Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31779 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, n. in Nigeria DATA_NASCITA
NOME, n. in Nigeria DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 1093/23 Corte di appello di Caltanissetta del 09/11/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; sentiti per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’av
NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di revisione, proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 21/05/2018, divenuta irrevocabile il 02/04/2021, con cui i predetti sono stati ritenut responsabili del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazione alla riten loro partecipazione all’organizzazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e in particolare alla relativa articolazione territoriale denominata RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati attraverso il loro difensore, formulando i motivi di censura di seguito indicati.
2.1. Ricorso NOME
Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 629 e 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione alla sentenza della Corte di Assise di RAGIONE_SOCIALE del 8/11/2019 confermata in appello ed in sede di legittimità, che ha sancito:
l’assoluta inattendibilità dei collaboratori di giustizia NOME e NOME COGNOME sulla base delle cui dichiarazioni il G.u.p. aveva fondato la pronuncia di condanna;
l’inesistenza nel territorio italiano di una specifica struttura unitar costituente articolazione locale (cd. Zone) dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’esclusione dell’esistenza e dell’operatività di una specifica cellula locale operante a RAGIONE_SOCIALE (cd. RAGIONE_SOCIALE).
2.2. Ricorso COGNOME
Con un unico articolato motivo, tale ricorrente formula censure praticamente sovrapponibili a quelle sopra esposte, di cui chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
2. La richiesta di revisione respinta dalla Corte territoriale si fonda sull circostanza che le sentenze di merito Corte di Assise di RAGIONE_SOCIALE 08/11/2019 e Corte di Assise di appello di RAGIONE_SOCIALE 15/03/2022, emesse nel parallelo giudizio a carico di coimputati degli odierni ricorrenti, accusati di avere ricoperto ruoli vertice nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esame, non solo hanno prosciolto gli imputati per assoluta inattendibilità delle fonti testimonia d’accusa, ma hanno addirittura escluso l’esistenza nel territorio italiano di una specifica struttura unitaria costituente articolazione locale (cd. Zone) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, della quale è stata parimenti esclusa l’esistenza di una cellula locale ubicata in RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE.
A tali pronunce si deve aggiungere quella emessa da questa Sezione Sesta, sent. n. 1444 del 21/02/2023, PG in proc. e COGNOME, non mass. che ha sancito l’impossibilità di ricondurre automaticamente la cellula territoriale denominata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti sono stati condannati in giudizio abbreviato in quanto partecipi della RAGIONE_SOCIALE Axe attraverso la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza è stata o esclusa o quantomeno non correlata alla RAGIONE_SOCIALE Axe da altre pronunce ed i cui presunti capi sono stati, comunque, assolti.
Nel respingere l’istanza di revisione la Corte territoriale ha fatto ricorso al noto argomento della diversa valutazione, nei distinti procedimenti, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con conseguente differente giudizio relativo alla prova circa l’esistenza dell’articolazione palermitana dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento RAGIONE_SOCIALE.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione è, infatti, ferma nell’affermare che in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipe dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, divers regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (ex pluribus tra le più recenti v. Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317)
Se dunque risulta assodato che nessuna delle sentenze citate ha messo in dubbio né ha escluso l’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è altrettanto pacifico che i ricorrenti sono stati condannati per averne fatto parte in quanto membri del cd. RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza o quanto meno la cui riconducibilità alla RAGIONE_SOCIALE è stata, come anzidetto, esclusa con il conseguente proscioglimento dei dirigenti.
Premesso che questa stessa Sezione ha deciso in maniera diversa ricorsi proposti avverso pronunce relative ad istanze di revisione riferite alla medesima vicenda sostanziale, è nondimeno evidente che le citate pronunce delle Corti di assise di RAGIONE_SOCIALE costituiscono il portato diretto di una valutazione di totale inattendibilità delle fonti probatorie testimoniali d’accusa, sì da indurre il Colleg ad esprimere un giudizio di sostanziale falsità di quegli elementi di prova.
Non mancano, infatti, anche nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità pronunce che, operando un distinguo rispetto al prevalente orientamento interpretativo, hanno affermato che ai fini dell’accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 214002).
In un passaggio della pronuncia della Corte di Assise di appello di RAGIONE_SOCIALE del 15/03/2022 riportato per esteso nel ricorso, si legge che “alla stregua delle esposte considerazioni, va dunque condiviso il giudizio espresso dai primi Giudici in ordine alla convergenza meramente apparente delle dichiarazioni rese dai collaboratori – inidonee, pertanto, a riscontrarsi reciprocamente secondo il paradigma della convergenza del molteplice – avuto riguardo ai rassegnati profili di criticità e alle incongruità caratterizzanti il racconto degli stessi (che inducon a dubitare finanche della partecipazione fisica di costoro alla festa del 7 luglio 2013 nonché alle asserite connotazioni occulte della medesima”.
Un giudizio di inattendibilità, dunque, equipollente ad uno di completa falsità dei dichiaranti o quanto meno di artata manipolazione da parte di essi della indicazione e ricostruzione stessa degli eventi.
Alla luce delle precedenti considerazioni s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte territoriale, non mancandosi di rilevare come l’eventuale futura decisione di
merito potrà essa stessa fungere da parametro di valutazione per eventu ulteriori istanze di revisione riguardanti il medesimo procedimento.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte di appello di Caltanissetta.