Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 15/07/2024
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Cetraro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 07/12/2023 dalla Corte di Appello di Bre cia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/12/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisidne, formulata da ,COGNOME NOME, della sentenza in data 19/12/2023 dal Tribunale di Milano (parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano in data 19/06/2014, irrev. il 30/04/2015) che lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due di reclusione e Euro 30.000 di multa in relazione ai reati di cessione di cocaina di cui ai capi C), D), E) della rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.
5 US, 2C24
Si censura l’ordinanza per avere immotivatamente disatteso le prove nuove dedotte in ordine alla mancata disponibilità, in capo al COGNOME, dell’utenza n. finale 311. Si deduce in particolare il difetto di motivazione in ordine all dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME, e il mancato apprezzamento del fatto che l’attività di narcotraffico era stata svolta da più membri della famiglia COGNOME, circostanza che rendeva “verosimile” l’ipotesi di un ripetuto scambio delle utenze tra i sodali, e della trasmissione dell’utenza al COGNOME da parte di COGNOME NOME, allarmato dall’arresto di un correo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato.
Con motivo nuovo trasmesso in data 29/05/2024, il difensore del COGNOME lamenta la violazione dell’art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte bresciana compiuto illegittimamente un approfondito esame del merito in sede delibativa, e ribadisce la mancanza di una adeguata valutazione delle dichiarazioni del COGNOME e di quelle del COGNOME, oltre che della fattura prodotta. Sotto altro profilo, si censura l’assunto della Corte secondo cui la ritrattazione del COGNOME, nel corso del processo, doveva ritenersi prevalente sulle nuove prove dedotte.
In data 03/06/2024, il COGNOME ha trasmesso a questa Corte una memoria sottoscritta personalmente con allegata documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente osservarsi che – al di là del mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell’udienza – non può essere presa in considerazione, in questa sede, la memoria con documentazione allegata prodotta personalmente dal COGNOME. Si deve qui ribadire, infatti, l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolaito dall’art. 1, cornma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276782 – 01).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo nuovo proposto dal difensore, che (oltre a mancare di correlazione con i motivi principali) va ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen., attesa l’inammissibilità – alla luce di quanto verrà ora evidenziato – dei motivi dedotti con il ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, per il carattere meramente reiterativo dei rilievi svolti e per l’assenza di adeguata confutazione di quanto diffusamente esposto, dalla Corte d’Appello di Brescia, a sostegno della manifesta infondatezza della nuova richiesta di revisione proposta nell’interesse del COGNOME, relativa – come le precedenti – alla condanna a suo carico per tre episodi di cessione di cocaina (sent. 19/06/2014 della Corte d’Appello di Milano, irrev. il 30/04/2015).
3.1. La Corte territoriale ha preso in considerazione i numerosi profili dedotti nella richiesta di revisione, evidenziando, di volta in volta, il difetto di “nov della prova dedotta, il carattere reiterativo di NOMEoni già trattate in altri analo procedimenti, ovvero ancora la intrinseca inconsistenza della prospettazione difensiva. Il principale oggetto delle deduzioni appare volto a contestare la riferibilità al COGNOME dell’utenza telefonica con n. finale 31.1, utilizzata per l comunicazioni intercorse con COGNOME NOME a proposito delle cessioni di droga (utenza che peraltro venne trovata nella disponibilità dell’odierno ricorrente in occasione del suo arresto: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).
In particolare, si è fatto esplicito riferimento: al difetto di novità d allegazioni concernenti l’utenza telefonica con n. finale 585, non solo perché esaminata nelle sentenze di merito, ma anche perché oggetto di altre richieste di revisione in data 14/07/2016 e 24/11/2016 (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata); alla intrinseca inconsistenza della NOMEone del mancato rinvenimento delle registrazioni nel fascicolo processuale (attesa l’implausibilità di un silenzio su punto del COGNOME e dei difensori durante tutto il giudizio di merito), anch’essa comunque già trattata nelle ordinanze reiettive di analoghe istanze (24/11/2016, cit., nonché 26/03/2019: cfr. pag. 5); alla irrilevanza, rispetto alle vicend imperniate sull’utenza cellullare 311, dell’accoglimento della richiesta di revisione formulata dal COGNOME con riferimento ad altre e del tutto distinte vicende (cfr. pag. 6); all’inidoneità dell’apporto dichiarativo di COGNOME NOME a vulnerare quanto già accertato sia in sede di merito, sia nell’ordinanza reiettiva di analoga istanza emessa in data 14/06/2021, circa l’inconsistenza dell’ipotesi secondo cui l’apparecchio – ancora privo dell’utenza 311 – sarebbe stato in possesso di COGNOME NOME, prima che del COGNOME (ipotesi in quella sede esaminata alla luce delle dichiarazioni di COGNOME NOME, e disattesa all’esito di un ampio percorso argomentativo integralmente riportato alle pagg. 8-10 dell’ordinanza impugnata); alla irrilevanza del tracciato GPS relativo all’imputazione sub A), definita con l’assoluzione del COGNOME, rispetto alle imputazioni sub B) e C), per le quali i tracciati dell’auto di COGNOME NOME avevano smentito le dichiarazioni del COGNOME circa l’avvenuto percorso di determinati tragitti per ragioni di lavoro (cfr. pag. 11 al difetto di novità delle dichiarazioni di COGNOME NOME, esaminati dalla sentenza di appello e dall’ordinanza 06/03/2017 (cfr. pag. 11); alla irrilevanza della
documentazione di rapporti “leciti” tra COGNOME e COGNOME (rifacimento di un bagno), essendo già pacifica, nel giudizio di merito, l’esistenza tra i due a rapporti lavorativi “leciti”.
In definitiva, la Corte territoriale ha concluso per la “evidente” infonda delle prospettazioni difensive, e comunque per l’assenza di novità delle prove sensi e per gli effetti di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. pro relazione a tutti gli scenari proposti con il ricorso (liceità dei rapporti con COGNOME NOME; difetto di riferibilità al COGNOME dell’utenza 311; inesistenza dei con valorizzati nelle sentenze di merito a sostegno della fondatezza dell’ip accusatoria: cfr. pag. 12 dell’ordinanza impugnata).
3.2. A fronte di tale esaustiva trattazione,, la difesa ricorrente si è lim un lato, a ribadire la novità delle prove offerte, senza peraltro adeguata confrontarsi con le puntuali citazioni della Corte d’Appello dei pass motivazionali delle sentenze di merito e delle plurime precedenti ordinan reiettive di analoghe richieste, nonché – d’altro lato – a lamentare nuovame mancato apprezzamento delle dichiarazioni del COGNOME e dello stesso COGNOME, senza peraltro – anche in questo caso – alcuna effettiva confutazione percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale sia in ordine alla intr inverosimiglianza “di un simile tourbillon di passaggi dell’utenza” (dal COGNOME allo zio COGNOME NOME NOME NOME estemporaneo del COGNOME‘, e poi dallo COGNOME al fratello NOME NOME da NOME al COGNOME, con tale ultimo doppio passaggio realizzatosi proprio nel giorno della consumazione dell’ultimo reato ascrit ricorrente), sia anche alla radicale incompatibilità della prospettazione con q riferito dallo stesso odierno ricorrente (cfr. pagg. 9-10).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2024
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Il Presidente