Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47891 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dalla Corte di appello di Potenza il 14 Marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata ex art. 630 comma 1 cod. proc.pen. da COGNOME, diretta ad ottenere la revisione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 18 Febbraio 2022 irrevocabile il 14 luglio 2022, che aveva affermato la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di calunnia commesso in Taranto il 2 Aprile 2015 ai danni di COGNOME NOME, per averlo falsamente accusato del reato di abuso d’ufficio per avere omesso i versamenti contributivi relativi al mese di novembre 2013.
2.Avverso il detto provvedimento ricorre il condannato tramite il suo difensore di fiducia deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione nonché erronea applicazione degli articoli 630 e 634 comma 2 cod. proc.pen. poiché i giudici della corte di appello hanno negato
il carattere di prove nuove agli elementi evidenziati nella richiesta di revision respingendo la predetta con motivazione apparente e viziata.
Il ricorrente osserva che la Corte di appello ha respinto la domanda di revisione escludendo che la perizia tecnica redatta e giurata dal ragionier NOME AVV_NOTAIO possa integrare una prova nuova ed affermando la manifesta infondatezza della richiesta.
Ma la Corte non si è confrontata con l’elaborato prodotto e non ha considerato che allo stesso erano allegati due documenti, acquisiti successivamente alla definitività della sentenza di condanna, a riscontro di richieste del condannato avanzate il 18 ottobre 2022 e il 31 ottobre 2022, che costituiscono comunicazioni di risposta alle missive legali inviate da COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, mentre la perizia allegata è stata redatta su quei documenti nuovi al solo fine di renderne comprensibile il contenuto tecnico ed il confronto con l’estratto conto contributivo informativo tratto dal sito dell’RAGIONE_SOCIALE I’l Aprile 2015.
Tramite questi nuovi documenti e la lettura comparata si può affermare che nel 2015 la documentazione in possesso di COGNOME riportava quanto da lui lamentato e attribuito a COGNOME e che solo successivamente, dopo il 12 maggio 2015, è intervenuto l’allineamento contributivo e il periodo riferito all’anno 2013 non è risultato coperto da
contributi solo in parte ma per intero.
Lamenta il ricorrente che la Corte non ha considerato che i detti documenti integrano una prova nuova che avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Occorre premettere che la revisione può essere richiesta “se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631”;inoltre “gli elementi in base ai quali si richiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531”. Da tale combinato disposto deriva il dovere del giudice al quale venga proposta una domanda di revisione di vagliare preliminarmente, attraverso un’operazione di prognosi astratta, se gli elementi offerti al suo esame siano caratterizzati dal requisito della novità e se siano rilevanti per ribaltare una decisione assistita d giudicato, considerando, sin da ora, che, in base al precetto dell’art. 637, comma 3, il proscioglimento non può essere pronunciato sulla sola base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Poiché, dunque, il requisito della novità della prova è richiesto quale condizione di ammissibilità della domanda, il giudice dovrà preliminarmente compiere un’indagine di tipo ricognitivo e comparativo tra le acquisizioni del giudizio di cognizione e gli elementi addotti dal richiedente, così da concludere tale fase con un apposito provvedimento nel quale esterni le valutazioni compiute, esplicitando le ragioni per cui la richiesta sia – ed in quali limiti – ammissibile, oppure
La giurisprudenza più autorevole ha poi affermato che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. (S U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002 ) Rv. 220443 – 01)
Tuttavia la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il c:ompendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere “esplorativo”). (Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 27/04/2016 Cc. (dep. 09/06/2016 ) Rv. 267067 – 01)
Tramite i nuovi documenti il ricorrente vorrebbe dimostrare la buona fede del condannato in ordine alla denunzia sporta ai danni della persona offesa, in ragione del possesso di un prospetto contabile che non indicava il versamento dei contributi per circa un mese nel 2013 , anno in cui era stato sottoposto a sospensione cautelare dal lavoro.
La sentenza definitiva aveva considerato l’esistenza di detto prospetto, allegato alla querela del condannato, ma aveva valorizzato l’atteggiamento colpevolista del condannato, desumibile dalle diverse denunzie-querele infondate sporte nei confronti del dirigente COGNOME, concludendo che COGNOME aveva colto l’occasione per denunziare quello che a suo giudizio non era frutto di un semplice ritardo dell’RAGIONE_SOCIALE, ma l’ennesima manifestazione dell’atteggiamento persecutori() del predetto che a giudizio del denunziante si inseriva in una più ampia condotta illegittima dello COGNOME.
La corte avrebbe dovuto verificare se i nuovi documenti allegati all’elaborato peritale fossero idonei a confutare tale aspetto della motivazione, il dolo di calunnia, considerato che l’estratto conto in possesso dell’imputato all’atto della querela riportava effettivamente una cesura nei periodi contribuitivi dell’anno 2013, ma al COGNOME si contestava di avere interpretato questo fatto come espressione di una volontà persecutoria a suo danno.
Va, tuttavia, osservato che la corte di appello ha ritenuto che la perizia e i documenti ad essa allegati non integrino una prova nuova tale da giustificare e scardinare il compendio probatorio su cui era fondato il giudizio di colpevolezza, con una motivazione eccentrica rispetto al tema sottoposto alla sua attenzione, affermando con motivazione apodittica e nella sostanza apparente che “gli elementi valorizzati dal difensore non sono dotati di idonea efficacia confutatoria, essendo emerso che il COGNOME, avendo a sua
disposizione il tabulato RAGIONE_SOCIALE relativo alla contribuzione afferente al suo rapporto di con lo COGNOME, fosse pienamente consapevole del fatto che, in seguito all’annullame della sanzione disciplinare, lo stesso COGNOME avesse provveduto alla reintegrazione contributi, con conseguente emersione della volontà del COGNOME di accusa quest’ultimo sapendolo innocente”.
Le argomentazioni formulate dalla corte territoriale non appaiono rispettose dei cano legge poiché non consentono di avere contezza del ragionamento logico che ha portat la corte a ritenere manifestamente inidonee a scardinare il giudicato le prove off sede di revisione, né espongono da quali elementi la Corte abbia tratto la convinz che COGNOME fosse a conoscenza che COGNOME avesse già provveduto alla reintegrazion dei contributi RAGIONE_SOCIALE, e non effettuano il necessario raffronto con il compendio proba già assunto e con l’iter argonnentativo della sentenza coperta da giudicato.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezio della Corte di Appello di Potenza che, valutato correttamente il perimetro del giudi verificherà l’idoneità delle prove oggetto di delibazione a confutarlo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello Potenza.
Roma 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
La Presidente