Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25109 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 08/07/1974
avverso l’ordinanza del 08/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le ccinclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in rubrica la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata da NOME COGNOME ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen. relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Taranto a seguito di giudizio abbreviato in dat 26 maggio 2021, con la quale il suddetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’a 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “perché quale candidato alle elezioni amministrative regionali svoltesi in Puglia nel 2015, prometteva a NOME NOME l’assunzione dei due propr figli NOME e NOME presso una ditta privata, ottenendo in cambio l’impegno da parte sua a dargli il proprio voto e quello dei suoi familiari nonché di procurargli il voto di altr anche attraverso l’utilizzo a titolo gratuito di un locale sito in INDIRIZZO che lo NOME allestiva come comitato elettorale del Mazzarano, promessa che il medesimo Mazzarano successivamente manteneva favorendo l’assunzione di NOME NOME, figlio di NOME NOME, presso la RAGIONE_SOCIALE, in Taranto il 31.05.2015″, e, per l’effe riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, è s condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa, sentenza confermata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto con pronuncia del 15 giugno 2022, irrevocabile il 4 maggio 2023.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME
2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art. 630, lett. c) e cod. proc. pen., per omesso accertamento di cause estintive, rilevabili ictu ocu/i, impeditive dell’accertamento principale nel merito afferente la dedotta falsità o l’esistenza di criminosi connessi all’alterazione delle registrazioni delle due conversazioni del 21.10.2017 del 13.1.2018.
Si duole la difesa che l’ordinanza impugnata non individui una ben precisa ipotesi di reato connessa alla manipolazione delle due conversazioni in questione ad opera del coimputato COGNOME. Rileva che COGNOME rilasciava dichiarazioni spontanee in data 22 marzo 2018, presentando poi querela il 26 aprile 2018, che le registrazioni prodotte da COGNOME sono stat estrapolate ad opera della P.g. il 23 marzo 2018 e che la consulenza tecnica di parte prodotta a fondamento della domanda di revisione relativa alla non genuinità e quindi alla manipolazione delle tracce sonore di dette registrazioni è del 21 ottobre 2024, data alla quale delitto di falsità in atti (o comunque il connesso reato di calunnia) era già estint prescrizione. Rileva la difesa che l’ordinanza ha omesso di uniformarsi al consolidato arrest
della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se per i fatti criminosi presupposti revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito, è lo stesso giudice della revisione che deve compiere un accertamento incidentale della falsità. Accertamento, che nel caso in esame è mancato.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 630, lett. c), cod. p pen. e motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alle sommarie informazioni – di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME raccolte in sede di indagine difensiva e poste a fondamento della domanda di revisione.
Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Potenza, le dichiarazioni di cui a dette informazioni non sono finalizzate esclusivamente a contestar l’attendibilità del teste COGNOME, ma a dimostrare la mancanza di corruzione elettorale, c inevitabile impatto di riflesso sulle dichiarazioni di COGNOME.
Il difensore chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Invero, è principio consolidato che, per pervenire ad un esito positivo del giudizio revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre og ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267067); e, inoltre, che l revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l’esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato a causa dell’insufficienza, dell’incertez o della contraddittorietà delle prove d’accusa, in quanto l’art. 631 esplicitamente richiama tu le formule assolutorie indicate nell’art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al cano di garanzia in dubio pro reo (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600 – 01).
Va, inoltre, osservato che in tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di all’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costit nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle gi acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiar mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatic azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, COGNOME, Rv. 236153 – 01).
La valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi
logici. Invero, il diritto alla prova deve essere valutato nei limiti delle ragioni pr processo revisionale per cui, ove le “nuove prove” risultino inidonee ad inficiare l’accertamen del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissi o rigettare la richiesta. Nel giudizio di revisione, però, non può mai costituire nuova prov testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate in occasione della sentenza sottoposta a revisione.
Tale ultima evenienza è quella che caratterizza parzialmente il caso di specie, atteso che la Corte di appello di Potenza ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione con riferime alle prove testimoniali “nuove” indicate dall’istante, sul rilievo che esse non possiedono alcu capacità di delineare un esito assolutorio dell’imputato perché mirano, in sostanza, a fondar un giudizio alternativo di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato NOME COGNOME, ampiamente vagliate nel giudizio di cognizione e validate dal contenuto delle registrazioni delle conversazioni del 21.10.2017 e del 13.01.2018 intercorse tra il predet p astore e il ricorrente.
Tale assunto decisionale è corretto alla luce della giurisprudenza sopra riportata, mentre rilievi difensivi di cui al secondo motivo di ricorso, come sopra riportati, che non escludono comunque le s.i.t., seppure di riflesso, inciderebbero sulla valutazione di attendibili Pastore, si rivelano infondati.
1.2. Sono, invece, fondate le doglianze di cui al primo motivo di ricorso.
Invero, sono censurabili le considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferiment contenuto delle indicate registrazioni, che il ricorrente ha posto in discussione, attrav l’istanza di revisione, sulla base della consulenza tecnica di un esperto in informatica forense prof. COGNOME il quale mediante l’utilizzo di nuove metodologie scientifiche avrebbe accertato la non genuinità, e quindi la manipolazione e l’alterazione delle tracce sonore del due conversazioni registrate, sì da escludere che esse possano essere validamente utilizzate a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del coimputato COGNOME
Al riguardo la Corte di appello di Potenza ha osservato che la menzionata consulenza, posta a base, come le s.i.t. sopra indicate, dell’istanza di revisione, non può essere considera come nuova prova riconducibile alla previsione dell’art. 630, lett. c), cod. proc. p trattandosi, invero, di produzione riconducibile alla previsione dell’art. 630, lett. d), codice (condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti), che presuppone, a pena di inammissibilità, l’allegazione di una sentenza irrevocabile che accerti la falsità dedotta, c espressamente previsto dall’art. 633 n. 3 cod. proc. pen., allegazione che nel caso in esame risulta assente. E da ciò ha fatto derivare l’ulteriore profilo di inammissibilità dell’is revisione.
Tale inquadramento normativo non è stato contestato dal ricorrente che, preso atto della corretta riferibilità all’art. 630, lett. d), cod. proc. pen. e del principio secondo ammissibile la richiesta di revisione che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stat pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto
reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull’esistenza dei f criminosi posti a fondamento della condanna, ha però richiamato il corollario pure affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il giudice della revisione può proceder un accertamento incidentale nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione s
intervenuta una causa estintiva che impedisce un accertamento principale nel merito ( si veda, per tutte, Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Omar, Rv. 245189); e ha invocato l’applicazione di
tale principio al caso di specie, considerato che il reato di falso inerente l’alterazione tracce sonore delle conversazioni registrate è ormai prescritto ai sensi dell’art. 157 cod. pen.
L’assunto difensivo è fondato, essendo il principio di diritto invocato – affermato recentemente anche da Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 – 01 – applicabile
alla fattispecie in esame, in ragione della cornice sanzionatoria edittale riferibile a astrattamente ipotizzabili e del decorso del tempo evidenziato in ricorso (oltre sei anni), con
conseguenza che spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all’accertamento della dedotta falsità che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun att
istruttorio, anche nella fase di valutazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 6
comma 1, cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per il giudi di revisione, nei limiti indicati in motivazione, alla Corte di appello di Catanzaro, indiv secondo i criteri di cui all’art. 11 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.