Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 23/11/1975
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto COGNOME GLYPH I ^^-4
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 31 maggio 2024, ha dichiara inammissibile l’istanza di revisione presentata da NOME Walter relativ procedimento n. 10118/12 RGNR definito con sentenza del Tribunale di Taranto n. 2450/16, confermata dalla Corte d’appello di Lecce, sez. di distaccata di Tara divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2017. Con la predetta sentenza l’odi ricorrente veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pe co. 1, lett. b), d.P.R n. 380/2001 per aver realizzato, in difetto di per costruire, opere edilizie abusive.
La richiesta di revisione ex art. 630, lett. a) e c), cod. proc. pen. si basava sulla ritenuta sussistenza di un conflitto di giudicati rispetto ad altra sentenza del di Taranto, dalla quale emergeva la assoluta estraneità del Modeo rispetto ai fa l’incolpevole affidamento dello stesso nella professionalità del tecnico incaric rilascio del permesso di costruire. La falsità dell’autorizzazione in questione e accertata con sentenza del Tribunale di Taranto successiva rispetto al passagg giudicato di quella di cui si chiede la revisione. Con la sentenza citata, il Tri Taranto aveva riconosciuto il geom. COGNOME tecnico che il ricorrente av incaricato per il rilascio del permesso di costruire, responsabile del reato di aver materialmente formato il falso titolo per costruire. Tanto dimostrava la as buona fede del ricorrente, idonea ad escludere il reato di cui era stato erronea riconosciuto colpevole.
La Corte di Potenza, nel dichiarare inammissibile l’istanza, ha rilevato l’imposs di ricondurre la condotta dell’imputato a buona fede, trattandosi di ma disciplinata da disposizioni legislative e regolamentari in riferimento all l’ignoranza non è scusabile. Inoltre, dalla testimonianza dell’ing. COGNOME incaricato dal ricorrente prima del geom. COGNOME emergeva che l’imputato stato previamente reso edotto dell’impossibilità di ottenere idoneo permes relazione all’opera progettata; nonostante ciò, egli aveva preferito rivolgersi per conseguire il suo obiettivo. Anche le documentate problematiche di carat burocratico che l’imputato aveva affrontato nel corso degli anni deponevano nel s di considerare l’imputato quantomeno consapevole del rischio della falsità permesso che gli era stato rilasciato.
Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamen violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) e e), cod. proc Giudice di merito aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza riporta esclusivamente alle motivazioni del provvedimento di cui si chiedeva la revisi
omettendo così di confrontarsi con la motivazione della sentenza relativa successivo procedimento con cui veniva accertata la responsabilità del tecni COGNOME per la falsificazione del permesso. Detta sentenza era invece ampiamente dimostrativa della incompatibilità tra i due giudicati, scaturente anche da prove n da prove quali un nuovo e diverso esame testimoniale del Cavallone reso in que procedimento e le dichiarazioni del COGNOME. Era dunque del tutto errato il giudi di inammissibilità espresso dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 634 cod. pr
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifes infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica ci l’esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale prelim apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernen l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, COGNOME Rv. 281422 – 01; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta Caglio, Rv. 255477 – 01; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263162 – 01).
Detto principio va applicato anche nel caso di richiesta di revisione per contr tra giudicati. E’ stato invero condivisibilmente affermato che il giud sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può arrestarsi alla mera presa d’atto della irrevocabilità della pronuncia che avr introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti o del giudizio di condanna, ma richiede necessariamente una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 – 01). Si è infat precisato che qualora il “novum” posto a fondamento della relativa istanza s costituito dal contrasto tra giudicati, all’esame preliminare della Corte d’ap circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta è demanda la delibazione sommaria, seppur non superficiale, degli elementi addotti p capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindaca ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventual profili dì non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle alleg poste GLYPH a GLYPH fondamento GLYPH dell’impugnazione GLYPH straordinaria (Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, imputato G., Rv. 273228 – 01).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata si sottrae alle censure denunciat giudici di merito sottolineano infatti, in conformità ai principi sopra riport argomentazioni esaustive e coerenti e senza alcuna evidente illogicit insussistenza di una oggettiva incompatibilità tra i fatti accertati con la dì condanna del geom. COGNOME per il reato di falso e la sentenza di conda riportata dal ricorrente. In proposito, rilevano come la sentenza di condann COGNOME ( confermata sul punto, con la medesima motivazione, dalla Terza Sezione di questa Corte) ha escluso la buona fede del predetto valorizzando la deposiz del geom. NOME COGNOME indicato quale teste a discarico, il quale a dichiarato di aver informato l’imputato sulla impossibilità di ottenere il pe di costruire, sentendosi rispondere, testualmente ” non te la prendere, rivolgo ad un altro tecnico perché mi ha garantito che mi daranno il permess costruire”. La Corte potentina valorizza altresì un altro passaggio della se di cui si chiede la revisione, che, sempre in ordine alla esclusione della buo del ricorrente, sottolinea come fossero a conoscenza del Modeo tutte problematiche dello status urbanistico ed edilizio dell’area nel periodo 2006/ (sospensione delle DIA, ordini di demolizione, istanze in sanatoria), risultanti relazione del teste COGNOME responsabile dell’ufficio tecnico comunale). C sottolineato anche dalla Terza sezione di questa Corte, nelle fatti contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza so condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e da un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova d sussistenza del quale deve essere fornita dall’imputato, unitamente dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la nor violata GLYPH (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015 , GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 262443 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 5 – n. 12777 del 16/11/2018, COGNOME, Rv. 275996 – 03). Nella specie elementi evidenziati dalle sentenze di merito consentivano, in conformit principi esposti, di escludere la buona fede del ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tale contesto, può altresì essere esclusa la decisività della testimonianza resa dal teste COGNOME nel processo contro il geom COGNOME n corso del quale quest’ultimo aveva riferito di aver parlato non di impossibi ottenere i permessi, ma di ottenerli in tempi brevi. La valutazione prelim circa l’ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prov non può infatti prescindere da una comparazione tra le prove nuove e quelle acquisite e deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e, quindi, dal ri evidenti GLYPH segni GLYPH di GLYPH inconferenza GLYPH o GLYPH inutilità GLYPH della GLYPH prova GLYPH nuova ( GLYPH Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, GLYPH Buscaglia, GLYPH Rv. 273029 GLYPH -01; Sez. 5 – , n. 1969 del 20/11/2020, L, Rv. 280405 – 01). Orbene, il riferim
nel provvedimento impugnato, alle problematiche dello status urbanistico ed edilizio dell’area nel periodo 2006/2011( sospensione delle DIA, ordini demolizione, istanze in sanatoria), a conoscenza del Modeo, con il conseguente giudizio di esclusione della buona fede, rende conforme ai principi il giudizio d Corte potentina circa la inammissibilità della richiesta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma il 5 novembre 2024.