse stato poi implicato in successive vicende giudiziarie, anche con conseguenze restrittive, che però nulla hanno a che vedere con le indagini per l’omicidio COGNOME e che non coinvolgono l’altro esperto, immune da criticità, componente di collegio dei tecnici che accertarono la compatibilità dei proiettili con la pistola di COGNOME.
In sostanza, alle proposte attività istruttorie in sede di revisione difetta la qualità di prova nuova, che deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una diversa metodica BPA o “Blood Pattern Analysis”, con utilizzo di sangue animale, per l’analisi degli stessi elementi documentali –
fotografie e tracce ematiche rilevate sulla scena di un omicidio – già esaminati nel giudizio di cognizione e dagli esiti non decisivi; nello stesso senso, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01).
Da ultimo, la menzionata genericità si riscontra anche in relazione alle modalità degli esperimenti giudiziari proposti, rispetto ai quali nessuna considerazione viene svolta dall’istante in ordine né all’effetto del tempo trascorso a distanza di quasi venti anni dai fatti – che possono aver inciso per l’esperimento COGNOME sulle condizioni di traffico, di viabilità, e così via, come anche sulle capacità auditive della teste COGNOME; e, quanto a tale ultimo accertamento, anche da un punto di vista tecnico, deve richiamarsi quanto già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1519 del 2021, in particolare al punto 3.2.11, in ordine alle allegazioni tecnico documentali quanto alle armi compatibili (allegazione richiamata al fol. 17 della attuale istanza), rispetto alle quali valgono ancora le valutazioni già effettuate dal Collegio di legittimità.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Ne consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili che vanno liquidate nella misura di euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, I ‘imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 22/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente