Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2520 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TREVISO in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di revisione della sentenza di condanna emessa dalla corte di Assise di Napoli in data 14 gennaio 1998, irrevocabile il 16 maggio 2001, proposta da NOME COGNOME.
1.1. NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio volontario di NOME COGNOME, capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE di camorra, aggravato dalla premeditazione, dal motivo abietto e dal metodo mafioso, nonché dei reati di detenzione e porto illegale delle armi usate per la commissione di detto delitto e condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre mesi.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, intorno alle ore 7.20 del mattino del 25 agosto 1995, COGNOME, egli stesso esponente del RAGIONE_SOCIALE, aveva raggiunto, a bordo di un motorino condotto da altra persona, l’abitazione della vittima (che l’aveva fatto entrare, poiché si conoscevano) e aveva esploso il suo indirizzo sei colpi di arma da fuoco con due diverse pistole. Tali armi erano state occultate da NOME COGNOME (moglie di COGNOME e rea confessa) e NOME COGNOME (cognata), gettandole in mare. L’omicidio era maturato in seno all’avverso RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, segnatamente, il movente era stato individuato nel sentimento di vendetta di NOME, NOME ed NOME COGNOME per l’uccisione del germano NOME, eseguita su mandato di NOME COGNOME proprio da COGNOME. COGNOME‘ultimo si sarebbe, quindi, determinato a eliminare COGNOME per la duplice ragione di placare i propositi di vendetta dei COGNOME nei suoi riguardi, anche in vista di un’imminente collaborazione di NOME COGNOME che avrebbe potuto accusarlo di gravi reati, sia perché aspirava egli stesso a divenire capo dell’avverso RAGIONE_SOCIALE COGNOME. L’occasione propizia per l’agguato era stata individuata in un giorno in cui la vittima sarebbe stata certamente sola in casa, essendo la convivente NOME COGNOME recatasi altrove, e dopo che la stessa vittima aveva avuto un litigio con NOME COGNOME, sicché tale antefatto avrebbe potuto agevolmente depistare le indagini. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. L’accertamento della responsabilità di COGNOME risulta fondata, in via principale, sulle dichiarazioni accusatorie, valutate come intrinsecamente credibili e oggettivamente attendibili, di NOME COGNOME il quale – arrestato per altra causa – aveva iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia accusandosi, tra gli altri, della partecipazione all’omicidio di COGNOME, cui aveva contribuito attraverso la consegna delle due pistole. Segnatamente, costui aveva dichiarato di essere stato presente alla consegna delle armi utilizzate per l’omicidio e di
avere avuto un riscontro dell’avvenuta commissione del fatto attraverso il resoconto che COGNOME gli aveva fatto la stessa mattina del delitto.
Sono poi state apprezzate, come ulteriori tasselli della piattaforma accusatoria, le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME siccome, in vario modo, confermative della responsabilità di COGNOME nei termini riferiti da NOME.
Infine, ulteriore formidabile riscontro era individuato nel contenuto di alcune telefonate, oggetto di perizia fonica, captate la mattina dell’omicidio su utenze oggetto di intercettazioni nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di NOME. In una di queste, alle 7.33 del 25 agosto 1995 NOME COGNOME, sorella di NOME, chiamava dalla propria abitazione, attigua a quella del ricorrente, l’amica NOME COGNOME alla quale comunicava che era appena morto “NOME“, appellativo con il quale era noto NOME a causa della sua barba fluente. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in considerazione della vicinanza temporale tra la telefonata e il fatto omicidiario (avvenuto alle 7.20, orario in cui due testimoni avevano udito i colpi di arma da fuoco) la donna aveva potuto apprendere quanto avvenuto direttamente da COGNOME, autore del fatto e suo vicino di casa. Inattendibile era stata giudicata la versione resa dalla COGNOME sec ondo la quale ella aveva invece appreso la notizia della morte di NOME dal genero di questi, NOME COGNOME, intorno alle 7.00-7.10 e che a quell’ora NOME e la sorella si trovavano in casa. Tale ricostruzione, infatti, era reputata smentita dalle dichiarazioni di COGNOME che, a sua volta, aveva ricordato di essere stato chiamato la mattina del 25 agosto da sua moglie, tra le 7.30 alle 7.40 e di essere stato informato della morte del suocero e che, solo successivamente, dopo essersi vestito per uscire, si sarebbe recato da COGNOME per informarlo, intorno alle 8.00. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Con l’istanza di revisione, sono state dedotte quali «prove nuove» ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., le dichiarazioni rese al difensore d NOME COGNOME, NOME COGNOME (fratello del ricorrente) e NOME COGNOME (cognato del ricorrente), nonché le intercettazioni ambientali captate nel giugno 1995, nell’ambito di altro procedimento penale, della cui esistenza Ala difesa aveva avuto contezza successivamente all’irrevocabilità della sentenza di cui si chiede la revisione e, pertanto, mai prodotte né valutate in precedenza dai giudici di merito e legittimità.
Secondo la prospettazione difensiva detti elementi di prova, unitamente alle prove già valutate, dimostrerebbero la totale estraneità di COGNOME rispetto all’omicidio, per le ragioni che s’indicano di seguito:
le dichiarazioni di NOME COGNOME, confrontate con il contenuto delle intercettazioni ambientali, escluderebbero con certezza la presenza del
condannato sul luogo del delitto e, al contempo, confermerebbero l’esistenza di una “congiura” ordita da parte dei fratelli COGNOME nei confronti di COGNOME. In sintesi, la donna ha ricordato che, il giorno precedente l’omicidio di COGNOME, il genero della vittima, NOME COGNOME, le aveva chiesto di recarsi dal suocero il giorno successivo per consegnargli del denaro che gli doveva per una partita di droga pari a mezzo chilo di cocaina pura è, dunque, 25 milioni di vecchie lire. La donna, nel giorno stabilito e, dunque, il 25 agosto, alle 6.45 si era recata presso l’abitazione di COGNOME, nel tragitto, aveva incrociato NOME COGNOME e NOME COGNOME che, a bordo di una motocicletta, andavano in direzione contrarie alla sua, quindi dopo aver scambiato qualche parola con costoro, aveva proseguito, raggiungendo dopo cinque minuti la destinazione e trovandovi COGNOME ancora vivo. Mentre si trovavano all’interno dell’abitazione, dopo una decina di minuti, udiva suonare il campanello della porta e dal monitor del sistema di sorveglianza ella scorgeva la presenza di quattro persone, due delle quali riconosciute in NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre escludeva di aver visto tra costoro NOME COGNOME. Quindi lasciò il padrone di casa a interloquire con i quattro soggetti che erano rimasti all’esterno dell’abitazione e si allontanò, uscendo dal retro, udendo dopo pochi metri degli spari. Tali dichiarazioni smentivano la ricostruzione dei fatti recepiti nella sentenza impugnata, secondo la quale l’omicidio era stato realizzato materialmente da NOME COGNOME, dovendosi individuare nei quattro soggetti indicati da COGNOME gli autori materiali dell’agguato;
le intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento, inoltre, dimostrerebbero l’inattendibilità delle popolazioni di NOME ed NOME COGNOME sulla scorta delle quali è stata fondata l’affermazione di responsabilità;
le dichiarazioni di NOME COGNOME (fratello di NOME) e NOME COGNOME (cognato) fornirebbero un alibi al condannato e, comunque, ulteriori elementi per avversare la ricostruzione fattuale dell’episodio effettuata dai giudici di merito. Segnatamente i due testi avevano affermato di essersi recatosi intorno alle 7.15 – 7.30 del 25 agosto presso l’abitazione dell’odierno ricorrente dove si erano intrattenuti degustando un caffè, mentre si trovavano ancora lì, era sopraggiunto NOME COGNOME che, dalla strada, aveva loro riferito la notizia della morte di NOME. Giusta la tesi difensiva, tali dichiarazioni non solo imponevano di escludere che NOME COGNOME si trovasse, all’ora del delitto, presso l’abitazione della vittima, ma anche privavano di univocità l’affermazione contenuta nelle sentenze di merito secondo cui la conoscenza da parte di NOME COGNOME, già alle 7.33, della morte di NOME, poiché la conoscenza era riconducibile – così come riferito dalla stessa nel corso del giudizio di primo
grado – a quanto appreso da NOME COGNOME che, difatti, aveva dato la notizia “in strada”.
1.4. La Corte distrettuale ha ritenuto le prove nuove, valutate comparazione agli elementi acquisiti nel giudizio definito dalla senten irrevocabile, inidonee a porre in discussione, scardinandolo, l’impia accusatorio posto a fondamento dell’accertamento di colpevolezza.
Ricorre NOME COGNOME per cassazione, per il tramite del difensore d fiducia NOME COGNOME, otto motivi, di seguito enunciati nei limiti stretta necessari per la motivazione ex art 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della deposizione NOME COGNOME, la cui citazione era stata disposta d’ufficio dalla Corte assise di appello.
Il contributo dichiarativo da questi reso è stato ritenuto inattendibil presupposto che, di fronte alle contestazioni del pubblico ministero c sollecitava la sua memoria sulle differenti dichiarazioni rese in fase di indagi teste ha affermato di non ricordare ed ha, comunque, smentito le dichiarazion rese in dibattimento. Lamenta, tuttavia, la difesa che tale smentita sarebbe s originata da un equivoco generato dalla circostanza che il pubblico ministe aveva svolto quelle contestazioni non sulla scorta del verbale delle dichiaraz da questi rese nella fase delle indagini, ma su una loro sintesi contenuta n sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio d motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quanto alle dichiarazioni di quest’ultimo la difesa rileva l’assoluta carenz motivazione in ordine alla loro inidoneità a incrinare il quadro probatorio su c basata la sentenza di condanna, lamentando che la motivazione della Corte si concentrata esclusivamente sul contributo dichiarativo di NOME COGNOME.
Quanto, poi, alle dichiarazioni di quest’ultimo, la sentenza impugnata travisa il significato laddove afferma che le stesse sarebbero finalizzate a fo un alibi al condannato attraverso la sua incapacità e assoluta inabilità a re fuori dall’appartamento la mattina dell’omicidio e, comunque, valorizza element per affermare l’inattendibilità del teste fallaci e inconsistenti.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione co riferimento all’interpretazione delle intercettazioni ambientali, illogicam dequotate, trascurando come l’esatta lettura delle stesse renda evident volontà dei COGNOME COGNOME danneggiare e/o eliminare NOME COGNOME attraverso
una falsa incolpazione che, saldandosi con le affermazioni di NOME COGNOME rendono plausibile la tesi alternativa della difesa.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all’esclusione della natura di «prova nuova» della ritrattazion NOME COGNOME.
Il comportamento processuale e la ritrattazione di NOME COGNOME, pur non integrando «prova nuova», siccome rientranti nel compendio valutabile ai fini della decisione, avrebbero dovuto essere valutati, unitamente al novum introdotto; ciò che invece non è avvenuto.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all’intera struttura motivazionale della sentenza, che assume viz da carenza assoluta di motivazione.
Il giudice della revisione, nonostante una sentenza della Corte di assise appello articolata, arricchita dalle nuove prove, ha fornito un app argomentativo e valutativo autonomo pressoché inconsistente, limitandosi a riproporre la valutazione del giudice di merito, riportandola e incorporando nella propria sentenza, con esplicito richiamo alle pagine della stessa.
2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione i punto di valutazione della testimonianza di NOME COGNOME.
La Corte di appello di Roma, contraddittoriamente, pur riconoscendo a detta prova dichiarativa il requisito della novità, ritiene la teste inattendibi scorta di una lettura errata e, comunque, parziale delle dichiarazioni, ometten di apprezzare la ragionevole spiegazione fornita sul ritardo con cui ha messo disposizione il proprio contributo conoscitivo, trascurando l’esame dei document e delle dichiarazioni testimoniali che confermano l’affermazione inerente al somma di denaro consegnata a COGNOME, la oggettiva possibilità che ella avesse visto e udito quattro soggetti visitatori a casa di quest’ultimo attrave monitor del sistema di video sorveglianza installato nell’abitazione, la coere delle propalazioni della donna per nulla contraddittorie sulla presenza di minor prossimità dell’abitazione, sull’orario della visita. Infine, quanto alla stigma mancata audizione del teste di riferimento NOME COGNOME, la senten impugnata trascura che questi era stato già ascoltato nel corso del giudizio primo grado, sicché la difesa ha ritenuto superflua una nuova assunzione avendo già riferito in ordine alla volontà della famiglia COGNOME di uccid COGNOMECOGNOME
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della versione alternativa prospetta dalla difesa e, segnatamente, del tema della ‘congiura’ ai danni di COGNOME.
La difesa – evidenziato in via preliminare che, nel corso nel processo merito molti dei testimoni, dopo aver reso ampie dichiarazioni al pubblic ministero in sede d’indagini, hanno ritrattato quanto in quella sede rife asserendo di averlo fatto in quanto indotti ovvero costretti dai componenti de famiglia COGNOME COGNOME sottolineando come sul punto NOME COGNOME abbia consegnato un memoriale nel corso del giudizio di primo grado (allegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza) – lamenta che la Corte ha omesso di coniug detti elementi con le nuove prove addotte.
2.8. Con l’ottavo motivo lamenta violazione degli art. 631 e 530 cod. proc pen.
Il giudice della revisione, procedendo un esame parcellizzato delle nuove prove, ho messo di considerarne la complessiva valenza nell’introduzione di u ragionevole dubbio in un quadro indiziario già caratterizzato da elementi contraddittorietà , nonostante il ribaltamento dell’impianto accusatorio introd dal novum, non ne ha tratto le dovute conseguenze in termini di revisione della sentenza con assoluzione del condannato.
Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato la declarato d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ri dev’essere rigettato.
Complessivamente, invero, tutti i motivi articolati, pur se formalmente vol a denunciare violazioni di legge e, soprattutto, vizi della motivazione, finis per riproporre i medesimi argomenti già esposti nell’istanza di revisio pretendendo dal giudice della legittimità una nuova valutazione diretta del maggiore persuasività delle prove dedotte come nuove da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, sulla base della quale il giudice del merito ave escluso la loro idoneità a mettere in crisi, anche se unite a quelle già acquis compendio probatorio originario a sosteito dell’affermazione della penal responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio.
In sede di giudizio di revisione, diversamente dalla fase rescinden allorquando la Corte di appello definisce l’istanza di revisione con provvedimen d’inammissibilità per manifesta infondatezza, è richiesta una valutazione merito.
Quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penal
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giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007 – dep. 11/04/2007, COGNOME e altro, Rv. 23615301; Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005 – dep. 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231734).
In generale, il giudice deve verificare l’attitudine dimostrativa delle prove nuove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (Sez. 1, n. 29486 del 17/06/2008 – dep. 16/07/2008, COGNOME e altro, Rv. 242331).
In effetti, la revisione serve, in casi eccezionali (la cui sussistenza è già stata vagliata in sede di ammissibilità) a dare priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Quando la richiesta di revisione sia stata accolta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova, quindi, il giudice deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell’istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte.
I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logicogiuridico.
La comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l’attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del novum (ex multis, Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619).
Tanto premesso, privo di contraddizioni e del tutto plausibile è l’apparato argomentativo con cui la Corte distrettuale che – dopo avere evidenziato come l’affermazione di responsabilità di COGNOME fosse ancorata a un articolato quadro di prova costituto dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, infine NOME COGNOME – ha posto a raffronto le dichiarazioni di
costoro con le prove nuove e ne ha esclusa ogni incidenza sul verdetto di colpevolezza.
2.1. Preliminare, ma manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta il costante rinvio da parte del giudice della revisione alla motivazione della sentenza di appello, senza una autonoma valutazione e, come tale, meramente apparente.
La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 26183901).
Nel caso che ci occupa, il giudice della revisione ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento (la sentenza della Corte di appello) e – diversamente da quanto affermato nel ricorso – ha mostrato di averle meditate e ritenute coerenti con la propria decisione. Il ricorso, del resto, non prospetta elementi diversi e concreti da un lamentato vizio della motivazione, sol perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di secondo grado, mentre avrebbe dovuto specificare su quali aspetti della richiesta di revisione la sentenza impugnata non aveva compiuto la pur invocata adeguata analisi.
2.2. Ciò premesso, venendo ai motivi inerenti le prove nuove e, segnatamente, le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME – rese sia in sede d’indagini difensive, che nel procedimento di revisione e secondo le quali i due si sarebbero trovati a casa del condannato alle 7.20-7,30 (ora accertata del delitto) così costituendo un alibi per lo stesso – va detto che le stesse sono state apprezzate dalla Corte di appello di Roma come inattendibili in quanto inverosimile è stato ritenuto che i due avessero «taciuto un contributo dichiarativo così rilevante, in favore di un loro parente (vero o acquisito) per così tanto tempo (oltre vent’anni – dichiarazioni in sede di indagini difensive il 22 ottobre 2016» e, al contempo, che lo stesso COGNOME, pur consapevole che detto incontro potesse essere rilevante determinante per provare la sua innocenza,
non ne avesse mai chiesto la loro audizione, a suo dire sconsigliata dei difens dell’epoca attesi i rapporti di parentela con costoro.
Sicché risulta in primo luogo smentita l’affermazione contenuta nel ricors secondo la quale vi sarebbe assoluta carenza di motivazione con riferimento alla valutazione della parola di NOME COGNOME.
2.3 In secondo luogo la Corte – con motivazione logicamente coerente – ha posto in risalto la circostanza che, sotto il profilo della ricostruzione cronol l’affermazione dei due testimoni collideva con quanto riferito da altri soggett merito alla ricostruzione della tempistica dell’omicidio e della comunicazione del relativa notizia da parte di COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME questi, NOME COGNOME COGNOME‘ultimo, come già ricordato, aveva dichiarato di essere stato informa della morte del suocero da sua moglie, NOME NOME, verso le 7.30-7.40 e che, solo successivamente, dopo circa dieci o quindici minuti si sarebbe reca da COGNOME per informarlo; per tale via è stata smentita la versione dei f prospettata dal condannato e dai due nuovi testi, secondo i quali la notizia stata comunicata già alle 7.20 del mattino.
A proposito delle dichiarazioni di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME provvedimento impugnato si è fatto altresì carico di evidenziare i tentennamenti da cos manifestati in sede di giudizio in relazione alla ricostruzione cronologica d visita a COGNOME e, tuttavia, con motivazione non manifestamente illogica, h concluso nel senso della loro sostanziale inconferenza, avendo il teste, in e alle contestazioni del pubblico ministero, confermato quanto dichiarato all’epo delle investigazioni.
Sotto quest’ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare come le doglianz contenute nel ricorso, relative all’asserita irritualità delle modalità di svolg delle contestazioni, avrebbero dovuto essere lamentate nel giudizio di merito non con lo strumento della revisione, che costituisce un mezzo d’impugnazione straordinaria di natura revocatoria e non può essere utilizzato per far va asseriti vizi della decisione, ormai coperti dal giudicato, che poteva dovevano essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione.
2.4. Anche la doglianza in punto di omessa valorizzazione, da parte dell sentenza impugnata, di alcune intercettazioni ambientali che sarebbero stat sminuite nel loro significato, oltre a risultare reiterativa delle med argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice della revisione e da ques adeguatamente superate, si risolve in realtà nel lamentare che le sentenze merito ne avrebbero travisato o erroneamente ritenuto ininfluente il contenuto il significato di tali conversazioni, proponendo ancora una volta una let alternativa di un materiale probatorio che non può definirsi “nuovo” agli eff dell’art. 630 lett. c) del codice di rito, proprio perché già consi
quantomeno implicitamente, nel processo definito con la sentenza di cui s chiede la revisione.
E qui appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha chiarito, con argomentazioni logicamente coerenti e aderenti al complesso delle risultanze di prova, il motivo per il quale le conversazi captate tra NOME COGNOME, detenuto, la sua convivente e sua sorella occasione delle quali interlocutori manifestavano il proposito di collaborare con giustizia per finalità utilitaristiche e anche per danneggiare i nemici costoro, l’odierno ricorrente – erano da considerarsi ininfluenti sul verdet colpevolezza nei riguardi di quest’ultimo, in primo luogo perché la terminologi utilizzata («tomiare vivi») non si riferiva univocamente a una condotta calunnia, bensì, ben più plausibilmente, a una eliminazione fisica delle pers menzionate nel dialogo; in secondo luogo poiché il colloquio era avvenuto in epoca antecedente di almeno due mesi rispetto all’omicidio di NOME COGNOME, sì che non si poteva porre in stretta relazione il colloquio c successivo fatto di sangue.
2.5. Manifestamente infondate le obiezioni mosse alla sentenza impugnata concernenti l’apprezzamento di inattendibilità della prova nuova costituita da testimonianza di NOME COGNOME.
La difesa, invero, sintetizza e sostanzialmente banalizza l’artico motivazione della Corte di appello che non ha fondato il proprio giudizio negativ sulle propalazioni della testimone sul mero dato cronologico (pur rilevante) deg oltre diciannove anni di silenzio, ma su un complesso di plurimi elementi coeren e adeguati. È stato, infatti, chiarito come il silenzio della donna, serbato 2014 (data delle dichiarazioni in sede d’investigazioni difensive) su elementi c importanti che avrebbero scagionato un innocente – giustificato dalla stessa c la paura ch’ella aveva per sé e per i propri figli per essere stata fatta ogg gravi condotte di minaccia – strideva con la circostanza che la stessa già 2002, non avendo avuto la proroga delle misure di protezione, avesse fatt ritorno presso la sua abitazione e, dunque, nello stesso ambiente con riferimen al quale riteneva di non aver nulla da temere. Ma, soprattutto, è s evidenziato come non fosse assolutamente comprensibile, né la donna l’aveva spiegato, il perché, pur avendo già riferito nel 2014 dette informazioni in d’indagini difensive, nulla avesse detto nel 2016, in occasione del giudizio din alla Corte di assise. È stata, inoltre, adeguatamente evidenziata motivazione logicamente coerente – l’implausibilità dell’input di quelle dichiarazioni, che la donna pretendeva di collegare un incontro casuale con figlio del ricorrente. La sentenza impugnata si è, infine, fatta carico di po risalto come la tesi della “congiura”, peraltro frutto di quanto dalla s
appreso de relato da NOME COGNOMECOGNOME fosse recisamente smentita dal complesso delle investigazioni.
Conclusivamente sul punto, la Corte ha correttamente sancito l’assenza di reale novità della prova dedotta, ritenendo inadeguato il relativo risu dimostrativo e inesistente il potenziale valore di disarticolazione ris all’originaria affermazione dì responsabilità del condannato.
2.6. Del pari infondato il quarto motivo con il quale la difesa si d dell’omessa valutazione della ritrattazione di NOME COGNOME che costituireb un ulteriore novum valutabile ai fini della decisione, invece trascurato dalla Cort territoriale, la cui motivazione sul punto riproduce pedissequamente quella d giudice di secondo grado.
Il giudice della revisione ha, difatti, prestato adesione all’orienta consolidato di questa Corte per il quale non integra prova nuova, richiesta pe revisione, la sola ritrattazione del testimone di accusa, essendo neces specifici elementi che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 4, n. 2995 14/10/2020, G., Rv. 279714-01; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014, F. Rv. 258835-01; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 2008, Galli, Rv. “39088-1) e ha ampiamente motivato (p. 47 e s. ) circa l’assenza di elementi di confo alla ritrattazione e, anzi, la piena coerenza delle originarie dichiarazioni de di accusa con le ulteriori risultanze.
2.7. Infine il settimo e l’ottavo motivo deducono censure non consentit siccome interamente versate in fatto, aspecifiche e rivalutative.
Quanto all’ipotesi dell’esistenza di un piano di eliminazione “processual ordito da parte dei componenti la famiglia COGNOME ai danni di COGNOME, il giud della revisione in più punti del percorso motivazionale ne ha evidenzia l’infondatezza. Tali conclusioni sono avversate dalla difesa con doglian assertive e generiche e, come tali, inammissibili.
Analoga sorte spetta all’ottavo motivo di ricorso con il quale la dife ancora una volta attraverso meri assedi contro-valutativi – ha lamentato l’esa parcellizzato delle nuove prove e la mancata valorizzazione del ragionevol dubbio introdotto con i nova, in un quadro indiziario che immotivatamente si assume caratterizzato da elementi di contraddittorietà. Al contrario, nel caso ci occupa nessuna delle prove nuove addotte dal ricorrente, da sole o valut con quelle precedentemente assunte, conduce all’accertamento – in termini d ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazion della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Discende da tali considerazioni il rigetto dell’impugnazione e condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagam
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 15 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presid te