Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Rimini DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 7 novembre 2023 dalla Corte di appello di Brescia lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen.
Con due motivi di ricorso che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce ta violazione dell’art. 634 cod. proc. pen. in
quanto la Corte, nel valutare de plano l’inammissibilità della richiesta, ha esorbitato dai limiti previsti dalla norma processuale ed effettuato una delibazione di merito della istanza di revisione, escludendo la sussistenza della inconciliabilità tra la sentenza di condanna della ricorrente e quella n. 11341 del 17 novembre 2022, dep. 2023, emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di altri coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La questione che il ricorso pone attiene al vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione fondata su contrasto tra giudicati. La Corte territoriale, infatti, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta ed escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati, nei termini rilevanti ai sensi deil’art. 630, lett. a), cod. proc. pen., ponendo l’accento sul fatto che con la sentenza n. 11341 del 2023 la Corte di cassazione ha effettuato una diversa valutazione giuridica del medesimo fatto oggetto della sentenza di condanna della ricorrente. Ad avviso della ricorrente, così facendo, avrebbe travalicato i limiti del controllo di ammissibilità dell’istanza di revisione.
2.1 Osserva preliminarmente il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità sono emersi due orientamenti ermeneutici in merito all’intensità del vaglio di ammissibilità dell’istanza di revisione fondata sull’inconciiiabilità tra giudicati.
Secondo un primo orientamento, tale controllo deve limitarsi alla verifica dell’irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e alla mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo estendersi anche alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della uiteriore pronuncia, valutazione, quest’ultima, che va obbligatoriamente realizzata in contraddittorio (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Altro indirizzo ermeneutico ha, invece, affermato che il giudizio sull’ammissibilità dell’istanza di revisione non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l’irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez, 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002).
Osserva il Collegio che tale secondo orientamento appare coerente con il dettato normativo che prevede espressamente, tra le cause di inammissibilità della richiesta di revisione, la sua manifesta infondatezza (art. 634 cod. proc. pen.). Siffatto giudizio si risolve, comunque, in un giudizio di merito, sia pure di carattere meramente constatativo, e presuppone un necessario confronto tra le due sentenze all’esito del quale il giudice potrà ritenere che le ragioni poste a fondamento della richiesta sono evidentemente inidonee a travolgere il giudicato.
2.3 Tornando all’esame del ricorso, ritiene il Collegio che i motivi dedotti sono infondati in quanto, anche a voler seguire l’orientamento più restrittivo sul perimetro del vaglio di ammissibilità dell’istanza, nella fattispecie in esame la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge in quanto quella che la ricorrente prospetta come una “inconciliabilità tra giudicati” consiste, in realtà, in un mutamento di giurisprudenza che ha interessato i medesimi fatti accertati nelle due sentenze poste a confronto. Entrambe le sentenze, infatti, hanno valutato la medesima condotta dei consiglieri regionali della Regione Lombardia, consistita nell’indebito conseguimento di rimborsi spese gravanti sul fondo per il funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza, condotta, questa, che la sentenza n. 11341 del 2023, sulla base di una diversa perimetrazione della nozione di “possesso” rilevante agli effetti penali, ha ritenuto che, in mancanza di concorso con il presidente del gruppo consiliare, non potesse configurare il reato di peculato (a differenza di quanto affermato nella sentenza di condanna della ricorrente).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO re COGNOME
Il Pre idente