Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.L. RAGIONE_SOCIALE I nato al RAGIONE_SOCIALE omissis
avverso la ordinanza del 31/05/2024 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Milano, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 31/05/2024 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.6619/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano, emessa in data 29/09/2014, irrevocabile il 16/04/2014, con la quale costui era stato assolto dal reato di maltrattamento in quanto non imputabile per vizio totale di mente ai sensi dell’art. 88 cod. pen., con conseguente applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata di anni uno.
Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, sulla base di due motivi: con il primo eccepisce la violazione di legge (artt. 23 e 24 I.
D disposto d’ufficio
Da richiesta di parte
r
5iffiposto dalla legge0-)
87/1953 e art. 635 cod. proc. pen.) in ordine alla affermata irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen. nella parte i cui esclude le sentenze di proscioglimento dalle ipotesi previste dalla legge per accedere all’istituto della revisione; con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione circa l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE nuove prove (documentazione clinica) presentate dalla difesa.
Con memoria del 18/11/2924 il ricorrente evidenzia che, qualora la Corte di Appello competente avesse ritenuto insussistente il vizio di mente previamente riconosciuto nei confronti del P.L. escludendone la pericolosità sociale sulla base dei documenti allegati all’istanza di revisione, costui avrebbe avuto diritto di presentare richiesta di riparazione dell’errore giudiziario ex art. 643 cod. proc. pen.
Deve preliminarmente rilevarsi che non possono essere oggetto di valutazione la memoria e la documentazione inviate tramite pec del 9 novembre 2024 dalla parte personalmente, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 613 cod. proc. pen., in base al quale l’atto di ricorso, le memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione.
Con il primo motivo la difesa del ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude l sentenze di proscioglimento, con contestuale applicazione di una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale, dalle ipotesi previste dalla legge pe accedere all’istituto della revisione, rilevando che:
la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante la questione, senza una motivazione sul punto, nonostante la vicenda processuale del P.L. fosse fondata proprio sulla corretta applicazione della norma oggetto della censura di costituzionalità;
la violazione denunciata era stata prospettata in relazione agli artt. 3, primo comma, Cost. (per la disparità di trattamento dei cittadini in ordine alla preclusione all’esercizio di un diritto ai soggetti assolti con contestuale limitazione della propr libertà personale, a causa dell’applicazione di una misura di sicurezza detentiva), all’art. 13, primo comma, Cost. (per la limitazione della libertà personale, non garantita tramite l’istituto della revisione ai soggetti sottoposti a misura sicurezza detentiva), all’art. 24, primo, secondo e quarto comma, Cost. (per la conseguente compressione del diritto di difesa), all’art. 111, settimo comma, Cost. (per la diseguaglianza operata dall’art. 630 cod. proc. pen. tra un soggetto condannato ed altro assolto con applicazione di misura di sicurezza restrittiva della libertà personale);
la corte territoriale non aveva esaminato l’eccezione di costituzionalità per i profili evidenziati.
4.1. In effetti, la questione è stata definita in termini inadeguati dall’ordinanza impugnata, rilevandosi che “l’istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del solo giudicato di condanna”; che “tale rimedio non è normativamente previsto per le sentenze di proscioglimento quale quella emessa nei confronti del P.L. ‘; che “esigenze di giustizia sostanziale ed il portato, in fatto limitativo della libertà, del giudicato risultavano irrilevanti nel caso di spec (pag.2).
In realtà, l’eccezione mira a rimuovere proprio l’effetto preclusivo della norma, ritenuta dal ricorrente incostituzionale per il differente trattamento processuale riservato a soggetti sottoposti a misura privativa della libertà personale, in base non già ad una sentenza di condanna ma all’applicazione di una misura di sicurezza detentiva (nel caso di specie, ricovero in casa di cura e custodia), sì che la questione è all’evidenza rilevante: il numerus clausus di ipotesi previste dall’art. 630 cod. proc. pen. rende l’istanza proposta inammissibile ma il giudizio di costituzionalità ne consentirebbe l’inclusione, con la conseguenza che non può ritenersi – alla stregua del ragionamento circolare della corte di merito – che l’eccezione è irrilevante in quanto inammissibile.
4.2. Vero è, tuttavia, che l’eccezione stessa – riproposta in sede di legittimità – è manifestamente infondata e non giustifica il giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale.
Vanno a tal fine richiamati e ribaditi i principi espressi dalle sezioni unite (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627 – 01) che, inserendosi nel quadro dei principi delineati dalla Corte costituzionale, ha delineato l’istituto i oggetto, previsto unicamente in favore del “condannato”, stabilendo i limiti della estensione RAGIONE_SOCIALE categorie di soggetti per i quali la revisione dei giudicati penali è ammissibile, nell’intento di contemperare le esigenze di tutela dell’innocente senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o estinta – con l’interesse dell’ordinamento alla certezza e stabilità RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche; i tale contesto, si è esplicitamente osservato che un problema potrebbe in astratto porsi in riferimento all’impossibilità di esperire la revisione in caso di proscioglimento “in ipotesi conseguente ad un’amnistia oppure all’applicazione del perdono giudiziale, ovvero all’accertamento di difetto di imputabilità, e che pertanto postuli un quanto meno implicito accertamento di responsabilità”, dal quale “potrebbero conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato (ad esempio, l’applicazione di misure di sicurezza)” (§ 6).
NOME
La questione sollevata dal ricorrente era, quindi, ben chiara al giudice della nomofilachia che, tuttavia, non solo ha escluso la possibilità di estensione dell’istituto al caso in esame ma ha altresì ritenuto tale esclusione coerente con i principi dell’ordinamento interno, così come delineati alla stregua anche RAGIONE_SOCIALE indicazioni della Corte costituzionale (in particolare, Corte Cost. n.28 del 1969) e RAGIONE_SOCIALE fonti sovranazionali, poste a tutela dei diritti umani (in particolare, l’art VII Protocollo alla Convenzione EDU).
4.3. Le Sezioni Unite Milanesi, dopo avere esteso il rimedio della revisione anche alle sentenze dichiarative della prescrizione pronunciate dal giudice di appello, ove le stesse abbiano confermato la condanna al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili, hanno ritenuto, al contempo, che si possano far rientrare nell’orizzonte giuridico della revisione solo quelle decisioni che comunque si fossero pronunciate in danno dell’imputato prosciolto sotto il profilo dell’obbligo di risarcire i danni.
Il discrimen è stato individuato nell’accertamento sostanziale – non incidentale – della responsabilità, giacché, anche nel caso di una condanna ai soli effetti civili, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato, viene in rili una affermazione di responsabilità ad essa inscindibilmente collegata, per la identità del fatto storico costituente oggetto della duplice valutazione (agli effet penali e civili) e dei materiali probatori valutati, di tal che la condanna, p pronunciata ai soli effetti civili, si risolve in un’affermazione di responsabilità anche agli effetti penali (in tal senso, anche, in motivazione, Sez. 5, n. 24920 del 03/05/2022, Colò, Rv. 283529).
Con riferimento al caso in esame, se è indubbio che il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, a norma dell’art. 425 cod. proc. pen., solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all’imputato stesso (ex multis, Sez. 6, n. 38579 del 30/09/2008, Deidda, Rv. 241514), è altresì evidente che da tale accertamento non scaturisce una condanna ossia una pronuncia di colpevolezza al di là di là di ogni ragionevole dubbio, suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che la mancanza dello status di condannato preclude l’accesso alla revisione.
4.4. Va, infine, sottolineato, che le Sezioni Unite Milanesi, riprendendo le fila del discorso accennato al paragrafo 6, hanno affermato (§ 19) che un problema potrebbe in astratto porsi in riferimento all’impossibilità di esperire la revisione ne confronti di sentenze che abbiano dichiarato l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione senza contestualmente condannare l’imputato agli effetti civili: anche dal proscioglimento, in ipotesi conseguente ad un’amnistia oppure all’applicazione del perdono giudiziale, ovvero all’accertamento del difetto di imputabilità, e che pertanto postuli un quanto meno implicito accertamento di responsabilità,
potrebbero conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato (ad esempio, l’applicazione di misure di sicurezza).
È evidente che la risoluzione del problema, ove avvertito come tale dal legislatore, non può che essere demandata a quest’ultimo, posto che la attuale previsione dell’art. 629 cod. pen. – tesa a circoscrivere la legittimazione al ricorso per la revisione sulla base di un accertamento sostanziale sulla responsabilità penale che si traduca, comunque, in una pronuncia di condanna – non contrasta con i principi costituzionali e, in particolare, con l’art. 3 della Costituzione quanto la violazione del principio di uguaglianza deriva dal diverso trattamento riservato a situazioni che presentino analoghi profili di pregiudizio; se, infatti, pena detentiva che consegue alla condanna e la misura di sicurezza detentiva che deriva dal proscioglimento per difetto di imputabilità presentano evidenti analogie sul piano degli effetti sulla libertà personale, natura e funzione RAGIONE_SOCIALE stesse divergono nettamente (basti pensare al fine rieducativo della pena, previsto dall’art. 27 della Costituzione, conseguente ad una condanna, ed alla finalità preventiva della misura di sicurezza, ancorata ad una valutazione di pericolosità sociale, soggetta ad una periodica verifica di attualità, demandata al giudice di sorveglianza).
La giustificazione della discrasia è, pertanto, apprezzabile e non si traduce nella palese irragionevolezza prospettata dal ricorrente.
La manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità della istanza di revisione, assorbe le ulteriori doglianze oggetto del secondo motivo, relative alle nuove emergenze processuali e alla loro incidenza sul giudizio di non imputabilità.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento; emergono, invece, ragioni di esonero dal versamento della sanzione pecuniaria a favore della RAGIONE_SOCIALE, attesa la particolarità della questione sottoposta all’esame del giudice di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma il 27/11/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi ente