Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 634, cod. proc. pen., la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell’art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., nell’interesse COGNOME NOME, con riferimento alla sentenza della Corte d’appello di Messina, con la quale era stata confermata la condanna di costui per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore COGNOME NOME.
La difesa del condanNOME ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla negata rilevanza scriminante delle nuove prove allegate. Secondo il deducente sarebbe errato l’approccio ermeneutico dei giudici di merito, avendo costoro omesso di considerare le sentenze che hanno definito il giudizio, con le quali, a suo dire, sarebbe stato svolto u ragionamento logico-deduttivo per tentare la ricostruzione dei fatti che però non aveva tenuto conto della materiale utilizzabilità della scala ritrovata sul luogo dell’incidente, le nuove prove essendo intese a dimostrare che lo
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strumento non poteva essere adoperato se non previo ancoraggio, punto sul quale il giudice della revisione avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo dedotto.
In linea generale, in tema di revisione, le prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relati istanza, sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ‘ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condanNOME, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’erro giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; sez. 6 n. 20022 del 30/1/2014, Rv. 259778; sez. 5, n. 12763 del 9/1/2020, COGNOME, Rv. 279068).
Inoltre, si è pure riconosciuto che tra tali prove figurano anche elaborati tecnici, incidenti su un tema già devoluto e oggetto di indagine, a condizione però che si fondino su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592-01), suscettibili di fornire cioè risultati più adeguati atti a superare i criteri adottati in precedenza (sez. 6, n. 34531 del 4/7/2013, COGNOME, Rv. 256136-01).
Sotto tale profilo, dunque, la censura è addirittura manifestamente infondata, non avendo la parte neppure allegato che le tecniche impiegate dal consulente per stabilire l’inidoneità della scala ad essere utilizzata senza Il suo previo ancoraggio fossero sconosciute all’epoca in cui fu avviato il procedimento conclusosi con la sentenza di condanna per omicidio colposo ai danni del lavoratore COGNOME. La stessa, inoltre, non tiene in debito conto il tenore della decisione censurata che, correttamente evocato il principio di diritto sopra richiamato, ha dato conto del fatto che I tema dell’avvenuta utilizzazione della scala aveva formato oggetto del giudizio, per come affermato nello stesso ricorso, avendo la difesa censurato, infatti, la conforme affermazione dei giudici territoriali, rilevandone un salto logico sul punto specifico, con ciò confermando che il tema aveva costituito oggetto dello scrutinio di merito.
Irrilevante, date tali premesse, è l’ulteriore argomento con il quale, a fronte dell’indebito, quanto inutile , operato raffronto tra la prova allegata e il compendio a suo tempo posto a base della condanna (c.d. prova di resistenza), si è rilevata l’estraneità di tale comparazione inerente all’effettiva capacità delle allegazioni difensive a travolgere il giudicato, trattandosi di inammissibilità pronunciata ai sensi dell’art. 634, cod. proc. pen.
Trattasi, infatti, di un passaggio errato dell’ordinanza impugnata che, tuttavia, giustifica solo il giudizio di infondatezza del ricorso, trattandosi di delibazione estranea alla verifica di cui all’art. 634, cod. proc. pen., pur ribadendosi che l’argomento è del tutto ultroneo e tal, comunque, da non disarticolare la decisione censurata.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente a I pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 8 ottobre 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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Sa/vatcfre Dovere
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