Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette4rre:13 le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, di revisione della sentenza di condanna – resa il 23 settembre 2016 dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di assise si Appello di Napoli con sentenza del 30/11/2017 4, e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione / con sentenza della Prima sezione penale del 15 gennaio 2019 per concorso in rapina aggravata, commessa il 29 agosto 2015 ai danni di un esercizio commerciale di Castello di Cisterna, porto di pistola in luogo pubblico, ricettazione del motoveicolo utilizzato per la rapina e dell’ omicidio, commesso, per assicurarsi il profitto della rapina, ai danni di un avventore del supermercato, NOME, con la quale era inflitta la pena di anni venti di reclusione.
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che i nuovi elementi di prova dedotti non fossero idonei a condurre al proscioglimento del ricorrente, essi non ponendo in dubbio la condotta contestatagli, oggetto della sentenza di condanna, ma solo evidenziando come lo stesso – che, nella ricostruzione di merito, è stato individuato come colui che consegnò la pistola e lo scooter ai complici che eseguirono materialmente la rapina e l’omicidio, e che, poi, si occupò di occultare gli indumenti e i caschi utilizzati per la rapina – avesse agito non “in proprio”, ma quale affiliato subordinato, dando seguito a un ordine specifico impartito proprio dai germani COGNOME e COGNOME, poi divenuti collaboratori di giustizia, ai quali aveva consegnato armi che appartenevano a questi ultimi e da lui semplicemente detenute in custodia. Secondo la Corte di appello si tratterebbe, infatti, di un elemento di conferma della sua co-responsabilità, nell’ottica di una valutazione unitaria del materiale probatorio; ha ritenuto, pertanto, le nuove circostanze emerse dalle propalazioni dei predetti collaboratori di giustizia – rese in altri procedimenti – da sole inidonee a scalfire il quadro probatorio a carico dell’istante, e, dunque, non dotate del requisito della “dimostratività” ai fini dell’accertamento dell’errore giudiziario da rescindere, piuttosto, ritenendo connotate da carattere esplorativo le nuove prove introdotte. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato NOME COGNOME, difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, affidandosi a un solo motivo, con il quale deduce vizi della motivazione, mancante e illogica. Sostiene che – dalle propalazioni sopravvenute al giudizio di merito – era emerso che i fratelli COGNOME/NOME rivestivano posizioni di vertice nei gruppi criminali di riferimento, nei quali il ricorrente era inserito in posizione subordinata, impiegato per la riscossione di estorsioni e l’esecuzione di altre attività, su disposizione dei predetti germani. Da tali elementi, emerge,
secondo la Difesa, che il contributo prestato dall’COGNOME ai fatti di causa non può essere considerato né attivo né agevolatore, tale cioè da giustificare un suo concorso nei delitti contestati. Si sostiene che, sulla base RAGIONE_SOCIALE propalazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, l’COGNOME si rivelerebbe essere quale mero custode della pistola e dello scooter appartenenti ai due fratelli, da lui recuperati dal luogo in cui erano custoditi su loro richiesta, e consegnati senza conoscere né agevolare i loro propositi criminosi. Il difensore ha, altresì, posto in evidenza l’impossibilità di portare a compimento l’indagine difensiva, nonostante i ripetuti tentativi attuati presso l’Ufficio della Procura della Repubblica di Napoli e il Servizio centrale di protezione, per procedere all’esame dei due collaboratori, in quanto l’istanza era dichiarata inammissibile, perché proveniente da soggetto non legittimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1.La pronuncia della Corte di Appello di Roma – congruamente motivata contiene un apparato giustificativo coerente con i principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di revisione, avendo ritenuto le “nuove prove” palesemente inidonee a inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna. (Sez. 3 n. 39516 del 27/06/2017, Rv. 272690).
Ricorda, in premessa, il Collegio che i pronunciamenti della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione hanno chiarito che la richiesta di revisione è ammissibile, non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la ‘Sssa sia stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 22061 del 05.05.2010, Rv. 247619, nella quale la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come “prove nuove”, idonee ai sensi dell’art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato).
Quanto alla natura del giudizio di inammissibilità dell’istanza di revisione, l’art. 634 cod. proc. pen. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili COGNOME ‘processuali’ (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) e i profili ‘di merito’, sotto il limitato aspetto dell’astratta capacità dimostrativa del novum dedotto; tale verifica di COGNOME ammissibilità può avere un COGNOME duplice esito: un’ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti ‘processuali’ ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti; ovvero l’instaurazione, mediante decreto COGNOME di citazione a giudizio (art. COGNOME 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione'( (Sez. 3, n. 15402 del
20/01/2016, Rv. 266810). COGNOME Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti RAGIONE_SOCIALE ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2, cod. proc. pen.), si procede, dunque, alla fase del concreto “giudizio”, da svolgersi nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti; all’esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 cod. proc. pen.). In sostanza, l’attuale sistema codicistico, pur senza riproporre la diversa competenza attribuita dalla disciplina previgente alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione (fase rescindente) e alla Corte di Appello (fase rescissoria), delinea, comunque, una duplice dimensione del giudizio di revisione, seppur dinanzi ad un unico organo giurisdizionale funzionalmente competente (la Corte di Appello).
3.1. La preliminare delibazione dell’ammissibilità, invero, integra, in caso di negativa valutazione della astratta capacità dimostrativa del novum dedotto, la c.d. “fase rescindente”; mentre, in caso di esito positivo, la “fase rescissoria” si articola mediante svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, RAGIONE_SOCIALE relative prove, e successiva valutazione. Come chiarito dalle Sezioni Unite, la prima fase, rescindente, costituita dalla valutazione – che avviene de plano, senza avviso al difensore o all’imputato della data fissata per la camera di consiglio – dell’ammissibilità della relativa istanza, mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda, invece, è costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all’accertamento e alla valutazione RAGIONE_SOCIALE “nuove prove”, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli.- (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). Tale duplice dimensione appare, del resto, confermata anche dalla differente competenza individuata in caso di accoglimento dell’impugnazione: invero, sia l’ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), sia la sentenza (di accoglimento o di rigetto) pronunciata nel giudizio di revisione (art. 640 cod. proc. pen.) sono ricorribili per cassazione; tuttavia, mentre nella prima ipotesi, in caso di accoglimento, il rinvio deve essere disposto ad altra Corte di Appello individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 cod. proc. pen. (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), nella seconda ipotesi il rinvio va disposto ad altra sezione della medesima Corte di Appello (Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, dep. 2010, Zitouni Noureddine, Rv. 246884). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.2. In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la
sola idoneità, dei nuovi elementi dedotti, a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; è, dunque, necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei “nova” ( Sez. 5, Ordinanza n. 11659 del 22/11/2004, Rv. 231138), sulla base di una valutazione preliminare che, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione; si tratta di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili ictu ocu/i, (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Rv.259779; Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071), dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 24577; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259779;Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260563; Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029), con il limite, chiarito dalle Sezioni Unite ( Sent. N. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G. e P.C. in proc. Pisano) che la prova già valutata nel giudizio di merito non può essere nuovamente vagliata in senso critico, perché, diversamente, si legittimerebbe, nei fatti, una protrazione del processo all’infinito. La prova nuova non può, quindi, essere quella già esaminata e valutata; essendo affidato al giudice della revisione solo il compito di un esame congiunto del novum e RAGIONE_SOCIALE pregresse acquisizioni.
E allora, non può che rimanere del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione circa l’effettiva capacità RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477). In altri termini, la Corte di Appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi, pertanto, ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei “nova”, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (cfr., Cass. Sez. 6, n. 20022 del 30.1.2014 COGNOME).
4. A questi principi si è uniformata la Corte di Appello di Roma, che, richiamati i nuovi elementi di prova dedotti con l’istanza di revisione, ha osservato come non venga posta in discussione la condotta in concreto addebitata all’imputato, per la quale egli ha subìto condanna, dal momento che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, incentrate sul ruolo subordinato dell’COGNOME nel sodalizio di cui essi erano esponenti di spicco, si limitano ad evidenziare, appunto, la sua posizione di affiliato sottoposto, senza introdurre elementi rilevanti in ordine alla ricostruzione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE condotte attribuite ai singoli imputati, come già valutate nel giudizio di cognizione; ha, quindi, ritenuto che gli elementi di novità introdotti con l’istanza di revisione non fossero idonei a condurre al proscioglimento del ricorrente, trattandosi di elementi che, nell’ottica di una valutazione unitaria del materiale probatorio, integrano una conferma della responsabilità del ricorrente. Per questo è corretto il rilievo della Corte di appello, laddove ha osservato come le nuove circostanze dedotte non risultino idonee a scalfire il quadro probatorio a carico dell’istante, tale cioè da fare emergere la insostenibilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, giacchè esse, lungi dall’introdurre elementi ricostruttivi rilevanti, contengono, innanzitutto, una conferma della responsabilità dell’imputato. Risulta, infatti, insuperato, dalle nuove allegazioni, il dato fattuale della specifica condotta attribuita al ricorrente, che, per come ricostruito nel giudizio di merito, aveva concordato con i complici la rapina, consegnato agli esecutori materiali uno scooter e la pistola, poi aiutandoli a disfarsi della pistola, del motorino e degli indumenti indossati durante l’azione criminosa ( pg. 6-7 della sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli n. 95/2017), mentre la prova nuova è diretta a veicolare una alternativa lettura dei medesimi elementi di fatto, in relazione alla valutazione della posizione dei coimputati e del dedotto conseguente diverso rapporto con il ricorrente. Ma si tratta di una circostanza non incidente sulle quelle condotte, così come accertate, come tale, quindi, prefigurandosi non decisiva, in una valutazione unitaria del quadro probatorio, come rilevato dalla Corte di Appello. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4.1.In sintesi, la richiesta di revisione non è fondata sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, o, comunque, su prove che, sia pur formalmente nuove, laddove descrivono un diverso livello di partecipazione del ricorrente nel contesto criminoso di riferimento, sono inidonee “ictu ocu/i” a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017).
4.2.Per quanto evidenziato, non sussistono elementi concreti tali da consentire di ritenere utilmente esperibile la richiesta audizione dei predetti coimputati, le cui dichiarazioni risultano già valutate e poste a fondamento della
sentenza di condanna, e non integrando una prova nuova “preesistente”, stante il chiaro carattere esplorativo di una richiesta di escussione di testimoni fondata sulla ipotetica possibilità che gli stessi, se escussi nel giudizio di revisione, possano rendere dichiarazioni favorevoli al condannato, (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6897 del 05/12/2014 – dep. 17/02/2015:in motivazione, la Corte ha evidenziato che le dichiarazioni poste a base dell’istanza di revisione devono preesistere alla sua presentazione per consentire al giudice adito la valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall’art. 634 cod. proc. pen..).
4.3. Dunque, in conclusione, la Corte di appello ha correttamente saggiato la “tenuta” RAGIONE_SOCIALE prove nuove proposte, mettendole in relazione con quelle acquisite nel giudizio di merito, di cui ha valutato la oggettiva “consistenza”, in termini che non esorbitano dal vaglio di ammissibilità che le era demandato e che ha assolto nel pieno rispetto dei criteri sopra richiamati. Il Giudice a quo, nell’eseguire siffatta operazione, ha posto in risalto, con congrua e logica motivazione, che il compendio Drobatorio raccolto durante il giudizio di merito, complessivamente valutato, non potesse essere scalfito o messo in dubbio, dagli elementi “nuovi” addotti dall’imputato, incentrati, non sull’allegazione di diversi elementi di fatto, ma sul diverso contenuto del ruolo dell’imputato nella compagine associativa nella quale era inserito.
it4.4.Così facendo, e contrariamente a quanto opinato dalla difesa, la Corte di Appello ha assolto appieno al compito demandatole di vagliare la ammissibilità della istanza di revisione sotto il profilo della sua manifesta infondatezza, alla luce dei richiamati principi di diritto, operando il preliminare vaglio di ammissibilità della richiesta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova, vagliandone affidabilità, persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione. La Corte, allineandosi all’indirizzo di questa Corte, che richiede che il giudizio debba articolarsi, in termini realistici, sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (Sez. 1, 27.6.2012 n. 34928, Rv. 253437), e per mezzo di un giudizio prognostico in astratto, ha correttamente operato la prova di resistenza degli elementi posti alla base della sentenza di condanna, vagliandoli alla luce RAGIONE_SOCIALE nuove prove e, all’esito della predetta valutazione, avendo ritenuto le nuove prove inidonee a inficiare l’accertamento del fatto, ha correttamente concluso per la declaratoria di inammissibilità de plano. Trattasi valutazioni in fatto, che, siccome intrinsecamente coerenti sul piano logico, non appaiono censurabili in questa sede e sono pienamente idonee a dar conto della manifesta infondatezza della richiesta di revisione .
All’inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
5.1. Nulla è dovuto per le spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si è limitata a svolgere una difesa del tutto astratta, senza articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell’imputato, alla luce del principio raffermato con riguardo a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite ‘Sacchettino’. ( Sez. Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc.-4dep. 12/01/2023 4, in motivazione par. 20). Pertanto, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, 22 gennaio 2024
Il Consigliere estensore