Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8591 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POZZUOLI il 29/04/1956
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME impugna per cassazione l’ordinanza della Corte d’appello di Roma del 16 maggio 2024, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 15 febbraio 2011, confermativa della sentenza del g.u.p. presso medesimo Tribunale del 12 febbraio 2010, divenuta dunque irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
2.Sono stati articolati, tramite difensore abilitato, due motivi di ricorso, entrambi a dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all’art. 630 comma 1 le del codice di rito, qui enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente si è doluto del giudizio d’inammissibilità fondato ritenuta prospettazione, a sostegno della richiesta, di presunte “prove nuove” già tutta valutate dalla medesima Corte d’appello in data 5 ottobre 2020 come inidonee a sorreggerne la fondatezza. In realtà, il ricorrente avrebbe presentato prova inedita, una sentenza della Cor di Cassazione, che avrebbe dovuto essere positivamente delibata unitamente alle altre prove, già sottoposte all’esame della Corte del giudizio rescindente. La decisione della Corte Cassazione sarebbe rilevante perché investirebbe la valutazione di complessiva credibilità del collaboratore COGNOME Francesco, che aveva reso dichiarazioni decisive nell’ambito del processo penale per associazione mafiosa definito nei confronti del Longobardi. La documentazione offerta attesterebbe l’impossibilità di contatti tra Longobardi e COGNOME NOME in ambito carcerario e il suo valore fondamentale avrebbe potuto essere suffragato dall’assunzione della deposizione del direttore dell’istituto penitenziario, illogicamente ammessa dalla Corte territoriale. COGNOME e Sarno non avrebbero potuto incontrarsi, perché detenuti in palazzine diverse del carcere dell’Aquila; Sarno era rimasto allocato nel predet istituto per soli 4 giorni perché meramente in transito; non sarebbe invece censurabile la sce di COGNOME di accedere, nell’ambito del procedimento penale per associazione mafiosa, al giudizio abbreviato, perché frutto di legittima strategia processuale, non incompatibile con legittima e autonoma facoltà di presentare prove nuove a discarico in sede di richiesta d revisione.
2.Con un secondo motivo, il ricorso ha lamentato l’inesattezza del rilievo sulla non pertinenz ai fini del decidere, della sentenza del giudice di legittimità, prodotta dalla difesa, rela dichiarazioni rese dal collaboratore della giustizia COGNOME COGNOME, principale font accusa nel processo penale di cognizione che aveva condotto alla condanna del richiedente. La pronuncia avrebbe messo in dubbio la valutazione di attendibilità del propalante con riferimento a “fatti avvenuti in un periodo storico strettamente correlato” a quello in colloca la vicenda oggetto della sentenza di condanna irrevocabile; sarebbe stata censurata la credibilità di COGNOME a riguardo del “duplice omicidio di NOME COGNOME e NOME COGNOME” e tale esito processuale influenzerebbe l’affidabilità di quanto da lui dichiar ritenuto determinante, a riguardo delle dichiarazioni sull’alleanza criminale tra Longobardi Sarno nell’ambito del procedimento penale condotto all’attenzione del giudice della revisione.
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.1 motivi possono essere trattati congiuntamente, perché strettamente connessi ed interdipendenti tra loro.
1.1. In primo luogo, come puntualmente sottolineato dall’ordinanza impugnata, COGNOME aveva già presentato istanza di revisione, fondata precipuamente sugli stessi elementi – costituiti da documentazione concernente la condizione detentiva del richiedente in regime previsto dall’art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario, soggetta a restrizioni inconciliabili perfezionamento, in tale sede intramuraria, di un’alleanza criminale con il clan COGNOME – ed in quella circostanza l’istanza era stata dichiarata inammissibile.
L’art. 641 del codice di rito stabilisce che l’ordinanza che dichiara inammissibile la richie la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata elementi diversi.
1.2. Secondo la prospettazione difensiva, il novum integrativo dei dati probatori incontrastabilmente già esaminati – anche nel processo di cognizione – e ritenuti, di per sé so inconferenti ai fini dell’introduzione della fase rescissoria della revisione, sarebbe cos dalla sentenza della Prima sezione di questa Corte n. 42518 del 2022, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’assise d’appello di Napoli del 2 febbraio 2021.
1.3. Orbene, devono essere suntivamente richiamate le coordinate interpretative in tema di sussistenza del presupposto di cui all’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., espressamente previ tra i casi di revisione delle sentenze di condanna irrevocabili alla luce dell’insegnament legittimità espresso dalla sentenza Sezioni Unite Pisano (n.624 del 26/09/2001, PG e PC in proc. Pisano), che costituisce tuttora la pietra miliare dell’approdo nomofilattico sul tema cui tracciato si sono inserite, con continuità, le pronunce successive.
L’istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, c consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando prio all’esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridi siffatta impostazione consegue che l’efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non p avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l’emergenza di elementi nuovi, estranei diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo.
Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) c proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanz
che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla ripar dell’errore giudiziario (S.U. cit., ibidem, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitament quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (sez. 2, n.18765 del 13/03/ Buscaglia, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778).
L’istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, d pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto “nuovo” deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270414, S.U. N. 6019 del 1993 Rv. 193421).
In riferimento alla regola di giudizio ed al protocollo esegetico rimessi al giudice revisione, quando la richiesta sia stata accolta sulla base dell’asserita esistenza di una pr nuova, il giudice deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasi e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuo elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in se favorevole alla prospettazione dell’istante sulla ponderazione delle prove a suo tempo raccolte I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persua congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rielaborazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione del nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quind identificare il tessuto logico-giuridico.
Nei termini illustrati, la comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola p nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in un prospettiva globale, l’attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Di guisa che il rappor prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione può essere più precisamente espresso in termini di riconsiderazione, valorizzandosi la funzione dinamica del complessivo giudizi probatorio conseguente all’introduzione del novum, superando un concetto di comparazione che rischia di evocare un confronto statico tra diversi fronti probatori.
Siffatta natura globale del giudizio di revisione si pone in linea di coerente sviluppo rispe parametri che governano la preliminare disamina di ammissibilità dell’istanza, che segna la prima fase di una progressione processuale eventuale ma, essenzialmente, omogenea, pur essendo i due momenti, anche se convergenti verso un medesimo risultato, distinguibili tanto su un piano logico tanto sotto il profilo diacronico.
La preliminare valutazione di resistenza del giudicato, rimessa alla fase c.d. rescindente (Se 3, n.15402 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266810), si sostanzia in un giudizio prognostico d affidabilità del novum e di resistenza del compendio già acquisito. Il giudice di merito, ne corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concre
sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta”, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazion preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capaci dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pu senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (sez. 5, n.15403 del 07/03/2014, Molin Rv. 260563; n. 1932 del 2000, Rv. 216893; n. 16293 del 2003, Rv. 224622).
1.4. Pertanto, anche nella fase c.d. rescindente, il giudice della revisione è chiamato eseguire una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasivi di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni fondamento della impugnazione straordinaria (sez. 5, n.1969 del 2020, L., Rv. 280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez. 1, n. 34928 del 2012, Conti Mica, Rv. 253437); deve dunque porsi attenzione al dato testuale dell’art. 631 cod. proc. pen., in virtù del quale: «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione de a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531».
1.5.Emerge di tutta evidenza, allora – incontestata, anche in considerazione della cita disciplina normativa, l’autonoma inidoneità degli elementi di prova già giudicati come privi autosufficienza da una pregressa ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza revisione – come la decisione della Prima sezione della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, per ritenuta carenza di motivazione, della sentenza della Corte d’assise d’appello Napoli del febbraio 2021, sulla scorta della necessità di una rivisitazione della credib intrinseca delle propalazioni rese dal COGNOME nell’ambito del diverso procedimento penale attinente a fatti diversi, non possa assurgere, neppure in astratto, al rango di “prova nuo meritevole di una complessiva rivalutazione della materia probante posta a fondamento della deliberazione irrevocabile di cui si discute, perché non possiede alcuna connotazione “dimostrativa”, per diversi ordini di ragioni. Per un verso, perché – come congruament osservato dalla Corte territoriale – la vicenda oggetto del processo in cui è intervenut pronuncia di annullamento è del tutto differente rispetto a quella di interesse e, pertanto, divergente valutazione giuridica attribuita da diversi giudici all’attendibilità delle dichi del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattual addebitate al medesimo imputato non potrebbe di per sé determinare neppure un contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di una decisione definitiva (in motivazione, se 5217 del 11/12/2020, COGNOME, che richiama sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260886); per altro verso, considerazione di valenza non meno dirompente ai fini del presente scrutinio, perché la delibazione sull’attendibilità del COGNOME in quel contesto è comun
tuttora sub judice, ben potendo il giudice del rinvio, che decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge e il non incorrere nel medesimo vulnus censurato dalla sentenza del giudice di legittimità, confermare il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, effettua precedenti gradi di merito, ovvero sindacarne, ritenuta superflua ogni incursione nel relati giudizio di affidabilità intrinseca, l’irrilevanza o ancora la recessività rispetto ad altri a elementi di prova.
Le argomentazioni del ricorso, sul punto, si rivelano assertive e prive di effica confutativa, perché si limitano a ripercorrere il contenuto degli assunti dati probator sostenerne, a torto nei termini enunciati, la rispettiva portata conducente ai fini disarticolazione del verdetto irrevocabile di condanna.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19/12/2024
Il Presidente