Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 778 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 16/04/1961
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente Avv. NOME COGNOME ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME Mic di revisione della sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte di app di Napoli in ordine al reato di cui all’art. 372 cod. pen., aggravato ai sensi 416-bis.1 cod. pen., che aveva confermato la decisione di primo grado condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronuncia divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazi del 13 febbraio 2020; COGNOME era stato condannato per avere, in concor con COGNOME NOME, capo dell’omonimo clan camorristico, organizzato una fals testimonianza di COGNOME NOME (già giudicato in altro procedimento) pe favorire il COGNOME ad introdurre nel corso di altro procedimento un falso preordinando a tale fine le domande poste dall’avv. COGNOME; in partico la falsa testimonianza resa da COGNOME nel corso di un processo in cui COGNOME veniva accusato di avere compiuto una estorsione ai suoi danni, aveva la fina di creare un alibi per i fatti onnicidiari di cui si era reso responsabile commessi lo stesso giorno della denunciata estorsione.
A seguito di ricorso, la Sesta sezione di questa Corte annullava la sudd ordinanza, in quanto la Corte di appello di Roma non aveva adeguatamente motivato in ordine alle nuove prove costituite da due missive inviate da La T a Mandara datate 7 e 16 novembre 1999 e dal verbale di interrogatorio reso La Torre il 18 febbraio 2018; la Corte di appello di Perugia, quale giudi rinvio, rigettava l’istanza di revisione, ritenendo che la produzione del lettere fosse stata già ritenuta irrilevante e che comunque l’unica lettera p (quella del 16 novembre 1999) non avesse particolare valore probatorio, e c nell’interrogatorio COGNOME avesse reso una generica ritrattazione.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME premettendo che con memoria scritta era stata eccepita l’incompeten funzionale della Corte di appello di Perugia in quanto il processo madre -ogg dell’istanza di revisione- vedeva tra i capi in contestazione anche quelli alle ipotesi di calunnia e diffamazione poste in essere ai danni del dott. NOME Cantone e del dott. COGNOME COGNOME, procedimenti che erano sta successivamente stralciati ed inviati al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 1 proc. pen.; era quindi evidente che il procedimento di revisione si sarebbe s nell’ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte di appello esercitava le proprie funzioni il dott. COGNOME l’oggetto della contestazi reato di calunnia erano proprio le dichiarazioni rese da COGNOME, che era condannato per calunnia ai danni del dott. COGNOME la difesa osserva che COGNOME, nelle dichiarazioni successive alla sentenza emessa dalla Corte di appel Napoli, aveva precisato che le sue affermazioni rese in dibattimento a caric
COGNOME gli erano state dettate ed erano state raccolte proprio dal Cantone; ulteriore rafforzamento all’ipotesi di parzialità della giurisdiz rinvenivano anche nelle dichiarazioni rese da COGNOME COGNOME che aveva accusato il dott. COGNOME di gratuite pressioni durante i suoi interrogatori accusare l’avv. COGNOME
Sul punto -prosegue il difensore- la motivazione della Corte di appello illegittima e non aderente alla realtà processuale, considerato che era stata allegata l’ordinanza della Corte di appello di Roma che, accogliendo l’eccezi della Procura generale ex art. 11 -bis cod. proc. pen., aveva inviato gli atti non a Perugia, ma a Firenze, precisando che nell’ufficio giurisdizionale di Per esercitava le sue funzioni il dott. COGNOME l’errore di diritto contenu sentenza della Corte di appello di Perugia consisteva nell’aver ritenut l’incompetenza funzionale sia equiparabile all’inosservanza delle regol condotta anziché una vera e propria violazione del precetto costituzionale stab dall’art. 111 Cost.; appariva quindi illogica e contraddittoria la motivazi punto offerta dalla sentenza impugnata laddove aveva confuso la competenza senza indicare che si trattava di quella funzionale, ritenendola intempe improponibile per difetto di connessione e non eccepita ex art. 625-bis cod. proc. pen. o con altro mezzo impugnatorio (senza specificare quale).
1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen quanto la Corte di appello aveva travisato il vero significato dell’apprezzamen prova nuova rispetto alle lettere del 7 e del 16 novembre 1999: il contenuto due lettere faceva emergere chiaramente che COGNOME aveva architettato dichiarazione per tenere fuori Mandara dalla partecipazione alla sua associazi criminale ed era evidente che il contenuto delle lettere non era mai valutato: non si comprendeva come la Corte di appello potesse aver ritenu irrilevanti le due lettere senza averne mai preso visione o chiesto l’acquisiz una copia non avendole rinvenute nel fascicolo processuale, ovvero rigettat richiesta di acquisizione originale per poi lamentarsene della presenza.
Il difensore rileva che lo stesso errore di diritto era stato operato dal di appello nella valutazione dell’interrogatorio del 18 febbraio 2018; la Co appello aveva rigettato l’escussione di COGNOME e ripercorso la stessa motiva delle sentenze oggetto di revisione “al fine di evitare scandali come sugg dalla Procura Generale che prima si oppone all’escussione del Mandara ex ar 391-bis rappresentando la sua imminente escussione in sede di revisione per p opporsi alla sue escussione ai fine di evitare problemi reputazionali a qu collega” (pag.11 e 12 ricorso); in altri termini, la valutazione delle du specifiche (lettere e interrogatorio di COGNOME), demandata al giudice del r era stata dalla Corte di appello totalmente omessa in quanto non facente p del corredo probatorio del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, l’art. 627 cod. proc. prevede espressamente che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussion sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, affermando così cristallizzazione della competenza dopo il rinvio della cassazione, salvo il ri all’art. 25 cod. proc. pen., a norma del quale tale competenza può essere ri in discussione soltanto in presenza di “nuovi fatti” che, nel caso in esame sono stati neppure prospettati; in altri termini, la sentenza di annullamento quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attr della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei c per la sua individuazione, stante il disposto dell’art. 627, comma primo, proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata; ne consegue che designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modif quand’anche risulti effettuata in violazione della legge. (vedi Sez. 5, n. 137 06/11/2008, Rv. 243592; Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Rv. 265516).
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, per quanto riguarda le letter noto che è inammissibile una diversa valutazione sulla rilevanza delle pr richieste nel precedente giudizio, potendovi, per contro rientrare le prove nu sopravvenute; in altri termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi prove nuove sia le preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisi non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichia inammissibili o ritenute superflue dal giudice; nel caso in esame, la Cor appello ha dato atto che l’irrilevanza probatoria delle lettere era stata già dalla sentenza di appello, e che questa Corte, a pag.20 della sentenza d febbraio 2020, aveva ritenuto corretta la mancata ammissione di tali pr documentali; il motivo è, pertanto, inammissibile.
Relativamente all’interrogatorio di COGNOME, premesso che si tratta di “istanza di essere interrogato” (pag. 12 sentenza impugnata), si deve ril che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata co risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, sol valutata immune da profili di inaffidabilità, come accaduto nel caso in esam Corte di appello, infatti, con ragionamento logico ed immune da censure, ritenuto che la ritrattazione di COGNOME contenuta nell’interrogatori estremamente generica, e fatta quando ormai il reato di calunnia eventualmen commesso da COGNOME nei confronti di COGNOME era ormai prescritto; si de inoltre rilevare come il motivo di ricorso sia estremamente generico, senza a confronto con la motivazione della Corte di appello; anche tale motivo pertanto, inammissibile.
wr.’
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell”art. 616 cod. proc. pen; %con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dlella Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Quanto alla memoria presentata, si deve ribadire che, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originar l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024