Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25787 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
Ritenuto in fatto
NOME COGNOME impugna per cassazione l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia del 16 marzo 2022, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte d’assise di Cremona del 26 febbraio 2009, confermata dalla Corte d’assise d’appello di Brescia del 12 febbraio 2010, divenuta irrevocabile in data 10 novembre 2010, che lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio pluriaggravato in danno del fra NOME COGNOME.
Sono stati articolati tre motivi di ricorso, tutti ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) c pen., qui enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.Con il primo motivo, il ricorrente si è doluto del giudizio d’inammissibilità fondato prospettazione, sorretta dalle prove nuove, della responsabilità penale di terza persona come autrice dell’omicidio, NOME COGNOME, sul presupposto che quest’ultima non fosse mai stata processata e condannata per il fatto illecito, avendo la difesa precedentemente chiesto, senza esito, alla Procura della Repubblica di Cremona e alla Procura Generale di Brescia la riapertura delle indagini in questa direzione.
2.Con un secondo motivo, il ricorso ha lamentato l’inesattezza del rilievo dell’inutilizza delle pur rilevanti dichiarazioni raccolte dal difensore a cagione del mancato rispetto d forme dell’art. 391 bis cod. proc. pen., poiché queste ultime, proposte nella fase d valutazione di ammissibilità dell’istanza di revisione, avrebbero dovuto rappresentare un “spunto” che il giudizio di revisione avrebbe poi potuto approfondire, nel rispetto delle no del codice di procedura penale.
3.11 terzo motivo, che ha investito la violazione dell’art. 634 cod. proc. pen., si è fondato critica dell’indebita anticipazione alla fase rescindente dei criteri di valutazione delle pro avrebbero dovuto trovare ingresso nella fase rescissoria.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5.11 difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria scritta, con cui ha insistito l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
1.Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princi diritto in subiecta materia, secondo i quali l’istanza di revisione non può mai poggiarsi sulla pretesa sussistenza di nuove prove dimostrative della responsabilità di un terzo per il fa oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, quando tale responsabilità non sia stata accertata nella pertinente ed autonoma sede processuale, anche a causa dell’insuscettibilità del giudizio di revisione a costituire strumento di accertamento probatorio di quest’ulti ancorchè meramente incidentale, salvo il caso in cui tale accertamento non sia impedito da ostacoli di natura formale, ovvero da una causa di estinzione del reato o da una causa di improcedibilità dell’azione penale (cfr. sul punto Cass. sez. 1, n. 36147 del 2004, Tabellini, 229583, secondo cui “l’istanza di revisione fondata sull’asserita responsabilità di un terzo inammissibile qualora tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente in mod definitivo, non potendo la responsabilità di quest’ultimo essere accertata incidentalmente in procedimento non svoltosi a suo carico.”.
E ancora cfr. Cass. sez. 1, n. 3556 del 1995, Pace, Rv. 202411, secondo la quale “l’istanza di revisione, fondata sull’asserita responsabilità di un terzo per il reato oggetto della sente condanna passata in giudicato, è inammissibile fino a quando tale responsabilità non sia stat accertata giudizialmente, salvo che l’accertamento non sia precluso da una declaratoria d estinzione del reato o da improcedibilità dell’azione penale. Il medesimo principio si trae da Cass. Sez. 6, n. 2082 del 1995, COGNOME, Rv. 204152).
2.11 secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha fatto puntuale applicazione dell’art. 327 bis cod. proc. pen. – l portata (comma 2) è estesa anche alla fase introduttiva del giudizio di revisione – che, pe svolgimento delle investigazioni difensive, richiama le forme stabilite nel titolo VI bis de quinto del codice di rito, ovvero le modalità di assunzione previste dall’art. 391 bis cod. pen., la cui violazione è sanzionata dal comma 6 dell’art. 391 ter cod. proc. pen. c l’inutilizzabilità assoluta.
Sul punto, si è del resto già espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha afferma principio secondo il quale “in tema di revisione, nella fase del giudizio sull’ammissibilità de richiesta il giudice non può esimersi dall’obbligo di apprezzare la manifesta inidonei inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, de elementi di prova attinti da un radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai una valutazione prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa richiesta di revisione. (Nella specie la Corte, dichiarando l’inammissibilità del ricor ritenuto che fossero inutilizzabili le nuove prove dichiarative poste a base della domanda
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revisione, in quanto fondate su “dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive” senza il ri delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall’art. 391 bis cod. proc. pen. i di documentazione delle investigazioni difensive).” (sez. 1, n. 45612 del 2003, COGNOME, Rv. 227131).
Sono state, dunque, correttamente valutate come travolte dal vizio di inutilizzabilità – e punto, i motivi di ricorso non contestano, nella sua valenza formale, la fondatezza del giudi della Corte – il colloquio videoregistrato tra l’AVV_NOTAIO e la sorella del condann l’assunzione delle dichiarazioni di costei all’estero, nelle forme di un’inammissibile risp spesso lapidaria, ad un “questionario” in patente violazione dell’art. 391 bis cod. proc. p peraltro priva di data; nonché le dichiarazioni del padre del condannato, raccolte all’est tramite un documento privo di data e di firma.
3.11 terzo motivo presta il fianco ad un pari giudizio di manifesta infondatezza, perché principio costante della giurisprudenza di legittimità che “in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli element addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricom prende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasivi di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni fondamento della impugnazione straordinaria” (Cass. sez. 5, n.1969 del 2020, L., Rv. 280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez. 1, n. 34928 del 2012, Conti Mica, Rv. 253437).
Anche sotto tale profilo, l’ordinanza della Corte territoriale, piana, logica, ampiamente moti ed in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte, ha argomentato che le prove testimoniali prospettate come “nuove” sono tutte qualificabili come “indirette” perché relati circostanze apprese da un terzo, COGNOME, il quale – peraltro – non sarebbe direttamente conoscenza dei fatti ma avrebbe, a sua volta, ricevuto una confidenza da colui che viene indicato come l’autore dell’omicidio ed ha comunque già anticipato che non avrebbe inteso confermarlo (pag.3 ord. impugnata).
Il quadro così delineato sottrae, all’origine, ogni portata “disarticolante” del giudi condanna alle dichiarazioni – come detto, affette di per sè da inutilizzabilità patologic NOME COGNOME e di NOME COGNOME, le quali – in ogni caso – sarebbero regolate dall disciplina di cui all’art. 195 cod. proc. pen., che renderebbe necessaria un’ulteriore at istruttoria, atta a sondarne la credibilità.
E tanto si porrebbe in contrasto coi principi più volte affermati dalla giurisprudenz di legittimità, secondo i quali “in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idone ribaltare il giudizio di colpevolezza dell’imputato” (Cass. sez. 2, n. 18765 del 13/3/18, Buscaglia, Rv. 273028; cfr. anche Cass. Pen. sez. 5, 7.3.2014 n. 15403, Molinari).
Analogamente, sono immuni da ogni possibile censura le considerazioni sull’inconsistenza dimostrativa dell’elaborato del prof. COGNOME, che esprime un parere personale sui pro culturali dell’etnia del contesto in cui sarebbe maturato l’omicidio e del memoriale condannato, di natura autoreferenziale e privo di riscontri, redatto nel 2013, tardivamen dopo il silenzio mantenuto nei due gradi del giudizio di cognizione.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3/5/23
Il Presidente