Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5170 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il 20/02/1988
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto la revisione della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, in data 8 luglio 2020, che aveva confermato la pronuncia, emessa in esito al primo grado del giudizio, con cui era stato condannato alla pena di anni 8 mesi 4 di reclusione perchØ ritenuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di plurime cessioni di sostanza stupefacente.
A ragione della decisione la Corte territoriale osserva che non sussiste l’invocata ipotesi di revisione prevista dall’art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Il condannato non ha, infatti, indicato, così come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, le caratteristiche scientifiche della nuova tecnica di ascolto che consentirebbe, con riferimento a piø ‘frasi chiave’, una trascrizione delle conversazioni intercettate diversa rispetto a quella posta a fondamento della condanna (in particolare delle conversazioni aventi numero NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, e 8985); non ha nemmeno chiarito se si tratta di una tecnica già esistente ed operativa all’epoca di celebrazione del processo di cognizione.
In difetto di tali allegazioni, l’istanza, sia con riferimento al tema dell’identificazione in Aquino quale autore delle condotte illecite sia con riferimento all’attinenza dei dialoghi al commercio di sostanza stupefacente, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento critico di emergenze già vagliate in sede di cognizione e non nell’indicazione di fatti nuovi conoscibili solo grazie alle nuove metodologie.
Ricorre Aquino, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando due motivi.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
2.1. Con il primo motivo, riferito al reato di detenzione e cessione di stupefacenti, denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. a), c) ed e) cod. proc. pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. c) 631 e 634 cod. proc. pen.
Evidenzia che la Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui una delle conversazioni intercettate, la n. 8229, pur attestando dati identificativi dell’autore del reato-scopo per cui Ł intervenuta condanna – soggetto ‘sposato’ di nome ‘NOME‘- del tutto incompatibili con NOME, non rappresenti, alla luce delle conferme rinvenibili nella documentazione allegata una prova nuova idonea ad incidere significativamente sulla decisione di condanna.
E’ approdo pacifico della giurisprudenza che sono ‘prove nuove’ anche quelle acquisite nel giudizio ma non valutate, neanche implicitamente, purchØ non dichiarate inammissibili o ritenute superflue.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sufficiente per escludere il requisito della ‘novità’ la circostanza che conversazione era stata valutata per altri computati; non ha, invece, preso in considerazione il dato pacifico che essa non era stata valutata, neanche incidentalmente, con riferimento al tema, pur devoluto con l’atto di appello, della identificazione di COGNOME Domenico nella persona indicata con il nome di ‘NOME‘.
Erroneamente interpretando i limiti del giudizio di ammissibilità dell’istanza di revisione, la Corte di appello, anzichØ limitarsi a valutare l’astratta capacità demolitoria del giudicato da parte della prova nuova, alla stregua della mera rappresentazione contenuta nell’atto introduttivo, si Ł spinta fino ad escludere la l’idoneità dimostrativa della prova dedotta, per di piø ignorando la forza disarticolante in tema di identificazione dell’autore del reato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. a), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. c) 631 e 634 cod. proc. pen.
Lamenta che l’ordinanza impugnata muove dall’erronea premessa che non possa rappresentare prova nuova una tecnica di trascrizione, diversa e piø innovativa rispetto a quella utilizzata nel processo di merito, i cui esiti sono idonei a scardinare l’accertamento della sentenza di cui Ł chiesta la revisione.
Il carattere innovativo della trascrizione Ł stato escluso senza confrontarsi con le indicazioni contenute nell’istanza di revisione con espresso rinvio alla relazione di consulenza tecnica allegata. In quest’ultimo atto Ł stato spiegato che le tecnologie utilizzate, piø perfezionate rispetto quelle esistenti all’epoca in cui si Ł celebrato il giudizio di cognizione, consentono, diversamente dall’ascolto puro, attraverso ‘il rapporto segnale rumore e l’analisi delle frequenze e delle formanti’ di pervenire ad una trascrizione piø fedele e nel caso concreto ad un risultato probatorio che, valutato insieme con la prova nuova offerta per il reato scopo, Ł idoneo, quanto meno nella prospettiva del giudizio di preliminare ammissibilità dell’istanza, a scardinare il giudizio di responsabilità anche per il reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure dedotte in entrambi i motivi, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono infondate sicchØ il ricorso deve essere rigettato.
In premessa, va ricordato che l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non Ł stato rilevato o non Ł stato dedotto, o addirittura propugna una diversa valutazione delle prove raccolte, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze
di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un’inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, i quali debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasello, Rv. 226291).
1.1. L’art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. permette la richiesta di revisione se, dopo la condanna, sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 cod. proc. pen. (quindi, a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.).
E’ noto che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l’una rescindente e l’altra rescissoria: la prima Ł costituita dalla valutazione – che avviene “de plano”, senza avviso al difensore o all’imputato della data fissata per la camera di consiglio – dell’ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l’osservanza delle norme di legge, nonchØ che non sia manifestamente infondata; la seconda Ł, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all’accertamento e alla valutazione delle “nuove prove”, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli.
Se Ł evidente che i criteri di valutazione delle prove nuove o sopravvenute sono differenti nelle due fasi, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in sede di valutazione sull’ammissibilità della richiesta, la consistenza delle prove dedotte come nuove ovvero sopravvenute deve essere comunque oggetto di vaglio: si Ł, invero, affermato che, per l’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, COGNOME, Rv.256157).
In questa prima fase, la Corte d’appello ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, riguardo all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento.
Sotto il profilo della valutazione dell’istanza di revisione, la giurisprudenza di legittimità ha piø volte chiarito che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta fondata sull’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029; Sez. V, n. 11659 del 22.11.2004, Rv. 231138; Sez. I, n. 34928de1 27.6.2012, Rv. 253437; Sez. VI, n. 20022 del 30.1.2014, Rv. 259779).
1.2. Su tali basi, si Ł chiarito che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, dovendosi intendere per “prove nuove” «non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchØ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice» (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 279068; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372; Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 264003), possono venire in considerazione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche le prove che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4 n. 28724 del 14/07/2021, Rv. 281740), ma non quelle che costituiscono una mera diversa
valutazione tecnico scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 5 n. 44682 del 08/10/2021, Rv. 282249).
1.3. In quest’ottica si Ł affermato che anche una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, quando risulti fondata su metodologie piø raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/2/2017, COGNOME, Rv. 269460 – 01) o quando siano suscettibili di fornire risultati piø adeguati (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256599; Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 256136).
Qualora la richiesta di revisione sia fondata su una prova scientifica il necessario vaglio circa la sua ‘novità’ deve articolarsi in cinque diversi momenti: a) l’apprezzamento della novità del metodo introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l’applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta (Sez. 1, n. 15139 dell’8.3.2011, COGNOME, Rv. 249864 – 01).
Ne segue che anche il dato dell’individuazione, attraverso nuove tecniche di ascolto e trascrizione delle conversazioni intercettate, di nuove espressioni, in precedenza rimaste ignote, tratte dalle stesse intercettazioni, al pari dell’attribuzione di espressioni e frasi dal contenuto significativo differente da quello apprezzato nel giudizio di merito, costituiscono elementi di novità che non possono essere riduttivamente catalogati come alternative interpretazioni dello stesso elemento di prova.
L’ordinanza impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di revisione, ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati
2.1. In esito ad una valutazione strettamente ancorata alla prospettazione sviluppata nell’istanza, ha evidenziato che il condannato non aveva chiarito quale fosse il connotato di ‘novità’ della tecnica adoperata per l’ascolto e la trascrizione delle conversazioni ed in che misura essa consentiva di pervenire, attraverso il miglioramento dell’ascolto, ad un risultato piø attendibile rispetto a quello acquisito nel giudizio di cognizione, peraltro celebratosi nel 2017, quindi in epoca recente.
La Corte distrettuale correttamente non ha considerato sufficienti le precisazioni contenute nella relazione scritta di consulenza allegata osservando che tale documento si limitava a descrivere la tecnica utilizzata per procedere alla nuova trascrizione senza, tuttavia, porla in relazione con quella utilizzata nel processo di cognizione al fine di evidenziarne le differenze e, quindi, consentire di saggiare l’evoluzione intervenuta nella captazione e trascrizione dei dialoghi intercettati così come richiesto dalla giurisprudenza citata in premessa.
Peraltro, il ricorso Ł sul punto altresì privo di specificità, in quanto non deduce alcunchØ sul tenore disarticolante delle trascrizioni delle intercettazioni, e sulla loro incidenza sul complessivo compendio probatorio che ha fondato la condanna per il reato associativo e per il reato-fine.
Come si evince dall’ordinanza impugnata e dalle sentenze in atti, le prove a carico erano, infatti, costituite non solo dalle conversazioni interessate alla nuova trascrizione, ma da un piø ampio compendio probatorio.
L’affermazione di responsabilità sia per il reato associativo sia per i reati scopo Ł stata fondata su una serie di conversazioni – analiticamente richiamate e valutate da p. 73 a p. 83 della sentenza di cui Ł stata chiesta la revisione – considerate dimostrative, anche grazie ai riscontri provenienti
dall’attività investigativa, di ‘reiterati viaggi’ di Aquino ‘verso la Sicilia, in compagnia di Cannizzaro, e la Puglia per l’acquisto di cocaina nonchØ del suo ‘coinvolgimento nelle vicende associative’ (cfr. sentenza n. 2640 del 23/09/2021 della Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione che ha definito il giudizio).
2.2. Quanto, infine, alla conversazione intercettata in grado potenzialmente di modificare il giudizio sull’individuazione dell’odierno ricorrente quale autore dei reati per cui Ł intervenuta condanna, la Corte di appello ha escluso la sua natura di ‘prova nuova’ sulla base dell’ineccepibile osservazione che essa faceva parte del compendio probatorio in concreto valutato nel processo cumulativo definito dalla sentenza irrevocabile di condanna di Aquino. Non a caso alcuni dei rilievi dedotti da Aquino nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui Ł chiesta la revisione facevano espresso riferimento a tale conversazione (si legge nella parte della citata sentenza quinta sezione penale dedicata all’esposizione dei motivi che Aquino, tra l’altro, lamenta non esservi traccia ‘del riferimento ad NOME NOME, e l’allusione a tale “NOME” non può esser riferita ad NOME, in quanto il nome di battesimo dello stesso Ł NOME, e come emerso dal resto delle conversazioni intercettate viene indicato con i diminutivi di Mi, Mimmo, Mico, ma mai Basilio’).
Con tale censura l’istante finisce, pertanto, per chiedere una non consentita rilettura valutativa di un elemento di prova già apprezzato, che Ł operazione estranea ad un mezzo straordinario di impugnazione, quale Ł la revisione.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME