Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11748 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Salerno dichiarava la inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa il 30 novembre 2018 – confermata dalla Corte di appello il 5 novembre 2019 e divenuta irrevocabile il 18 marzo 2021 – con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
(i/
NOME COGNOME in relazione al reato di estorsione aggravata AL danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. a), e 125 cod. proc. pen., e I vizio di motivazione, per apparenza e illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato non ammissibile la richiesta di revisione, benché fosse stata data dimostrazione della inconciliabilità tra due sentenze penali irrevocabili: tenuto conto che i fatti posti a fondamento della pronuncia di condanna emessa nei riguardi del prevenuto si pongono in contrasto con quelli accertati con altra decisione emessa, per gli stessi fatti, nei riguardi dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali – giudicati in un “parallelo” processo ordinario – erano stati mandati assolti dal Tribunale di Catanzaro, avendo in quel giudizio la persona offesa NOME COGNOME ritrattato le sue precedenti dichiarazioni accusatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. Il motivo del ricorso è infondato.
E’ pacifico, nell’interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’ipotesi della revisione dovuta al c.d. ‘conflitto teorico giudicati’, prevista dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non sussiste se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (così, tra le molte, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). In altri termini, se è vero che, in AVV_NOTAIO, la divergente valutazione dei medesimi fatti e, dunque, il diverso esito di distinti giudizi, sono evenienze non avulse dal sistema processuale, ma si cerca tendenzialmente di evitarli garantendo la trattazione unitaria dei procedimenti a carico di imputati del medesimo reato o di reati tra loro connessi, laddove una siffatta trattazione unitaria non sia stata possibile in
ragione delle differenti scelte processuali fatte dagli imputati – come avviene quando soltanto alcuni di essi abbiano scelto di essere giudicati con il giudizio abbreviato o con altro rito speciale, e la posizione di altri sia stata definita in un giudizio ordinario possibilità che i giudicati finali di differente tenore siano “messi in discussione” con l’istituto della revisione è soggetta a particolari condizioni: dovendosi escludere dall’ambito di operatività di tale istituto le situazioni di divergenze decisionali generate non da una “inconciliabilità dei fatti” esaminati, ma dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione della diversità dei riti instaurati (così Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256169).
Di tale regola di diritto la Corte di appello di Salerno ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità (in relazione alla quale risulta ininfluente il riferimento alla ragione revisione di cui alla lett. c) dell’art. 630 cod. proc. pen., che non era stata dedotta dalla difesa), come nel caso di specie non fosse riconoscibile una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle due sentenze irrevocabili messe a raffronto. Tenuto conto che nella sentenza di condanna emessa in sede di rito abbreviato nei confronti dell’odierno ricorrente, l’affermazione della penale responsabilità era stata fondata sulle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini dalle persone offese, tutte pienamente utilizzabili in ragione del giudizio speciale prescelto dall’imputato e ritenute non inficiate nella loro valenza dimostrativa dalla successiva, scarsamente attendibile ritrattazione del teste NOME COGNOME; laddove, invece, nella sentenza di assoluzione adottata al termine del diverso giudizio dibattimentale svoltosi nei riguardi dei coimputati, risultavano essere state acquisite le sole dichiarazioni rese in giudizio dal predetto COGNOME, non essendo altrimenti utilizzabili a fini probatori, in quel rito ordinario, le precedenti deposizioni offerte dal teste nel corso delle indagini. Dunque, i fatti oggetto delle due decisioni irrevocabili non erano inconciliabili tra loro, ma erano gli stessi fatti che erano stati diversamente valutati in ragione del differente regime di utilizzabilità della prova dichiarativa operante nei due diversi giudizi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/03/2024