Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 19 aprile 2007, che aveva condannato il predetto alla pena dell’ergastolo perché ritenuto colpevole del duplice omicidio COGNOME e di alt fatti connessi.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 630 lett. c) e 631 cod. proc. pen. per avere la corte di appello errato valutazione del nuovo materiale probatorio compiendo errori sia nella ricostruzione del fatto sia in diritto, quanto al contrasto tra il contenuto delle prove. In particolare, si lamentav doveva essere data rilevanza alle prove nuove pur relative solo ad alcuni capi di imputazione, che vi era specifico interesse a censurare l’attendibilità delle dichiarazioni del collabora COGNOMECOGNOME che le prove nuove raccolte nel corso di separati giudizi nei riguardi di altri coimpu
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dei medesimi episodi, costituite dalle dichiarazioni di altri collaboratori (COGNOME, COGNOME), determinavano l’inconciliabilità tra la ricostruzione del fatto effettuata con sentenza di condanna e quanto dai predetti invece riferito, e, ciò, con particolare riferimento a ruolo svolto dall’imputato nella consumazione dell’agguato omicidiario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero il giudice dell’istanza di revisione, con valutazione esente dalle lamentate censure, ha proceduto ad un completo ed approfondito esame delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME che si assumono decisive, riportando ampi stralci della deposizione resa nel separato dibattimento (vedi pag. 9 ordinanza impugnata), escludendo che, dalle dichiarazioni dello stesso, potesse escludersi la partecipazione del COGNOME alla commissione del duplice omicidio e, sottolineato come, a fronte di un dato privo di certezza ricavabile dal prova nuova posta dall’istante a fondamento della richiesta, nel giudizio definitivo fossero gi stati valorizzati ulteriori e specifici elementi di prova a carico del ricorrente costitu contenuto di alcune conversazioni intercettate, riferite al fatto ed alla partecipazione ad un riunione preliminare il duplice omicidio che ne denotava, comunque, il pieno coinvolgimento nel gravissimo episodio. Così che, indipendentemente dal ruolo assunto, se di esecutore materiale ovvero di concorrente morale, la partecipazione ai fatti risulterebbe comunque riscontrata.
Al proposito va ricordato come , secondo il costante orientamento della corte di legittimità in tema di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove testimoniali av natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Rv. 277072 – 01).
Nel caso in esame, detta operazione appare essere stata esattamente compiuta dal giudice della corte di appello che ha valutato l’incidenza del nuovo compendio probatorio relativo alle dichiarazioni assunte nel separato dibattimento, escludendone l’incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza già definito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME COGNOME /