Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CERCOLA il 12/12/1956
NOME nato a NAPOLI il 31/08/1950
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 10.07.2023, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza pronunciata dal Pretore di Napoli in data 12.12.1996, parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3451/98 emessa il 7.05.1998, che ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di mesi 1 di arresto e 10.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 20 lett. B L. 47/85, irrevocabile il 13.04.1999, a seguito di rigetto della Corte di Cassazione con sentenza n. 1257 del 13.04.1999.
1.1. Deve premettersi che l’istanza di revisione era diretta a rimettere in discussione la data di completamento delle opere abusive accertate consistenti nella realizzazione sul preesistente fabbricato abusivo di un’elevazione di un terzo piano di 55 mq, chiuso perimetralmente da muri in tufo sormontati da panelli in alluminio e vetri, e quindi ritenere sulla base di rilievi aereofotogrammetrici mai sottoposti e mai valutati nel corso dell’iter giudiziario unitamente alla consulenza asseverata che le opera erano già completate e quindi il reato estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado.
1.2. La Corte d’appello di Roma sez. feriale ha ritenuto insussistenti i presupposti a cui è subordinata la revisione ex art. 634 cod.proc.pen. ed ha dichiarato inammissibile la stessa.
Ha argomentato che la prescrizione non è stata mai invocata nè dedotta per il capo a) in quanto la linea difensiva era stata tutta incentrata sulla domanda di condono edilizio e l’avvenuto pagamento dell’oblazione e che le opere fossero state ultimate entro il 31.12.1993. prima della data di accertamento del 1.12.1994, come anche dedotto nel ricorso presso la Corte di cassazione
Hanno proposto GLYPH ricorso per cassazione GLYPH Canini° NOME e NOME per violazione di legge e omissione della motivazione con riferimento alla istanza di revisione sulla base delle prove nuove allegate in particolare i rilievi aereofotogramnnetrici e una relazione tecnica in cui il CTU nominato dal Tribunale per verificare l’epoca della costruzione del manufatto ha depositato relazione in cui ha concluso la sicura esistenza alla data del 31.12.1993 del manufatto al terzo piano, ultimato e abitato dal 1990.
In conclusione alla luce della mancanza, contraddittorietà e manife illogicità della motivazione in relazione all’esclusione della rilevanz nuove prove a fondare la revisione della sentenza chiedon l’annullamento della ordinanza.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta c cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini appresso sepcificati.
4.1.Deve darsi GLYPH atto GLYPH che GLYPH la GLYPH Corte GLYPH d’appello GLYPH di Roma, ha dichiarato inammissibile la richiesta GLYPH senza una delibazione degli elementi GLYPH indicati dalle parti a giustificare la revisione GLYPH ( consul nza tecnica e fotoaerogramnni) e senza pronunciarsi sull’inefficacia novum, a condurre il proscioglimento degli istanti per estinzione del re a seguito di intervenuta prescrizione.
Il vaglio di ammissibilità compiuto GLYPH dalla Corte d’appello non GLYPH è immune da censure ed è non corretto sul piano del diritto.
Pur in presenza di una mutata struttura del giudizio di revisione che, c è noto, prevede ora una fase preliminare, che si svolge dinanzi alla C d’appello giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un va di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle previste dalla legge o senza l’osservanza delle forme prescritte ovv quando la richiesta “risulta manifestamente infondata” ex art. comma 1 cod.proc.pen., seguito poi dal giudizio di revisione al quale applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 cod.proc.pen. e si con con una pronuncia di sentenza, non di meno, di fronte alla mutata strutt del giudizio di revisione, la giurisprudenza di questa Corte è conco nell’affermare che la delibazione dell’ammissibilità dell’istanza concer verifica della potenzialità delle nuove prova a pervenire ad pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod.proc.pen. (a 631 cod.proc.pen.).
Da qui, l’assunto secondo il quale per manifesta infondatezza del richiesta di GLYPH revisione GLYPH che GLYPH ne determina GLYPH l’inammissibilità de plano, deve intendersi l’evidente inidoneità delle ragioni poste a fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio nei ter di cui all’art. 631 cod.proc.pen.
In altri termini, l’inammissibilità della richiesta di revisio manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. suss dunque, solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudi senso di pervenire ad un epilogo tra quelli indicati nell’ar cod.proc.pen.
4.2. In linea di principio deve ammettersi che le prove nuo idonee ad innescare il giudizio di revisione non sono solo quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 53 cod.proc.pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione d reato, stante il chiaro disposto normative
Non GLYPH di GLYPH meno, GLYPH con GLYPH riferimento alla GLYPH causa GLYPH estintiva della prescrizione del reato, questa Corte di legittimità ha rit inammissibile dedurre per la prima volta una cause di estinzione p prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizion già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzion “rimettere in termini” rispetto al contenuto carente delle difese svol giudizio giunto all’accertamento che si chiede di modificare (Sez. 3 43421de1 28/10/2010, P., Rv. 248726). Nella citata pronuncia è stato osservato che la revisione è pur sempre un mezzo d’impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare va successivamente qualsiasi negligenza della parte o omesso rilievo d giudice ancorché non diretta al riconoscimento dell’innocenza d condannato, tanto più che l’art. 637 comma 3 cod.proc.pen. vieta pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diver valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
La Corte ha ritenuto che la prescrizione, essendo legata decorso del tempo assume rilevanza solo a partire da un determina momento, non può essere assimilata alle prove acquisite al proces ma non valutate, le quali, secondo qualche decisione di questa Cor non rientrerebbero nel divieto di cui all’art. 637 c.p.p., comma 3.
5. Il caso in scrutinio è diverso, poiché i ricorrenti giustificano la istanza in ragione di una causa estintiva del reato edilizio, · estintiva venuta a .giuridica esistenza prima del passaggio in giudicat sentenza di cui si chiede la revisione, per effetto di una prova
costituita da aereotofogrammi e una relazione tecnica GLYPH del 5.02.2022 del perito di Ufficio, GLYPH disposta dal Tribunale civile di Napoli, nel giudizio civile instaurato GLYPH per querela di falso del verbale redatto dal capo sezione del servizio municipale Comune di Napoli in cui si era dichiarata l’inesistenza delle ope contestazione alla data del 28.03.1994 e per il quale verba capo sezione ha disconosciuto la sua sottoscrizione in calc Tribunale conseguentemente aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Napoli.
Il CTU, ha depositato la perizia dinanzi al Tribunale civile all al ricorsoldalla quale risulta accertato ch il manufatto al terzo pi dell’edifkio sito in Napoli per circa 50 mq era gia realizz 31.12.1993.
La Corte di appello di Roma nell’ordinanza impugnata h omesso qualsiasi vaglio della prova nuova; conseguentemente deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio all Corte di appello di Roma, altra Sezione.
Così deciso il 14.12.2023